Agli  assessorati  all'agricoltura
                                  delle  regioni  e  delle   province
                                  autonome
                                  Alla  Confederazione  nazionale dei
                                  coltivatori diretti
                                  Alla    Confederazione     generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  agricoltori
                                  Alla   Confederazione   cooperative
                                  italiane
                                  Alla     Lega    nazionale    delle
                                  cooperative e mutue
                                  All'Associazione generale  italiana
                                  cooperative agricole
                                  All'Ente nazionale risi
                                  All'Ente nazionale sementi elette
                                  All'Istituto  sperimentale  per  la
                                  cerealicoltura
                                  All'Istituto  sperimentale  per  le
                                  colture foraggere
                                  All'Unione   nazionale  delle  ACLI
                                  Consorzio cooperative agricole
                                  All'Assoseme     -     Associazione
                                  italiana costitutori
                                  All'Associazione          nazionale
                                  disidratatori foraggi verdi
                                  All'A.I.S.S.     -     Associazione
                                  nazionale  produttori  ed operatori
                                  sementi   e    costitutori    razze
                                  vegetali
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla rappresentanza italiana presso
                                  le Comunita' europee
                                  Ai  commissari di Governo presso le
                                  regioni
                                  All'Azienda  di   Stato   per   gli
                                  interventi  nel  mercato agricolo -
                                  A.I.M.A.
                                  Alla   Direzione   generale   della
                                  tutela   economica   dei   prodotti
                                  agricoli
1. NORME GENERALI PER LA CONCESSIONE ED IL  FINANZIAMENTO  DELL'AIUTO
COMUNITARIO.
  Nel quadro dell'organizzazione comune del mercato nel settore delle
sementi,  la  CEE  ha  emanato  appositi  regolamenti che prevedono e
disciplinano la concessione di un aiuto alla produzione delle sementi
certificate di talune specie al fine di garantire un equo reddito  ai
moltiplicatori delle sementi medesime.
  Detti regolamenti stabiliscono che:
   beneficiari    dell'aiuto    sono    gli   imprenditori   agricoli
moltiplicatori di sementi;
   l'aiuto e' concesso per le sementi raccolte  nell'anno  civile  in
cui  ha  inizio  la campagna di commercializzazione ed e' riferito ai
quantitativi di sementi ufficialmente controllate e certificate nelle
categorie delle "sementi di base" e "sementi certificate";
   le sementi debbono essere  raccolte  nel  territorio  nazionale  a
seguito   di   un  contratto  di  moltiplicazione  stipulato  tra  un
imprenditore  agricolo  moltiplicatore  di  sementi   o   sue   forme
associative  ed  un produttore selezionatore, o un responsabile della
conversazione in purezza di varieta', od,  ancora,  direttamente,  da
produttore  selezionatore  o  dal responsabile della conservazione in
purezza di varieta';
   la  concessione  dell'aiuto   e'   subordinata   alla   preventiva
registrazione   dei   suddetti   contratti   e   denunce  di  diretta
moltiplicazione e, successivamente, alla presentazione di un'apposita
domanda ed anche al rispetto delle norme  stabilite  nel  regolamento
CEE n. 1765/92 e dell'art. 2, par. 1, del regolamento CEE n. 2780/92.
2. IMPORTO DELL'AIUTO COMUNITARIO.
  Il  Consiglio dei Ministri della CEE, per favorire la produzione di
sementi certificate e incrementarne la utilizzazione, con regolamento
CEE n. 1570/93 del 14 giugno 1993 ha  stabilito  l'importo  di  detto
aiuto  per  le  sementi  raccolte  nel  1994 e certificate per essere
commercializzate nella campagna 1994-95 (1 luglio-30  giugno),  delle
sotto  elencate  specie  e  nella misura a fianco di ciascuna di esse
indicata:
  Cereali:
Triticum spelta L. (1)  . . . . . . . . . . . .    E.C.U./q.le   12,1
Oryza sativa L.:
  varieta' tipo japonica  . . . . . . . . . . .         "        12,5
  varieta' tipo indica  . . . . . . . . . . . .         "        14,5
  Oleaginose e da fibra:
Linum usitatissimum L. (lino tessile) . . . . .    E.C.U./q.le   23,8
Linum usitatissimum L. (lino oleaginoso)  . . .         "        18,8
Cannabis sativa L. (monoico)  . . . . . . . . .         "        17,2
 Foraggere graminacee:
Agrostis canina L.  . . . . . . . . . . . . . .    E.C.U./q.le   63,7
Agrostis gigantea Roth. . . . . . . . . . . . .         "        63,7
Agrostis stolonifera L. . . . . . . . . . . . .         "        63,7
Agrostis capillaris L.  . . . . . . . . . . . .         "        63,7
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.
 ex J e C. Presl. . . . . . . . . . . . . . . .         "        56,3
Dactylis glomerata L. . . . . . . . . . . . . .         "        44,3
          _________
             (1) Il tasso di riconversione dell'E.C.U. in lire  sara'
          quello in vigore al 1 agosto 1994.
