IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la domanda in data 27 dicembre 1993 presentata dalla Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe e di condizioni speciali di polizza; Vista la lettera n. 431157 del 15 aprile 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di capitalizzazione e le condizioni speciali di polizza, presentate dalla Milano assicurazioni S.p.a., in Milano: 1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico; 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al punto 1); 3) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico con controassicurazione pari al 100% del premio unico; 4) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico con controassicurazione pari al 75% del premio unico; 5) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico con controassicurazione pari al 50% del premio unico; 6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui ai punti 3), 4) e 5); 7) condizioni generali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai punti 1), 3), 4) e 5). La societa' dovra' utilizzare le predette tariffe solo per contratti con premio unico lordo almeno pari a lire 50 milioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 aprile 1994 Il direttore generale: CINTI