Con  decreto  ministeriale  12  aprile 1994 e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto
dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti
delle  compagnie e gruppi portuali, comprese le compagnie carenanti e
ramo industriale di Genova, cosi' elencati nell'allegata tabella, che
fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal  1
gennaio  1993  al  31  dicembre  1993,  e  per  la durata dell'intera
sospensione, cosi' come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17
dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge  13
febbraio  1987,  n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989,
n. 4, dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n.  6,
convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  24 marzo 1990, n. 58,
dall'art. 31 del decreto-legge 1 marzo 1992, n. 195, convertito nella
legge  9  novembre  1992,  n.  428  e  dall'art.  1,  comma  5,   del
decreto-legge 12 febbraio 1994, n. 100.
   Il  presente  decreto sostituisce ed annulla quello dell'8 ottobre
1993, n. 13451.
   Con  decreto  ministeriale  15  aprile  1994  e'  autorizzata   la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L'Asfalto Ansani, con sede  in
Milano  e  stabilimento  di  Opera  (Milano),  per  il periodo dal 28
settembre 1993 al 27 marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto ministeriale 15 aprile 1994 e' autorizzata la proroga
della corresponsione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  di  cui  all'art.  1,  commi  2  e 3, del decreto-legge 26
novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge  26
gennaio  1994,  n.  56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Maserati gia' Officine Alfieri Maserati unita'  produttiva  di
Milano-Lambrate,  per  il  periodo  dal 21 gennaio 1994 al 20 gennaio
1995.
   La proroga del trattamento del comma sopracitato non opera  per  i
lavoratori  in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7,
della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e  all'art.  6,  comma  10,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'art. 5, commi 4, 5 e 6, del
decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185.
   I periodi di fruizione di cui al primo comma  comportano  la  pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati.
   Con   decreto  ministeriale  15  aprile  1994  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Met-Eur,
con sede in Teramo e stabilimento di Tortoreto Lido (Teramo), per  il
periodo dal 20 agosto 1993 al 19 febbraio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  15  aprile   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decerto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Antica
compagnia delle camicie, con sede in Ispra (Varese) e unita' di Ispra
(Varese), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 20 ore medie  settimanali  per  16  unita',  a  24  ore  medie
settimanali  per 3 lavoratori; da 20 a 10 ore medie settimanali per 7
lavoratori part-time e da  20  a  12  ore  medie  settimanali  per  1
lavoratore  part-time,  il  tutto a fronte di un organico complessivo
pari a 28 unita', per il periodo dal 4 ottobre 1993  al  31  dicembre
1993.
   Con   decreto   ministeriale   15   aprile  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Antica
compagnia delle camicie, con sede in Ispra (Varese) e unita' di Ispra
(Varese),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  20  ore  medie  settimanali  per  16  unita', a 24 ore medie
settimanali per 3 lavoratori; da 20 a 10 ore medie settimanali per  7
lavoratori  part-time  e  da  20  a  12  ore  medie settimanali per 1
lavoratore part-time, il tutto a fronte di  un  organico  complessivo
pari  a  28  unita',  per  il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno
1994.
   Con  decreto  ministeriale  15  aprile   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Calzaturificio Lord Mayor, con sede in Monsummano Terme  (Pistoia)  e
unita'  di Monsummano Terme (Pistoia), per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40 ore a: 28 ore medie settimanali per 9
unita' e a 31 ore medie settimanali per 4 unita' su un organico di 15
lavoratori, per il periodo dal 19 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 15 aprile 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.
Calzaturificio  Lord  Mayor, con sede in Monsummano Terme (Pistoia) e
unita' di Monsummano Terme (Pistoia), per i quali e' stato  stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40 ore a: 28 ore medie settimanali per 9
unita' e a 31 ore medie settimanali per 4 unita' su un organico di 15
lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 29 gennaio 1994.
   Con decreto ministeriale 15 aprile 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Casucci
calzature,  con  sede  in  Acquaviva  delle  Fonti (Bari) e unita' di
Acquaviva delle Fonti (Bari), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore settimanali  nei  confronti
di  24  lavoratori  su  un  organico complessivo di 27 unita', per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 23 maggio 1994.
