IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175, sulla pubblicita' sanitaria
e repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie;
  Visto il regio decreto 31 maggio 1928,  n.  1334  "Regolamento  per
l'esecuzione  della  legge  23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina
delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie";
  Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo  unico  delle
leggi sanitarie";
  Visto  il  regio  decreto 25 novembre 1937, n. 2653, concernente la
disciplina dell'esercizio di attivita' integrative della veterinaria,
e piu' precisamente delle arti del maniscalco e del castrino;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione
del Servizio sanitario nazionale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre  1979,
n.  761,  concernente  lo  stato giuridico del personale delle unita'
sanitarie locali;
  Considerato che ai sensi del primo comma dell'art. 9 della predetta
legge occorre determinare le attrezzature tecniche e  strumentali  di
cui  possono  essere  dotati  gli  esercenti le arti ausiliarie delle
professioni sanitarie;
  Sentite  le  Federazioni  nazionali  degli  ordini,   dei   collegi
professionali  e  delle associazioni professionali degli esercenti le
arti ausiliarie delle professioni sanitarie;
  Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le attrezzature tecniche e strumentali  di  cui  possono  essere
dotati  gli  esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie
sono quelle di cui agli allegati elenchi A, B, C, D, ed E  che  fanno
parte integrante del presente decreto.