IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge
12 gennaio 1994, n. 30;
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 18  gennaio  1992,
n. 16;
  Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
  Vista la comunicazione della corte di appello di Ancona dalla quale
risulta  che  il  sig.  Giancarlo Scriboni, consigliere della regione
Marche, e' stato condannato con sentenza 14 marzo 1994, depositata in
cancelleria il 31 marzo 1994, confermando la condanna di mesi nove di
reclusione, per i reati di cui agli  articoli  479,  61,  n.  2,  del
codice  penale  e 324 del codice penale con sentenza del tribunale di
Ancona del 6 marzo 1993;
  Vista  la  comunicazione  in  data  9  aprile  1994,  n.  157,  del
commissario del Governo per la regione Marche;
  Considerato  che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue
la sospensione di diritto dalla carica di consigliere  regionale  del
sig. Giancarlo Scriboni;
  Accertata   la   sussistenza   dei  presupposti  della  sospensione
contemplata dalla legge;
  Sentiti il  Ministro  per  gli  affari  regionali  ed  il  Ministro
dell'interno;
                              Decreta:
  Il  sig.  Giancarlo Scriboni e' sospeso dalla carica di consigliere
regionale della regione Marche a decorrere dal 31 marzo 1994.
   Roma, 11 aprile 1994
                                                Il Presidente: CIAMPI