IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, concernente il programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno;
  Visto l'art. 7 della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  che  prevede
l'attribuzione di priorita' nella concessione a comuni e province, il
cui  territorio  sia  compreso entro i confini di parchi naturali, di
finanziamenti per la realizzazione, fra l'altro, di strutture per  la
utilizzazione del metano;
  Visto  l'art.  13  del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il
quale stabilisce che l'attivita' istruttoria prevista dalla legge  28
novembre  1980,  n. 784, venga svolta, secondo le direttive del CIPE,
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  l'art.  15  del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.   333,
convertito  nella  legge  8  agosto  1992, n. 359, che trasforma, tra
l'altro, l'ENI (Ente nazionale idrocarburi) in  Societa'  per  azioni
con   effetto   dalla   data   di  entrata  in  vigore  del  predetto
decreto-legge;
  Visto l'art. 5-bis  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,
convertito  con  legge 19 luglio 1993, n. 237, che autorizza la spesa
di lire  80  miliardi  per  l'anno  1994  per  il  proseguimento  del
programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;
  Viste le proprie delibere del 25 ottobre 1984, del 18 dicembre 1986
e  dell'11 febbraio 1988 con le quali e' stato approvato il programma
generale di metanizzazione del Mezzogiorno  e  l'articolazione  dello
stesso   in  piu'  interventi  operativi  sulla  base  delle  risorse
finanziarie stanziate;
  Viste le proprie delibere del 21 dicembre 1989, del 30 luglio 1991,
del 12 agosto 1992 e del 7 aprile  1993,  con  le  quali  sono  stati
definiti  i  criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento
relative  al  programma  generale  di  metanizzazione,   sono   state
assegnate su base regionale le risorse finanziarie disponibili e sono
state apportate alcune modifiche tecniche a detto programma;
  Visti  i  regolamenti del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052
del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e  n.  4254  del  19
dicembre  1989,  con  i  quali  sono state definite le nuove linee di
intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale;
  Vista la decisione della Commissione  CEE  n.  C/89/2259/3  del  21
dicembre  1989 con la quale e' stato approvato il programma operativo
di metanizzazione delle  regioni  dell'obiettivo  1  nel  quadro  del
programma comunitario di sostegno 1989-1993;
  Visti i regolamenti CEE numeri 2081, 2082 e 2083 del 20 luglio 1993
che hanno modificato i citati regolamenti n. 2052 del 24 giugno 1988,
4253  e  4254  del  19  dicembre  1989 recanti disposizioni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale;
  Vista la nota della Comunita' europea n. C(89) 3805 del 17 dicembre
1993 con la  quale  il  termine  per  consentire  l'assunzione  degli
impegni  nazionali  relativi  al  programma  comunitario 1989-1993 e'
stato prorogato al 30 giugno 1994;
  Considerato  che  per  la  completa  utilizzazione  delle   risorse
finanziarie  messe  a  disposizione  dalla Comunita' per il programma
1989-1993  in  base  al  principio  di  addizionalita',  si   rendono
necessari ulteriori mezzi finanziari nazionali;
  Su   proposta   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
  Udita la relazione del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  1.  L'importo  di  lire  80  miliardi,  previsto  per  l'anno  1994
dall'art. 5-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,  convertito
nella  legge  19 luglio 1993, n. 237, e' finalizzato al proseguimento
dell'attuazione  del  programma  operativo  di  metanizzazione  delle
regioni  dell'obiettivo  1, approvato con decisione della Commissione
CEE n. C (89) 2259/3 del 21 dicembre 1989.
  2. Tale importo di lire 80 miliardi viene destinato:
    a) al finanziamento delle reti urbane di distribuzione  per  lire
65  miliardi di cui 52 miliardi per contributi in conto capitale e 13
miliardi per contributi  in  conto  interesse,  salvo  compensazioni.
Detta  somma  e'  ripartita  tra  le  regioni  interessate, secondo i
criteri adottati con le precedenti delibere di questo Comitato del 21
dicembre 1989, del 12 agosto 1992 e del 7 aprile 1993, come  indicato
nell'allegata  tabella  A  che  costituisce  parte  integrante  della
presente delibera;
    b) alla realizzazione degli adduttori secondari e delle opere  di
allacciamento  da  parte  dell'ENI  S.p.a. per lire 15 miliardi. Tali
risorse dovranno essere impiegate prioritariamente per consentire  il
completo  utilizzo  dei  finanziamenti assegnati alle singole regioni
per le reti di distribuzione, come indicato alla  precedente  lettera
a),  ed  il  completamento di quei bacini di utenza gia' parzialmente
finanziati.
  3. E' abrogata la disposizione di cui al comma 6, lettera c), della
delibera di questo Comitato del 12 agosto 1992.
  4. Per i comuni o bacini il cui territorio sia compreso, in tutto o
in parte,  entro  i  confini  di  un  parco  nazionale  o  regionale,
all'indicatore  utilizzato per la formazione delle graduatorie (costo
dell'investimento per abitante servito) si  applica  un  abbattimento
pari al 25%.
  La  graduatoria  delle  domande  di  metanizzazione come modificata
dall'applicazione  del  comma  precedente  s'intende  sostitutiva  di
quella fin qui vigente.
  5.  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
procedera' all'istruttoria delle domande, a valere sulle risorse rese
disponibili dalla presente delibera e su quelle eventualmente  ancora
disponibili, sulla base dei criteri gia' stabiliti da questo comitato
con delibere del 21 dicembre 1989, 30 luglio 1991, 12 agosto 1992 e 7
aprile  1993, compatibilmente con le risorse assegnate all'ENI per la
realizzazione delle opere di adduzione;
  6. I comuni singoli o i  comuni  in  bacino  unitariamente  possono
presentare  domanda  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato, corredata da adeguata documentazione, di  mutamento
della gestione diretta mediante affidamento in concessione.
  Tale  domanda dovra' pervenire anche al Ministero del tesoro e alla
Cassa depositi e  prestiti  entro  il  16  maggio  1994,  purche'  il
Ministero del tesoro non abbia emesso, entro tale termine, il decreto
di ammissione ai benefici di legge.
  7. Il termine di cui al punto 5 della propria delibera del 7 aprile
1993  e'  prorogato  al  30  settembre  1994,  fatti salvi i progetti
oggetto  di  sospensione  per  motivi  giudiziari,  per  i  quali  la
Commissione CEE si sia espressa favorevolmente in merito alla proroga
del  termine  di ultimazione delle opere oltre la suindicata data del
30 settembre 1994.
   Roma, 16 marzo 1994
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 63