Agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana Alla Confederazione italiana agricoltori Alla Confederazione cooperative italiane Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue All'Associazione generale italiana cooperative agricole All'Ente nazionale risi All'Ente nazionale sementi elette All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura All'Istituto sperimentale per le colture foraggere All'Unione nazionale delle ACLI Consorzio cooperative agricole All'Assoseme - Associazione italiana costitutori All'Associazione nazionale disidratatori foraggi verdi All'A.I.S.S. - Associazione nazionale produttori ed operatori sementi e costitutori razze vegetali e, per conoscenza: Alla rappresentanza italiana presso le Comunita' europee Ai commissari di Governo presso le regioni All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. Alla Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli 1. NORME GENERALI PER LA CONCESSIONE ED IL FINANZIAMENTO DELL'AIUTO COMUNITARIO. Nel quadro dell'organizzazione comune del mercato nel settore delle sementi, la CEE ha emanato appositi regolamenti che prevedono e disciplinano la concessione di un aiuto alla produzione delle sementi certificate di talune specie al fine di garantire un equo reddito ai moltiplicatori delle sementi medesime. Detti regolamenti stabiliscono che: beneficiari dell'aiuto sono gli imprenditori agricoli moltiplicatori di sementi; l'aiuto e' concesso per le sementi raccolte nell'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione ed e' riferito ai quantitativi di sementi ufficialmente controllate e certificate nelle categorie delle "sementi di base" e "sementi certificate"; le sementi debbono essere raccolte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato tra un imprenditore agricolo moltiplicatore di sementi o sue forme associative ed un produttore selezionatore, o un responsabile della conversazione in purezza di varieta', od, ancora, direttamente, da produttore selezionatore o dal responsabile della conservazione in purezza di varieta'; la concessione dell'aiuto e' subordinata alla preventiva registrazione dei suddetti contratti e denunce di diretta moltiplicazione e, successivamente, alla presentazione di un'apposita domanda ed anche al rispetto delle norme stabilite nel regolamento CEE n. 1765/92 e dell'art. 2, par. 1, del regolamento CEE n. 2780/92. 2. IMPORTO DELL'AIUTO COMUNITARIO. Il Consiglio dei Ministri della CEE, per favorire la produzione di sementi certificate e incrementarne la utilizzazione, con regolamento CEE n. 1570/93 del 14 giugno 1993 ha stabilito l'importo di detto aiuto per le sementi raccolte nel 1994 e certificate per essere commercializzate nella campagna 1994-95 (1 luglio-30 giugno), delle sotto elencate specie e nella misura a fianco di ciascuna di esse indicata: Cereali: Triticum spelta L. (1) . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 12,1 Oryza sativa L.: varieta' tipo japonica . . . . . . . . . . . " 12,5 varieta' tipo indica . . . . . . . . . . . . " 14,5 Oleaginose e da fibra: Linum usitatissimum L. (lino tessile) . . . . . E.C.U./q.le 23,8 Linum usitatissimum L. (lino oleaginoso) . . . " 18,8 Cannabis sativa L. (monoico) . . . . . . . . . " 17,2 Foraggere graminacee: Agrostis canina L. . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 63,7 Agrostis gigantea Roth. . . . . . . . . . . . . " 63,7 Agrostis stolonifera L. . . . . . . . . . . . . " 63,7 Agrostis capillaris L. . . . . . . . . . . . . " 63,7 Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J e C. Presl. . . . . . . . . . . . . . . . " 56,3 Dactylis glomerata L. . . . . . . . . . . . . . " 44,3 _________ (1) Il tasso di riconversione dell'E.C.U. in lire sara' quello in vigore al 1 agosto 1994. Festuca arundinacea Schreb. . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 49,4 Festuca ovina L. . . . . . . . . . . . . . . . " 36,6 Festuca pratensis Huds. . . . . . . . . . . . . " 36,6 Festuca rubra L. . . . . . . . . . . . . . . . " 30,9 Festulolium . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 27,1 Lolium multiflorum Lam. . . . . . . . . . . . . " 17,7 Lolium perenne L.: ad alta persistenza, tardivo o semitardivo . . . . . . . . . . . . . . . . " 29,3 nuove varieta' ed altre . . . . . . . . . . . " 21,8 a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce . . . . . . . . . . . " 16,1 Lolium x boucheanum Kunt. . . . . . . . . . . . " 17,7 Phleum Bertolonii (DC) . . . . . . . . . . . . " 42,8 Phleum pratense L. . . . . . . . . . . . . . . " 70,1 Poa nemoralis L. . . . . . . . . . . . . . . . " 32,6 Poa pratensis L. . . . . . . . . . . . . . . . " 32,3 Poa palustris e Poa trivialis L. . . . . . . . " 32,6 Foraggere leguminose: Hedysarum coronarium L. . