Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della
denominazione  di  origine  controllata  per  i  vini "Barco Reale di
Carmignano", "Rosato di Carmignano" e "Vin Santo di  Carmignano",  ha
espresso  parere  favorevole  al suo accoglimento proponendo, ai fini
della emanazione del relativo decreto ministeriale,  il  disciplinare
di produzione nel testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate
dagli interessati al Ministero delle risorse agricole,  alimentari  e
forestali   -   Direzione   generale   delle   politiche  agricole  e
agroindustriali nazionali - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Richiesta di riconoscimento delle denominazioni di origine
   controllata "Barco Reale di Carmignano", "Rosato di Carmignano"  e
   "Vin  Santo di Carmignano" e proposta del relativo disciplinare di
   produzione.
                               Art. 1.
   Le  denominazioni  di  origine   controllata   "Barco   Reale   di
Carmignano",  "Rosato di Carmignano" e "Vin Santo di Carmignano" sono
riservate ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
   La  denominazione di origine controllata "Vin Santo di Carmignano"
puo' essere  integrata  dalle  specificazioni  occhio  di  pernice  o
riserva.
                               Art. 2.
   Le   denominazioni   di   origine   controllata  "Barco  Reale  di
Carmignano", "Rosato di Carmignano", "Vin Santo di Carmignano" e "Vin
Santo di Carmignano occhio di pernice" e/o "riserva"  sono  riservate
ai   vini   ottenuti   dalle  uve  provenienti  dai  vigneti  aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
   "Barco Reale di Carmignano" e "Rosato di Carmignano":
    Sangiovese: dal 65 al 90%;
    Canaiolo nero: fino al 20%;
    Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da  soli  o  congiuntamente,
dal 6 al 15%;
    Trebbiano   Toscano,  Canaiolo  bianco  e  Malvasia,  da  soli  o
congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.
   Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve  di  altri
vitigni  a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Firenze, fino ad un massimo del 5% del totale.
   "Vin Santo di Carmignano":
    Trebbiano Toscano e Malvasia, da soli  o  congiuntamente,  minimo
75%.
   Possono  concorrere  alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Firenze, fino ad un massimo del 25%.
   "Vin Santo di Carmignano occhio di pernice":
    Sangiovese: dal 50 al 70%;
    Malvasia nera: dal 10 al 50%.
   Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve  di  altri
vitigni, a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Firenze, fino ad un massimo del 30%.
                               Art. 3.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini a denominazione di
origine  controllata  "Barco  Reale  di   Carmignano",   "Rosato   di
Carmignano",  "Vin  Santo  di  Carmignano" e "Vin Santo di Carmignano
occhio di pernice" e/o "riserva" devono essere prodotte  nei  terreni
collinari   nell'intero   territorio  amministrativo  dei  comuni  di
Carmignano e Poggio a Caiano in provincia di Firenze.
                               Art. 4.
   1. Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati
alla  produzoine  dei  vini  "Barco  Reale di Carmignano", "Rosato di
Carmignano", "Vin Santo di Carmignano" e  "Vin  Santo  di  Carmignano
occhio  di  pernice"  e/o "riserva" devono essere quelle tradizionali
della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e  ai  vini
derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
   2.  Sono  pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione
all'Albo di cui all'art. 15 della legge 10  febbraio  1992,  n.  164,
unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i
cui  terreni,  situati  ad una altitudine non superiore ai 400 metri,
siano  derivati  da  calcarei  marnosi  di  tipo  alberese,   scisti,
argillosi ed arenarie.
   3.  I  sesti  d'impianto,  le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   4. Sono esclusi i sistemi espansi.
   5.  I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di
3.300 ceppi per ettaro e la produzione massima  per  ceppo  non  deve
superare i 3 kg.
   6.   Le  uve  provenienti  dai  vigneti  iscritti  all'Albo  delle
denominazioni di origine controllata "Barco Reale  di  Carmignano"  e
"Rosato  di  Carmignano" possono essere destinate alla produzione dei
vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Carmignano"
e "Vin Santo di Carmignano occhio di pernice"  qualora  i  produttori
interessati  optino  per  tali  rivendicazioni  in  sede  di denuncia
annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio.
   7. E' vietata ogni pratica di forzatura.
   8. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata  non
deve superare i 100 q.li.
   9.  A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa deve essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve,
purche' la produzione globale del  vigneto  non  superi  del  20%  il
limite medesimo.
   10.  La  eccedenza  delle  uve,  nel limite massimo del 20% non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
   11. Fermi restando i limiti sopra indicati la  produzione  ettaro,
in  coltura  promiscua,  deve  essere  calcolata,  rispetto  a quella
specializzata, in rapporto al numero delle piante e  alla  produzione
per ceppo.
   12.  Le uve fresche destinate alla vinificazione devono assicurare
ai vini di cui all'art. 2 un titolo alcolometrico  volumico  naturale
complessivo minimo del 10%.
                               Art. 5.
