Art. 1.
                              Finalita'
   1. I fini dell'Istituto sono i seguenti:
     a) promuovere su piano nazionale, internazionale e  comunitario,
la  formazione  e  il  perfezionamento  di ricercatori di matematica,
anche allo scopo di integrare le  potenzialita'  formative  esistenti
nelle varie universita' italiane;
     b)  svolgere  e  favorire  le  ricerche  di  matematica  pura ed
applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche  il
trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche;
     c)  procurare  che  la  ricerca  matematica italiana si mantenga
sempre in stretto contatto con quella internazionale, in  particolare
promuovendo   e   partecipando   ad   iniziative   e   programmi   di
collaborazione nell'ambito delle Comunita' europee.
   2. Per il raggiungimento dei fini di cui  al  comma  1  l'Istituto
puo':
     a)  stipulare  convenzioni  e  contratti di studio e ricerca con
universita', con il Consiglio nazionale delle ricerche, con  enti  di
ricerca  pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri, e
con organismi scientifici internazionali;
     b) stipulare con industrie nazionali  e  straniere  contratti  e
convenzioni  aventi  per  oggetto  la collaborazione scientifica o la
preparazione di studiosi e ricercatori in particolari  settori  della
matematica applicata;
     c)  promuovere,  partecipare  alla costituzione ed entrare a far
parte di consorzi, costituiti anche in societa' per  azioni,  nonche'
di  societa',  anche  internazionali  o  straniere, che abbiano fra i
propri scopi lo sviluppo di ricerche di matematica pura ed applicata;
     d) assegnare, mediante  concorsi  nazionali  ed  internazionali,
borse di studio e borse di ricerca avanzata.
   3. L'Istituto, in particolare, prevede di:
     a)  promuovere  e  gestire  corsi  sistematici  avanzati  per la
formazione di nuovi ricercatori di matematica (corsi di formazione) e
per  il  perfezionamento  dei  ricercatori   matematici   (corsi   di
perfezionamento)   anche   nella   prospettiva  dell'istituzione  del
dottorato di ricerca  presso  l'Istituto  stesso,  e  incentivare  la
partecipazione ai corsi stessi;
     b)  promuovere  l'attivita'  di ricerca matematica perseguita da
docenti universitari e ricercatori matematici;
     c) organizzare conferenze, seminari, convegni e  altri  incontri
comunque   denominati,   e   finanziare,   se   riferibile   ai  fini
istituzionali  dell'Istituto  e  solo  per  le   spese   strettamente
necessarie,  la  partecipazione di docenti universitari o ricercatori
matematici a seminari o convegni;
     d) promuovere la pubblicazione di opere di  ricerca  matematica,
in particolare atti di convegni programmati dall'Istituto;
     e) porre in essere altre attivita' o altri interventi rivolti ai
fini indicati dalla legge riordinatrice.