IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio   delle  assicurazioni  private  contro  i  danni,  e  le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi
forme  di  pericolosita'  sociale,  e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
  Visto il decreto legislativo 26  novembre  1991,  n.  393,  recante
norme  in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e
cauzioni e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazionedelle amministrazioni  pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto ministeriale  26  novembre  1984  di  ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa rilasciate a "La Fondiaria assicurazioni S.p.a.",  con
sede in Firenze;
  Vista  l'istanza in data 27 febbraio 1992, con la quale la predetta
"La Fondiaria assicurazioni S.p.a.", ha chiesto di essere autorizzata
ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa
nel ramo assistenza;
  Vista la lettera in data 23 febbraio 1994, n. 410293, con la  quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;
  Vista  la  relazione  predisposta  dall'ISVAP  per  la  commissione
consultiva per le assicurazioni private;
  Sentita la commissione consultiva  per  le  assicurazioni  private,
che,  nella seduta del 7 aprile 1994 ha espresso parere favorevole al
rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;
                              Decreta:
  "La  Fondiaria  assicurazioni  S.p.a.",  con  sede  in  Firenze, e'
autorizzata ad estendere l'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa nel ramo assistenza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 aprile 1994
                                         Il direttore generale: CINTI