IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175, sulla pubblicita' sanitaria e repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie; Visto il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 "Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie"; Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie"; Visto il regio decreto 25 novembre 1937, n. 2653, concernente la disciplina dell'esercizio di attivita' integrative della veterinaria, e piu' precisamente delle arti del maniscalco e del castrino; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali; Considerato che ai sensi del primo comma dell'art. 9 della predetta legge occorre determinare le attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie; Sentite le Federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Decreta: Art. 1. 1. Le attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie sono quelle di cui agli allegati elenchi A, B, C, D, ed E che fanno parte integrante del presente decreto.