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 30,6 Medicago lupulina L. . . . . . . . . . . . . . " 26,7 Medicago sativa L. (ecotipi) . . . . . . . . . " 18,5 Medicago sativa L. (varieta') . . . . . . . . . " 30,7 Onobrichis viciifolia Scop. . . . . . . . . . . " 16,8 Trifolium alexandrium L. . . . . . . . . . . . " 38,4 Trifolium hybridum L. . . . . . . . . . . . . . " 38,5 Trifolium incarnatum L. . . . . . . . . . . . . " 38,4 Trifolium pratense L. . . . . . . . . . . . . . " 44,9 Trifolium repens L. . . . . . . . . . . . . . . " 63,0 Trifolium repens L. var. giganteum . . . . . . " 59,4 Trifolium resupinatum L. . . . . . . . . . . . " 38,4 Vicia sativa L. . . . . . . . . . . . . . . . . " 25,7 Vicia villosa Roth. . . . . . . . . . . . . . . " 20,2 3. MODALITA' DA OSSERVARSI PER POTER BENEFICIARE DELL'AIUTO COMUNITARIO. Le disposizioni applicative complementari a quelle comunitarie, inerenti la concessione dell'aiuto comunitario in argomento per la campagna di commercializzazione 1994-95, prevedono la seguente procedura: 3.1. Registrazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione. I contratti di moltiplicazione e le denunce di diretta moltiplicazione previsti per le sementi raccolte nel 1994 dovranno essere inviati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della produzione agricola - Divisione III/MP, entro il 31 maggio 1994 per la preventiva registrazione con lettera d'accompagno raccomandata. I suddetti contratti e denunce debbono essere accompagnati da un elenco, in duplice copia, riepilogativo dei contratti e denunce medesimi, secondo lo schema riportato nell'allegato 1 della presente circolare. I contratti stipulati da cooperative, forme associative, ecc., devono essere accompagnati da un elenco riepilogativo in duplice copia dei soci che effettuano la moltiplicazione secondo lo schema di cui all'allegato 1. I contratti di moltiplicazione, le denunce ed i relativi riepiloghi, devono essere dattiloscritti. Il contratto di moltiplicazione, tra le altre notizie, dovra' contenere le seguenti precisazioni: a) cognome, nome e indirizzo ed eventualmente, ragione e sede sociale dei contraenti; estremi della licenza di produzione dell'impresa sementiera (art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096); b) denominazione ed ubicazione dell'azienda agraria o denominazione e sede legale dell'Associazione di produttori, comune, foglio di mappa, particella e subalterno in cui si attua la moltiplicazione delle sementi; c) specie, varieta', appezzamento e relativa superficie destinata alla produzione delle sementi e presumibile quantita' del raccolto in natura; d) restano esclusi dall'aiuto i contratti di moltiplicazione e le denunce indicanti genericamente "aziende agricole" o "eredi di alcuno", ovvero "societa' di fatto" nonche' con generico riferimento a piu' contitolari dell'aiuto, es. "fratelli X", non evidenziati in domanda; e) anno di raccolta; f) prezzo pattuito; g) condizioni della merce; h) modalita' di consegna e di pagamento del prodotto. Siccome l'aiuto sara' erogato direttamente ed esclusivamente alle imprese moltiplicatrici o al legale rappresentante dell'Associazione di produttori, queste non potranno avvalersi della facolta' di delegare per la riscossione del medesimo aiuto le imprese selezionatrici. La denuncia di diretta moltiplicazione puo' essere presentata soltanto dalle imprese sementiere in possesso della prescritta licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o dai responsabili della conservazione in purezza delle varieta', i quali attuino la moltiplicazione delle sementi sui propri terreni. Tale denuncia deve contenere: a) cognome, nome e indirizzo della ditta produttrice e, nel caso di cooperative, societa', ecc. la ragione sociale; b) estremi della licenza di produzione o del decreto ministeriale di iscrizione della varieta' al registro; c) denominazione ed ubicazione dell'azienda, comune, foglio di mappa, particella e subalterno in cui si attua la moltiplicazione delle sementi; d) specie, varieta', appezzamento e relativa superficie destinata alla moltiplicazione delle sementi e presumibile quantita' del raccolto in natura; e) anno della raccolta. Ai fini dell'indicazione dell'appezzamento sui contratti e sulle denunce innanzi specificate si puo' fare riferimento ad uno dei seguenti elementi: eventuale denominazione o numerazione dell'appezzamento; ubicazione dell'appezzamento nell'assetto aziendale, rispetto a fabbricati rurali, canali, strade, ecc. La stessa indicazione dell'appezzamento, comunque, dovra' essere riportata sull'elenco delle colture, istituite per la produzione delle sementi, presentato all'E.N.S.E. con la domanda di ammissione al controllo. La non conformita' dei contratti e delle denunce di moltiplicazione nonche' dei relativi elenchi riepilogativi alle disposizioni applicative contenute nella presente circolare, puo' essere motivo di non ammissione alla registrazione. 