IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione; Ritenuta la necessita' di stabilire ai sensi dell'art. 714-bis del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonche' il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Voghera-Rivanazzano; Considerato altresi' che occorre indicare se l'aeroporto e' aperto o meno al traffico strumentale e notturno; Decreta: Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-bis del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Voghera come segue: direzione di atterraggio 156 - 336; lunghezza di atterraggio m 1050; livello medio dell'aeroporto m 129 slm; livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio: testata 16 m 120,9 slm; testata 34 m 129,3 slm. L'aeroporto non e' aperto al traffico strumentale e notturno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 12 aprile 1994 Il Ministro: COSTA