   Con decreto ministeriale 15 aprile 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.R.L. -  Coop.  di
produzione  e lavoro Motta Vigiana, con sede in Massalengo (Milano) e
unita' di Massalengo (Milano), per i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro  da  40  ore  a:  30  ore  settimanali  (6  ore
giornaliere)  nei  confronti di 72 lavotatori a fronte di un organico
complessivo di 72 unita', per il periodo dal  1  gennaio  1994  al  2
maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  15  aprile 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Coats
Cucirini, con sede in Milano e unita' di Acquacalda  (Lucca),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  24  ore
medie  settimanali  con  oscillazione  dell'orario  in  una fascia di
valori compresi tra 16 e 38 ore settimanali per 625 unita'  nei  mesi
di  novembre e dicembre 1993 e per 585 unita' nel restante periodo su
un organico di 695 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio  1994  al
30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   15   aprile  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Coats
Cucirini,  con  sede  in Milano e unita' di Acquacalda (Lucca), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 24 ore
medie settimanali con  oscillazione  dell'orario  in  una  fascia  di
valori  compresi  tra 16 e 38 ore settimanali per 625 unita' nei mesi
di novembre e dicembre 1993 e per 585 unita' nel restante periodo  su
un  organico di 695 dipendenti, per il periodo dal 1 novembre 1993 al
31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   15   aprile  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  D'Andrea,
con  sede  in  Lainate  (Milano)  e unita' di Lainate (Milano), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 20 ore
medie settimanali nei confronti di  16  lavoratori  a  fronte  di  un
organico  complessivo pari a 49 unita', per il periodo dal 18 ottobre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 15 aprile 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  D'Andrea,
con  sede  in  Lainate  (Milano)  e unita' di Lainate (Milano), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 20 ore
medie settimanali nei confronti di  16  lavoratori  a  fronte  di  un
organico  complessivo  pari a 49 unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 15 aprile 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Every,  con
sede  in  Carru' (Torino) e unita' di Carru' (Torino), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali
nei confronti di 25 lavoratori su un organico di 53  unita',  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 20 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  15  aprile 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiser, con
sede in Giaveno (Torino) e unita' di Giaveno (Torino), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 20 ore medie
settimanali nei confronti di 19 lavoratori che rappresentano l'intero
organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  15  aprile   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fontemura,
con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  31  o  32  ore settimanali,
alternando settimane con riduzione di 9 ore e settimane con riduzione
di 8 ore lavorative per 10 lavoratori su un organico  di  15  unita',
per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 maggio 1993.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
24 novembre 1993, n. 13635.
   Con decreto ministeriale 15 aprile 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Fontemura,
con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, per i quali e' stato stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore settimanali per il mese  di
settembre  1993 e a 24 ore settimanali per il periodo da ottobre 1993
a febbraio 1994 per 10 lavoratori su un organico di 15 unita', per il
periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 15 aprile 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Fontemura,
con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, per i quali e' stato stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore settimanali per il mese  di
settembre  1993 e a 24 ore settimanali per il periodo da ottobre 1993
a febbraio 1994 per 10 lavoratori su un organico di 15 unita', per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 28 febbraio 1994.
   Con decreto ministeriale 15 aprile 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Frattolin,
con  sede  in  Latisana  (Udine)  e unita' di Latisana (Udine), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 20 ore
settimanali in termini "verticali" inizialmente alternando un  giorno
di  lavoro  con un giorno di riposo secondo il verbale di accordo che
fa parte integrante del presente decreto ministeriale  nei  confronti
di  5  dipendenti  a  decorrere  al  1  settembre  1993  e 4 operai a
decorrere dal 1 novembre 1993 su un organico di 32 dipendenti, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 15 aprile 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Gaspare
Sironi,  con sede in Gallarate (Varese) e unita' di Bogogno (Novara),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore
settimanali nei confronti di 37 unita' su un organico complessivo  di
44, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 12 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  15  aprile 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.C.I.,
con sede in Tolmezzo (Udine) e unita'  di  Tolmezzo  (Udine),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 20 ore
medie settimanali (2 settimane a 40 ore e 2 settimane a zero ore) nei
confronti di 60 unita' (46 operai e  14  impiegati)  su  un  organico
complessivo  di  139 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al
25 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  15  aprile   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria
alimentare Montalbano, con sede in Cagliari e unita' di  Lamporecchio
(Pistoia),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  24  ore  medie  plurisettimanali  articolate su tre giornate
lavorative per 22 unita' su un organico  di  24  lavoratori,  per  il
periodo dal 13 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  15  aprile 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria
alimentare Montalbano, con sede in Cagliari e unita' di  Lamporecchio
(Pistoia),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  24  ore  medie  plurisettimanali  articolate su tre giornate
lavorative per 22 unita' su un organico  di  24  lavoratori,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   15   aprile  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Industria
confezioni  2000, con sede in Thiene (Vicenza) e unita' di Povegliano
Veronese (Verona), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 26 ore medie  settimanali  nei  confronti  di  88
lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 102 unita', per
il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  15  aprile 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria
confezioni 2000, con sede in Thiene (Vicenza) e unita' di  Povegliano
Veronese  (Verona),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a:  26 ore medie settimanali nei confronti di 88
lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 102 unita', per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 15 aprile 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  I.T.I.S.  -
Industria  tessile italo svizzera, con sede in Casalbuttano (Cremona)
e unita' di Casalbuttano (Cremona), per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da 40 ore a: 15 ore settimanali (3 ore per 5
giorni alla settimana) nei confronti di 33 dipendenti a fronte di  34
dipendenti  occupati,  per  il periodo dal 1 gennaio 1994 al 15 marzo
1994.
   Con decreto ministeriale 15 aprile 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Laboratori
Mediplast, con sede in Ripalta Cremasca (Cremona) e unita' di Ripalta
Cremasca  (Cremona),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore a: 15 ore settimanali per 44 lavoratori da 20 ore
settimanali a 10 ore settimanali  per  22  lavoratori  e  da  40  ore
settimanali a 20 ore settimanali per 5 lavoratori, per il periodo dal
1 gennaio 1994 al 15 marzo 1994.
   Con  decreto  ministeriale  15  aprile 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ma.Pl.In.,
con sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Grugliasco (Torino),  per
i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  30  ore
medie  settimanali nei confronti di 18 dipendenti fino al 5 settembre
1993, dopo tale data  i  dipendenti  interessati  al  trattamento  si
riducono  di  7  unita'  a  fronte  di  un organico complessivo di 41
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 13 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  15  aprile   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pro.Met, con
sede  in Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  16  ore  medie  settimanali
articolate anche su cicli  plurisettimanali  e  comunque  secondo  il
prospetto   allegato   che   e'   parte   integrante   del   presente
provvedimento, nei confronti di 59  lavoratori  ad  esclusione  di  8
operai  assunti  con  contratto di formazione lavoro e a fronte di un
organico complessivo di 67 unita', per il periodo dal 4 ottobre  1993
al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  15  aprile 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rete Gamma,
con sede in Bergamo e unita' di Baldichieri (Asti), Leini' (Torino) e
San Rocco Bernezzo  (Cuneo),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da  40  ore  a:  28,40  ore  medie  settimanali
articolate  su base annua e comunque secondo le modalita' applicative
riportate negli allegati  prospetti  di  riduzione  che  fanno  parte
integrante del presente provvedimento nei confronti di 232 lavoratori
su  un  organico  complessivo  di  280  unita',  per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 13 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  15  aprile   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Setificio
Castelletto Ticino, con sede in Milano e unita'  di  Luino  (Varese),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  5  unita',  a  22,9 ore medie
settimanali per 7 unita', a 20 ore medie settimanali per 10 unita' ed
a 17,6 ore medie settimanali per 16 unita' a fronte  di  un  organico
complessivo  pari  a  45  unita'  e  secondo  le  modalita' riportate
nell'allegato verbale d'accordo che e' parte integrante del  presente
decreto, per il periodo dal 31 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  15  aprile 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Setificio
Castelletto Ticino, con sede in Milano e unita'  di  Luino  (Varese),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  5  unita',  a  22,9 ore medie
settimanali per 7 unita', a 20 ore medie settimanali per 10 unita' ed
a 17,6 ore medie settimanali per 16 unita' a fronte  di  un  organico
complessivo  pari  a  45  unita' e secondo le modalita' riportate nel
verbale d'accordo gia' allegato al precedente decreto, per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  15  aprile   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silak, con
sede in Vinci (Firenze) e unita' di Vinci (Firenze), per i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una media di 28  ore
settimanali con possibile alternanza di settimane ad orario superiore
e  settimane  ad  orario  inferiore a quello medio concordato per 146
lavoratori su un organico di 168 unita', per il periodo dal 14 giugno
1993 al 12 dicembre 1993.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
18 gennaio 1994, n. 14094.