 
Festuca arundinacea Schreb. . . . . . . . . . .    E.C.U./q.le   49,4
Festuca ovina L.  . . . . . . . . . . . . . . .         "        36,6
Festuca pratensis Huds. . . . . . . . . . . . .         "        36,6
Festuca rubra L.  . . . . . . . . . . . . . . .         "        30,9
Festulolium . . . . . . . . . . . . . . . . . .         "        27,1
Lolium multiflorum Lam. . . . . . . . . . . . .         "        17,7
Lolium perenne L.:
  ad alta persistenza, tardivo o
   semitardivo  . . . . . . . . . . . . . . . .         "        29,3
  nuove varieta' ed altre . . . . . . . . . . .         "        21,8
  a bassa persistenza, semitardivo,
   semiprecoce o precoce  . . . . . . . . . . .         "        16,1
Lolium x boucheanum Kunt. . . . . . . . . . . .         "        17,7
Phleum Bertolonii (DC)  . . . . . . . . . . . .         "        42,8
Phleum pratense L.  . . . . . . . . . . . . . .         "        70,1
Poa nemoralis L.  . . . . . . . . . . . . . . .         "        32,6
Poa pratensis L.  . . . . . . . . . . . . . . .         "        32,3
Poa palustris e Poa trivialis L.  . . . . . . .         "        32,6
 Foraggere leguminose:
Hedysarum coronarium L. . . . . . . . . . . . .    E.C.U./q.le   30,6
Medicago lupulina L.  . . . . . . . . . . . . .         "        26,7
Medicago sativa L. (ecotipi)  . . . . . . . . .         "        18,5
Medicago sativa L. (varieta') . . . . . . . . .         "        30,7
Onobrichis viciifolia Scop. . . . . . . . . . .         "        16,8
Trifolium alexandrium L.  . . . . . . . . . . .         "        38,4
Trifolium hybridum L. . . . . . . . . . . . . .         "        38,5
Trifolium incarnatum L. . . . . . . . . . . . .         "        38,4
Trifolium pratense L. . . . . . . . . . . . . .         "        44,9
Trifolium repens L. . . . . . . . . . . . . . .         "        63,0
Trifolium repens L. var. giganteum  . . . . . .         "        59,4
Trifolium resupinatum L.  . . . . . . . . . . .         "        38,4
Vicia sativa L. . . . . . . . . . . . . . . . .         "        25,7
Vicia villosa Roth. . . . . . . . . . . . . . .         "        20,2
3.   MODALITA'   DA   OSSERVARSI  PER  POTER  BENEFICIARE  DELL'AIUTO
COMUNITARIO.
  Le disposizioni applicative  complementari  a  quelle  comunitarie,
inerenti  la  concessione  dell'aiuto comunitario in argomento per la
campagna  di  commercializzazione  1994-95,  prevedono  la   seguente
procedura:
3.1.  Registrazione  dei contratti di moltiplicazione e delle denunce
di diretta moltiplicazione.
  I  contratti  di  moltiplicazione   e   le   denunce   di   diretta
moltiplicazione  previsti  per  le sementi raccolte nel 1994 dovranno
essere inviati al Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  - Direzione generale della produzione agricola - Divisione
III/MP, entro il 31 maggio 1994 per la preventiva  registrazione  con
lettera d'accompagno raccomandata.
  I  suddetti  contratti  e denunce debbono essere accompagnati da un
elenco, in duplice  copia,  riepilogativo  dei  contratti  e  denunce
medesimi,  secondo lo schema riportato nell'allegato 1 della presente
circolare. I contratti stipulati da cooperative,  forme  associative,
ecc.,  devono  essere  accompagnati  da  un  elenco  riepilogativo in
duplice copia dei soci che effettuano la moltiplicazione  secondo  lo
schema di cui all'allegato 1.
  I   contratti   di   moltiplicazione,  le  denunce  ed  i  relativi
riepiloghi, devono essere dattiloscritti.
