Art. 1. Finalita' 1. I fini dell'Istituto sono i seguenti: a) promuovere su piano nazionale, internazionale e comunitario, la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialita' formative esistenti nelle varie universita' italiane; b) svolgere e favorire le ricerche di matematica pura ed applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche; c) procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto con quella internazionale, in particolare promuovendo e partecipando ad iniziative e programmi di collaborazione nell'ambito delle Comunita' europee. 2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1 l'Istituto puo': a) stipulare convenzioni e contratti di studio e ricerca con universita', con il Consiglio nazionale delle ricerche, con enti di ricerca pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri, e con organismi scientifici internazionali; b) stipulare con industrie nazionali e straniere contratti e convenzioni aventi per oggetto la collaborazione scientifica o la preparazione di studiosi e ricercatori in particolari settori della matematica applicata; c) promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi, costituiti anche in societa' per azioni, nonche' di societa', anche internazionali o straniere, che abbiano fra i propri scopi lo sviluppo di ricerche di matematica pura ed applicata; d) assegnare, mediante concorsi nazionali ed internazionali, borse di studio e borse di ricerca avanzata. 3. L'Istituto, in particolare, prevede di: a) promuovere e gestire corsi sistematici avanzati per la formazione di nuovi ricercatori di matematica (corsi di formazione) e per il perfezionamento dei ricercatori matematici (corsi di perfezionamento) anche nella prospettiva dell'istituzione del dottorato di ricerca presso l'Istituto stesso, e incentivare la partecipazione ai corsi stessi; b) promuovere l'attivita' di ricerca matematica perseguita da docenti universitari e ricercatori matematici; c) organizzare conferenze, seminari, convegni e altri incontri comunque denominati, e finanziare, se riferibile ai fini istituzionali dell'Istituto e solo per le spese strettamente necessarie, la partecipazione di docenti universitari o ricercatori matematici a seminari o convegni; d) promuovere la pubblicazione di opere di ricerca matematica, in particolare atti di convegni programmati dall'Istituto; e) porre in essere altre attivita' o altri interventi rivolti ai fini indicati dalla legge riordinatrice.