3.2. Presentazione della domanda per ottenere l'aiuto. Gli interessati, per beneficiare dell'aiuto previsto per le sementi raccolte nel 1994 devono inoltrare, dopo il raccolto e comunque non oltre il 15 giugno 1995: all'Ente nazionale risi - Piazza Pio XI n. 1 - 20123 Milano, per le sementi di riso; all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma, per le sementi di tutte le altre specie, una domanda in carta semplice, indirizzata allo stesso Ente o Azienda di Stato, contenente le seguenti indicazioni: a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente, codice fiscale (e non partita IVA), preferibilmente allegato in fotocopia; nel caso di cooperative, societa', ecc. ragione e sede sociale ed, inoltre, generalita' del legale rappresentante atto a quietanzare il mandato di pagamento, generalmente l'amministratore unico per le persone fisiche, o il socio amministratore per la societa' di persone (corredando del relativo codice fiscale e certificazione antimafia degli amministratori delle societa'); b) certificato antimafia, validita' tre mesi utile al tempo di pagamento; c) numero di registrazione del contratto di moltiplicazione o della denuncia di diretta moltiplicazione; d) ubicazione dell'azieda presso la quale sono state raccolte durante l'anno 1994 le sementi oggetto della domanda di aiuto; e) quantita' delle sementi certificate e prodotte, suddivise per specie e varieta', espresse in quintali con due decimali, per le quali viene richiesto l'aiuto comunitario; f) modalita' con le quali dovra' corrispondersi l'importo dell'aiuto (vaglia cambiario della Banca d'Italia, per i pagamenti disposti dall'AIMA, o assegno circolare per quelli dell'Ente nazionale risi, accreditamento in conto corrente bancario o postale: citare il numero del conto e l'ufficio interessato). La domanda stessa dovra' essere inoltre corredata dalla seguente documentazione in carta libera: 1) certificato di residenza nel caso che il richiedente sia il titolare dell'impresa; 2) certificato del tribunale o della C.C.I.A.A. da cui risultino le generalita' complete del legale rappresentante, nel caso che il richiedente sia una cooperativa, una societa' o una associazione dei produttori, ecc.; 3) originale o copia autenticata del contratto di moltiplicazione o della denuncia di diretta moltiplicazione precedentemente registrati; 4) dichiarazione rilasciata dall'Ente nazionale delle sementi elette attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, con le seguenti indicazioni: nominativo della ditta selezionatrice, nome, cognome e indirizzo dell'agricoltore moltiplicatore, numero di registrazione del contratto di moltiplicazione, specie,varieta', categoria, numero e peso effettivo del lotto certificato, numero delle confezioni, indicazione della ditta selezionatrice che ha lavorato e confezionato le sementi qualora sia diversa da quella figurante sul contratto di moltiplicazione. Per le sementi raccolte in Italia e inviate in natura in altro Paese della Comunita' europea, la dichiarazione e' rilasciata dopo l'acquisizione della prova che le sementi medesime sono state ufficialmente certificate; 5) per le sementi di riso inoltre va inviata all'Ente nazionale risi - Piazza Pio XI n. 1 - Milano, la documentazione prevista nel decreto ministeriale del 31 ottobre 1988. Le suddette dichiarazioni saranno rilasciate unicamente per le sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione preventivamente registrati presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. La non conformita' della domanda e della relativa documentazione alle disposizioni applicative emanate con la presente circolare puo' essere motivo di rigetto della domanda medesima. 4. RISPETTO DEI TERMINI D'INVIO DELLE DOMANDE DI LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO. Il regolamento CEE n. 1686/72, modificato dal regolamento CEE n. 1382/74, prevede all'art. 3 che si versi l'ammontare dell'aiuto entro i due mesi successivi alla presentazione della domanda e comunque non oltre il 31 luglio successivo a quello del raccolto. Per rispettare tali termini si ravvisa l'opportunita' che: a) le imprese sementiere, nei cicli di lavorazione, accordino la precedenza a quei lotti di sementi oggetto dell'aiuto comunitario, onde consentire all'E.N.S.E. il rilascio tempestivo delle dichiarazioni di certificazione; b) gli interessati a beneficiare dell'aiuto comunitario presentino la domanda completa di tutta la documentazione entro un mese dalla data della certificazione ufficiale delle proprie sementi; c) le domande vanno inoltrate solo se complete di tutta la documentazione ed entro e non oltre la data prevista del 15 giugno 1995. Si pregano le associazioni e gli uffici in indirizzo di dare la massima divulgazione della presente, raccomandando agli interessati il rispetto dei termini di presentazione dei contratti e delle domande. I servizi competenti di questo Ministero restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito. Il Ministro: DIANA