   1.   Le   operazioni  di  vinificazione,  di  conservazione  e  di
invecchiamento dei vini di cui all'art. 2  devono  essere  effettuate
nell'intero territorio amministrativo dei comuni di cui all'art. 3.
   2.  La  resa  massima  dell'uva  in  vino  finito  non deve essere
superiore al 70% per i vini "Barco Reale di Carmignano" e "Rosato  di
Carmignano" ed al 35% sull'uva fresca (al terzo anno d'invecchiamento
del vino) per il "Vin Santo di Carmignano" e "Vin Santo di Carmignano
riserva".
   3.  Nella  vinificazione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata di cui all'art.  2  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
   4.  I  vini a denominazione di origine controllata "Barco Reale di
Carmignano" e "Rosato di Carmignano" possono  essere  ottenuti  dalle
uve  del  "Carmignano"  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita per scelta vendemmiale e, limitatamente al "Barco Reale  di
Carmignano",    per    scelta    successiva    durante   il   periodo
d'invecchiamento obbligatorio del vino  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita "Carmignano".
   5.  Nella  vinificazione  delle  uve per il "Rosato di Carmignano"
l'eventuale contatto del mosto  con  le  parti  solide,  deve  essere
limitato  onde  assicurare  le  caratteristiche  di  colore di cui al
successivo art. 6.
   6. In particolare il tradizionale metodo di vinificazione  prevede
quanto segue:
    l'uva   dopo   aver   subito  un'accurata  cernita,  deve  essere
sottoposta ad appassimento naturale e puo' essere ammostata non prima
del 1 dicembre  dell'anno  di  raccolta  e  non  oltre  il  31  marzo
dell'anno successivo;
    l'appassimento  delle  uve  deve  avvenire in locali idonei ed e'
ammessa  una  parziale  disidratazione  con  aria  ventilata  e  deve
raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;
    la conservazione e l'invecchiamento del "Vin Santo di Carmignano"
deve  avvenire  in  recipienti  di legno (caratelli) di capacita' non
superiore ai 5 ettolitri;
    l'immissione al consumo del "Vin Santo di  Carmignano"  non  puo'
avvenire  prima  del 1 novembre del terzo anno successivo a quello di
produzione delle uve;
    l'immissione al consumo del "Vin Santo di Carmignano riserva" non
puo' avvenire prima del 1  novembre  del  quarto  anno  successivo  a
quello di produzione delle uve;
    al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 17%.
                               Art. 6.
   1.  Il vino a denominazione di origine controllata "Barco Reale di
Carmignano" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere  alle
seguenti caratteristiche:
    colore: rubino vivace, brillante;
    odore: vinoso con profumo intenso, fruttato;
    sapore: asciutto, sapido, fresco, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico complessivo: minimo 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: minimo 20 per mille.
   2.  Il  vino  a  denominazione  di  origine controllata "Rosato di
Carmignano" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere  alle
seguenti caratteristiche:
    colore: rosato piu' o meno carico, a volte con riflessi rubino;
    odore: fruttato, vinoso piu' o meno intenso, caratteristico;
    sapore: asciutto, fresco, piacevolmente acidulo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico complessivo: minimo 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: minimo 18 per mille.
   3.  Il  vino  a denominazione di origine controllata "Vin Santo di
Carmignano" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere  alle
seguenti caratteristiche:
    colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;
    odore: etereo, intenso, caratteristico;
    sapore:  armonico, vellutato, con piu' pronunciata rotondita' per
il tipo amabile;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo 16% di cui:
     per il tipo secco: almeno il 14% svolto ed un massimo del 2%  da
svolgere;
     per il tipo amabile: almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da
svolgere;
    acidita'  totale  minima:  4,5  per  mille nel tipo secco e 5 per
mille nel tipo amabile;
    acidita' volatile massima: 1,6 per mille;
    estratto secco netto: minimo 21 per mille.
   4. Il vino a denominazione di origine controllata  "Vin  Santo  di
Carmignano  occhio  di  pernice"  all'atto dell'immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: da rosa intenso a rosa pallido;
    odore: caldo intenso;
    sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;
    titolo alcolometrico volumico complessivo: minimo 16% di cui  14%
svolto;
    acidita' totale minima: 4 per mille;
    acidita' volatile massima: 1,6 per mille;
    estratto secco netto: minimo 26 per mille.
                               Art. 7.
   1.  Alle denominazioni di origine controllata di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle
previste  nel  presente  disciplinare  di produzione ivi compresi gli
aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
   2. E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e  marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   3. E' consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche  che  facciano  riferimento  a comuni, frazioni, aree,
fattorie,  zone  e  localita'  comprese  nella  zona  delimitata  nel
precedente  art.  3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
   4.  I  vini a denominazione di origine controllata "Barco Reale di
Carmignano" e "Rosato di Carmignano" devono essere immessi al consumo
eslcusivamente in bottiglie bordolesi o borgognone di  capacita'  non
superiore ai 5 litri.