IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, recante tra l'altro disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, il quale stabilisce che la spesa effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni concesse e gli oneri derivanti dalle anticipazioni straordinarie di cassa, sono assunti a carico delle regioni e delle province autonome e sono finanziati con operazioni di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, fino alla concorrenza di L. 90.000 a cittadino residente per ciascuna regione o provincia autonoma; Visto, altresi', l'art. 3, comma 3-bis, del citato decreto-legge n. 262/1990 convertito nella legge n. 334/1990, il quale stabilisce che alla differenza residua si fa fronte quanto al 25% con oneri a carico delle regioni e delle province autonome e quanto al 75% mediante accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato; Considerato che in base al comma 3-quater del piu' volte citato decreto-legge n. 262/1990, convertito nella legge n. 334/1990, al pagamento delle rate di ammortamento provvedono le regioni mutuatarie mediante utilizzo di quota parte del Fondo sanitario nazionale all'uopo prevista e vincolata; Visto l'art. 1, comma 11, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il quale dispone che l'ammortamento dei mutui relativi al ripiano dei disavanzi degli anni 1989, 1990 e 1991, stipulati dopo l'entrata in vigore della legge medesima, decorre dall'anno successivo a quello in cui si sono perfezionati i relativi contratti e comunque non prima del 1 gennaio 1994; Considerato che le regioni Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e provincia autonoma di Trento hanno stipulato i contratti di mutuo per il ripiano dei disavanzi relativi all'esercizio 1990 anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 498/1992; Vista la propria deliberazione del 13 luglio 1993, con la quale sono state assegnate alle regioni delle somme per la copertura dell'onere di ammortamento dei mutui relativi al 1 semestre 1993; Vista la proposta del Ministro della sanita' in data 29 novembre 1993, concernente l'assegnazione alle regioni Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e provincia autonoma di Trento, della somma complessiva di L. 115.687.600.406, per il pagamento delle rate di ammortamento scadenti il 31 dicembre 1993, relative ai mutui assunti per il ripiano della maggiore spesa sanitaria per l'esercizio finanziario 1990; Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla copertura dei relativi oneri di ammortamento per il secondo semestre 1993, con le quote appositamente vincolate del Fondo sanitario nazionale 1993, parte corrente; Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome ha espresso, in data 9 giugno 1993, parere favorevole in ordine alla proposta in esame, con l'intesa che si intenda reso anche per la restante assegnazione del mese di dicembre 1993; Delibera: A valere sulle sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte corrente, e' assegnata alle regioni Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e provincia autonoma di Trento, per le finalita' indicate in premessa, la somma complessiva di L. 115.687.600.406, nella misura degli importi indicati per ciascuna di esse nella tabella in allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione. Roma, 21 dicembre 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1993 Rata 31 dicembre 1993 - Mutui ripiano maggiore spesa sanitaria 1990 Regioni Rata -- -- Veneto. . . . . . . . . . . . . . . . . 91.772.040.470 Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . 11.408.125.804 Friuli-Venezia Giulia . . . . . . . . . 6.441.281.440 Provincia autonoma di Trento. . . . . . 6.066.152.692 --------------- Totale. . . 115.687.600.406