  Il contratto di  moltiplicazione,  tra  le  altre  notizie,  dovra'
contenere le seguenti precisazioni:
    a)  cognome,  nome  e  indirizzo ed eventualmente, ragione e sede
sociale  dei  contraenti;  estremi  della   licenza   di   produzione
dell'impresa  sementiera  (art.  2  della  legge 25 novembre 1971, n.
1096);
    b)   denominazione   ed   ubicazione   dell'azienda   agraria   o
denominazione e sede legale dell'Associazione di produttori,  comune,
foglio  di  mappa,  particella  e  subalterno  in  cui  si  attua  la
moltiplicazione delle sementi;
    c) specie, varieta', appezzamento e relativa superficie destinata
alla produzione delle sementi e presumibile quantita' del raccolto in
natura;
    d) restano esclusi dall'aiuto i contratti di moltiplicazione e le
denunce  indicanti  genericamente  "aziende  agricole"  o  "eredi  di
alcuno",  ovvero "societa' di fatto" nonche' con generico riferimento
a piu' contitolari dell'aiuto, es. "fratelli X", non  evidenziati  in
domanda;
    e) anno di raccolta;
    f) prezzo pattuito;
    g) condizioni della merce;
    h) modalita' di consegna e di pagamento del prodotto.
  Siccome  l'aiuto  sara' erogato direttamente ed esclusivamente alle
imprese moltiplicatrici o al legale rappresentante  dell'Associazione
di  produttori,  queste  non  potranno  avvalersi  della  facolta' di
delegare  per  la  riscossione  del   medesimo   aiuto   le   imprese
selezionatrici.
  La  denuncia  di  diretta  moltiplicazione  puo'  essere presentata
soltanto  dalle  imprese  sementiere  in  possesso  della  prescritta
licenza  di  cui  all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o
dai responsabili della conservazione in  purezza  delle  varieta',  i
quali attuino la moltiplicazione delle sementi sui propri terreni.
  Tale denuncia deve contenere:
    a)  cognome, nome e indirizzo della ditta produttrice e, nel caso
di cooperative, societa', ecc. la ragione sociale;
    b) estremi della licenza di produzione o del decreto ministeriale
di iscrizione della varieta' al registro;
    c) denominazione ed ubicazione dell'azienda,  comune,  foglio  di
mappa,  particella  e  subalterno  in cui si attua la moltiplicazione
delle sementi;
    d) specie, varieta', appezzamento e relativa superficie destinata
alla  moltiplicazione  delle  sementi  e  presumibile  quantita'  del
raccolto in natura;
    e) anno della raccolta.
  Ai  fini  dell'indicazione  dell'appezzamento sui contratti e sulle
denunce innanzi specificate si  puo'  fare  riferimento  ad  uno  dei
seguenti elementi:
   eventuale denominazione o numerazione dell'appezzamento;
   ubicazione  dell'appezzamento  nell'assetto  aziendale, rispetto a
fabbricati rurali, canali, strade, ecc.
  La stessa indicazione dell'appezzamento,  comunque,  dovra'  essere
riportata  sull'elenco  delle  colture,  istituite  per la produzione
delle sementi, presentato all'E.N.S.E. con la domanda  di  ammissione
al controllo.
  La non conformita' dei contratti e delle denunce di moltiplicazione
nonche'   dei   relativi   elenchi  riepilogativi  alle  disposizioni
applicative contenute nella presente circolare, puo' essere motivo di
non ammissione alla registrazione.
3.2. Presentazione della domanda per ottenere l'aiuto.
  Gli interessati, per beneficiare dell'aiuto previsto per le sementi
raccolte  nel  1994 devono inoltrare, dopo il raccolto e comunque non
oltre il 15 giugno 1995:
   all'Ente nazionale risi - Piazza Pio XI n. 1 - 20123  Milano,  per
le sementi di riso;
   all'Azienda  di  Stato  per  gli  interventi  nel mercato agricolo
(AIMA) - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma, per le sementi di tutte  le
altre  specie, una domanda in carta semplice, indirizzata allo stesso
Ente o Azienda di Stato, contenente le seguenti indicazioni:
    a) cognome e  nome,  luogo  e  data  di  nascita,  residenza  del
richiedente,  codice  fiscale  (e  non  partita IVA), preferibilmente
allegato in  fotocopia;  nel  caso  di  cooperative,  societa',  ecc.
