IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il codice della navigazione approvato con  regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327;
  Vista  la  legge  4  febbraio  1963, n. 58, che apporta modifiche e
aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;
  Ritenuta la necessita' di stabilire ai sensi dell'art. 714-bis  del
codice  della  navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio
nonche' il  livello  medio  sia  dell'aeroporto  che  dei  tratti  di
perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto
di Alzate Brianza;
  Visto il decreto in data 20 novembre 1974 (Gazzetta Ufficiale n. 72
del  14  marzo  1974) concernente le direzioni di atterraggio ex art.
714-bis del codice della navigazione;
  Ritenuta la necessita' di modificare i dati inseriti  nel  suddetto
decreto  risultati  non  veritieri  a distanza di tempo, a seguito di
sopralluogo effettuato sull'aeroporto di Alzate Brianza;
  Considerato altresi' che occorre indicare se l'aeroporto e'  aperto
o meno al traffico stumentale e notturno;
                              Decreta:
  Le  caratteristiche  prescritte  dall'art. 714-bis del codice della
navigazione sono determinate relativamente  all'aeroporto  di  Alzate
Brianza come segue:
   direzione di atterraggio 35 - 215›;
   lunghezza di atterraggio m 600;
   livello medio dell'aeroporto m 379,6 slm;
   livello   medio   dei  tratti  di  perimetro  corrispondenti  alle
direzioni di atterraggio:
    testata 03 m 375 slm;
    testata 21 m 384 slm.
  L'aeroporto non e' aperto al traffico strumentale e notturno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, 12 aprile 1994
                                                   Il Ministro: COSTA