IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge
12 gennaio 1994, n. 30;
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 18  gennaio  1992,
n. 16;
  Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
  Vista  la  comunicazione  del  tribunale  di  Roma,  ottava sezione
penale,  dalla  quale  risulta  che  il   sig.   Giovanni   Antonini,
consigliere  della regione Lazio, colpevole del reato di concussione,
e' stato condannato in data 22 marzo 1994, alla pena di anni  quattro
di reclusione ed all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici;
  Vista  la  comunicazione  in data 28 marzo 1994, n. 125/4.03.21.05,
del commissario del Governo per la regione Lazio;
  Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra  consegue
la  sospensione  di diritto dalla carica di consigliere regionale del
sig. Giovanni Antonini;
  Accertata  la  sussistenza  dei   presupposti   della   sospensione
contemplata dalla legge;
  Sentiti  il  Ministro  per  gli  affari  regionali  ed  il Ministro
dell'interno;
                              Decreta:
  Il sig. Giovanni Antonini e' sospeso dalla  carica  di  consigliere
della regione Lazio a decorrere dal 22 marzo 1994.
   Roma, 11 aprile 1994
                                                Il Presidente: CIAMPI