IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il codice della navigazione approvato con  regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327;
  Vista  la  legge  4  febbraio  1963, n. 58, che apporta modifiche e
aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;
  Ritenuta la necessita' di stabilire ai sensi dell'art. 714-bis  del
codice  della  navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio
nonche' il  livello  medio  sia  dell'aeroporto  che  dei  tratti  di
perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto
di Voghera-Rivanazzano;
  Considerato  altresi' che occorre indicare se l'aeroporto e' aperto
o meno al traffico strumentale e notturno;
                              Decreta:
  Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-bis  del  codice  della
navigazione  sono  determinate relativamente all'aeroporto di Voghera
come segue:
   direzione di atterraggio 156 - 336›;
   lunghezza di atterraggio m 1050;
   livello medio dell'aeroporto m 129 slm;
   livello  medio  dei  tratti  di  perimetro   corrispondenti   alle
direzioni di atterraggio:
    testata 16 m 120,9 slm;
    testata 34 m 129,3 slm.
  L'aeroporto non e' aperto al traffico strumentale e notturno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, 12 aprile 1994
                                                   Il Ministro: COSTA