   Con  decreto  ministeriale  15  aprile 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silak, con
sede in Vinci (Firenze) e unita' di Vinci (Firenze), per i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una media di 28 ore
settimanali nei confronti di 17 lavoratori (4 impiegati e 13  addetti
al  reparto  modelli) e una media di 24 ore settimanali nei confronti
dei restanti 129 lavoratori su un organico complessivo di 168 unita',
con possibile alternanza di settimane ad orario superiore e settimane
ad orario inferiore a  quello  concordato,  per  il  periodo  dal  13
dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  15  aprile 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silak con
sede in Vinci (Firenze) e unita' di Vinci (Firenze), per i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a una media di  28  ore
settimanali  nei confronti di 17 lavoratori (4 impiegati e 13 addetti
al reparto modelli) e una media di 24 ore settimanali  nei  confronti
dei restanti 129 lavoratori su un organico complessivo di 168 unita',
con possibile alternanza di settimane ad orario superiore e settimane
ad orario inferiore a quello concordato, per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 13 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  15  aprile 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. con
sede  in  Bologna e filiale di Latina, per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  pari  a  2080 ore annue (52
settimane per 40 ore), a 1640 ore annue (41 settimane per 40 ore). La
riduzione verticale dell'orario di lavoro su base annua avverra'  per
settimane  intere  e  per  gruppi  di  settimane, per un totale di 11
settimane annue, pari a 440 ore,  e  interessera'  117  lavoratori  a
fronte  di 156 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 maggio
1994.
   Con decreto ministeriale 15 aprile 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. con
sede in Bologna e unita' di Gorizia, Trieste e Udine, per i quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  31,54  ore  medie
settimanali  e  secondo  le modalita' riportate nell'allegato accordo
che fa parte integrante del presente provvedimento, nei confronti  di
76  unita' occupate nell'unita' di Gorizia, Trieste ed Udine a fronte
di un organico complessivo presente nel Friuli-Venezia Giulia pari  a
176 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 13 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  15  aprile 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. con
sede in Bologna e unita' di Teramo, per i quali e' stato stipulato un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per 3  impiegati
amministrativi; una riduzione su base annuale per 5 impiegati tecnici
pari a 1840 ore (46 settimane annue); una riduzione su base annuale e
settimanale per 79 operai per complessive 632 ore, per il periodo dal
1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  15  aprile 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura
Carlo Lamperti con sede in Osnago (Como) e unita' di  Osnago  (Como),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  20  ore
medie  settimanali  per 8 lavoratori; a 9 ore medie settimanali per 2
lavoratori; a 10 ore medie settimanali per 13 lavoratori;  a  11  ore
medie  settimanali per 21 lavoratori e a 12 ore medie settimanali per
9 lavoratori a fronte di 63 unita'  lavorative  costituenti  l'intero
organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 4 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  15  aprile 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Timavo e
Tivene con sede in Bollate (Milano) e unita' di Bollate (Milano), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 30 ore
medie settimanali nei confronti di 180 lavoratori, da 30 a  22,5  nei
confronti di 2 lavoratori part-time, da 25 a 18,75 nei confronti di 1
lavoratore  part-time  e  da  20  a  15 nei confronti di 7 lavoratori
part-time, il tutto a fronte di un organico complessivo  pari  a  195
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  15  aprile 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafileria
G. Passerini & C., con sede in Dolzago (Como)  e  unita'  di  Dolzago
(Como),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  30 ore settimanali nei confronti di 28 lavoratori a fronte di
un organico complessivo pari a 163  unita',  per  il  periodo  dal  1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.