ragione   e   sede   sociale  ed,  inoltre,  generalita'  del  legale
rappresentante  atto  a  quietanzare   il   mandato   di   pagamento,
generalmente  l'amministratore  unico  per  le  persone fisiche, o il
socio amministratore per  la  societa'  di  persone  (corredando  del
relativo    codice   fiscale   e   certificazione   antimafia   degli
amministratori delle societa');
    b) certificato antimafia, validita' tre mesi utile  al  tempo  di
pagamento;
    c)  numero  di  registrazione  del contratto di moltiplicazione o
della denuncia di diretta moltiplicazione;
    d) ubicazione dell'azieda presso la  quale  sono  state  raccolte
durante l'anno 1994 le sementi oggetto della domanda di aiuto;
    e)  quantita' delle sementi certificate e prodotte, suddivise per
specie e varieta', espresse in quintali  con  due  decimali,  per  le
quali viene richiesto l'aiuto comunitario;
    f)   modalita'  con  le  quali  dovra'  corrispondersi  l'importo
dell'aiuto (vaglia cambiario della Banca d'Italia,  per  i  pagamenti
disposti   dall'AIMA,   o  assegno  circolare  per  quelli  dell'Ente
nazionale risi, accreditamento in conto corrente bancario o  postale:
citare il numero del conto e l'ufficio interessato).
  La  domanda  stessa  dovra' essere inoltre corredata dalla seguente
documentazione in carta libera:
   1) certificato di residenza nel caso che  il  richiedente  sia  il
titolare dell'impresa;
   2)  certificato  del tribunale o della C.C.I.A.A. da cui risultino
le generalita' complete del legale rappresentante, nel  caso  che  il
richiedente  sia una cooperativa, una societa' o una associazione dei
produttori, ecc.;
   3) originale o copia autenticata del contratto di  moltiplicazione
o   della   denuncia   di   diretta  moltiplicazione  precedentemente
registrati;
   4) dichiarazione  rilasciata  dall'Ente  nazionale  delle  sementi
elette  attestante  l'avvenuto  controllo in campo delle colture e la
certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, con le
seguenti indicazioni: nominativo della  ditta  selezionatrice,  nome,
cognome   e  indirizzo  dell'agricoltore  moltiplicatore,  numero  di
registrazione  del  contratto  di  moltiplicazione,  specie,varieta',
categoria,  numero  e  peso  effettivo  del lotto certificato, numero
delle confezioni,  indicazione  della  ditta  selezionatrice  che  ha
lavorato  e  confezionato  le  sementi  qualora sia diversa da quella
figurante sul contratto di moltiplicazione. Per le  sementi  raccolte
in Italia e inviate in natura in altro Paese della Comunita' europea,
la dichiarazione e' rilasciata dopo l'acquisizione della prova che le
sementi medesime sono state ufficialmente certificate;
   5)  per  le  sementi di riso inoltre va inviata all'Ente nazionale
risi - Piazza Pio XI n. 1 - Milano, la  documentazione  prevista  nel
decreto ministeriale del 31 ottobre 1988.
   Le  suddette  dichiarazioni  saranno  rilasciate unicamente per le
sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle
denunce di diretta moltiplicazione preventivamente registrati  presso
il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
  La  non  conformita'  della domanda e della relativa documentazione
alle disposizioni applicative emanate con la presente circolare  puo'
essere motivo di rigetto della domanda medesima.
4.  RISPETTO  DEI  TERMINI  D'INVIO  DELLE  DOMANDE  DI  LIQUIDAZIONE
DELL'AIUTO.
  Il regolamento CEE n. 1686/72, modificato dal  regolamento  CEE  n.
1382/74, prevede all'art. 3 che si versi l'ammontare dell'aiuto entro
i due mesi successivi alla presentazione della domanda e comunque non
oltre il 31 luglio successivo a quello del raccolto.
  Per rispettare tali termini si ravvisa l'opportunita' che:
    a)  le imprese sementiere, nei cicli di lavorazione, accordino la
precedenza a quei lotti di sementi  oggetto  dell'aiuto  comunitario,
onde   consentire   all'E.N.S.E.   il   rilascio   tempestivo   delle
dichiarazioni di certificazione;
    b)  gli  interessati   a   beneficiare   dell'aiuto   comunitario
presentino  la  domanda  completa di tutta la documentazione entro un
mese dalla data della certificazione ufficiale delle proprie sementi;
    c) le domande vanno  inoltrate  solo  se  complete  di  tutta  la
documentazione  ed  entro  e non oltre la data prevista del 15 giugno
1995.
  Si pregano le associazioni e gli uffici in  indirizzo  di  dare  la
massima  divulgazione  della presente, raccomandando agli interessati
il rispetto dei  termini  di  presentazione  dei  contratti  e  delle
domande.
  I servizi competenti di questo Ministero restano a disposizione per
eventuali chiarimenti in merito.
                                                   Il Ministro: DIANA