IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto, in particoalre, l'art. 17 della citata legge n. 990/1969;
  Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n.  990/1969,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre
1970,  n.  973,  e  le  successive   disposizioni   modificative   ed
integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio  delle  assicurazioni  private  contro  i  danni,  e   le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto, in particolare, l'art. 72 della predetta legge n. 295/1978;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni,   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private  e d'interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme   di   pericolosita'  sociale,  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o
enti assicurativi;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1989,  con  il  quale  la
Noricum   assicurazioni   S.p.a.,  con  sede  in  Bologna,  e'  stata
autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa  e  riassicurativa
in alcuni rami danni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8  ottobre  1993, con il quale la
predetta  Noricum  assicurazioni  S.p.a.  e'  stata  autorizzata   ad
estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa al
ramo assistenza;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  novembre 1984 di ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa rilasciate alla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a.,
con sede in Bologna;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8  agosto  1985,  con il quale la
sopraindicata  Compagnia  assicuratrice  Unipol   S.p.a.   e'   stata
autorizzata  ad  estendere  l'esercizio  delle  assicurazioni e della
riassicurazione nel  ramo  altri  danni  ai  beni,  limitatamente  al
rischio bestiame;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  novembre 1984 di ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa  rilasciate  alla  Universo  assicurazioni S.p.a., con
sede in Bologna;
  Vista l'istanza in data 28 gennaio 1994, con  la  quale  la  citata
Noricum   assicurazioni   S.p.a.   ha  chiesto  l'approvazione  delle
deliberazioni  e  delle  condizioni  concernenti   il   trasferimento
parziale   del   proprio   portafoglio  assicurativo  alla  Compagnia
assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna,  ed  alla  Universo
assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna;
  Vista  la  lettera in data 11 aprile 1994, con la quale la predetta
Noricum  assicurazioni  S.p.a.  ha   dichiarato   che   nel   proprio
portafoglio  non sono presenti garanzie a copertura di rischi atomici
e,  di  conseguenza,  non  verranno  trasferite  alle   sopraindicate
societa'  Compagnia  assicuratrice  Unipol  S.p.a  ed  alla  Universo
assicurazioni S.p.a. i predetti rischi;
  Viste le convenzioni stipulate in data 28 gennaio 1994 dalla citata
Noricum assicurazioni S.p.a. con la  Compagnia  assicuratrice  Unipol
S.p.a.   e   la   Universo   assicurazioni   S.p.a.,  concernenti  il
sopraindicato trasferimento parziale di portafoglio;
  Visti gli elenchi predisposti dalla predetta Noricum  assicurazioni
S.p.a.   e   depositati  presso  questo  Ministero,  nei  quali  sono
individuati  i  contratti  da   trasferire,   rispettivamente,   alla
Compagnia  assicuratrice Unipol S.p.a. ed alla Universo assicurazioni
S.p.a.;
  Vista la lettera n. 405162 in data 11 febbraio 1994, con  la  quale
l'ISVAP  - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo,  ha  comunicato  che  non  sussistono  elementi
ostativi al predetto trasferimento parziale di portafoglio;
  Ritenuto  che per il ripetuto trasferimento parziale di portafoglio
assicurativo  ricorrono  le   condizioni   previste   dalla   vigente
normativa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvate  le  deliberazioni  e  le  condizioni,  di cui alle
convenzioni citate in premessa, concernenti il trasferimento parziale
del portafoglio assicurativo riguardante i rami danni gia' esercitati
dalla  Noricum  assicurazioni  S.p.a.,  con  sede  in  Bologna,   con
esclusione  dei  rami  malattia, assistenza e dei rischi accessori ad
essi strettamente connessi, nonche' del ramo infortuni, limitatamente
ai  rischi  connessi  alle  polizze  malattia  ed  assistenza,   alla
Compagnia  assicuratrice  Unipol S.p.a., con sede in Bologna, ed alla
Universo assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna.