IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno; Visto l'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'attribuzione di priorita' nella concessione a comuni e province, il cui territorio sia compreso entro i confini di parchi naturali, di finanziamenti per la realizzazione, fra l'altro, di strutture per la utilizzazione del metano; Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il quale stabilisce che l'attivita' istruttoria prevista dalla legge 28 novembre 1980, n. 784, venga svolta, secondo le direttive del CIPE, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto l'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, che trasforma, tra l'altro, l'ENI (Ente nazionale idrocarburi) in Societa' per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge; Visto l'art. 5-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 237, che autorizza la spesa di lire 80 miliardi per l'anno 1994 per il proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno; Viste le proprie delibere del 25 ottobre 1984, del 18 dicembre 1986 e dell'11 febbraio 1988 con le quali e' stato approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e l'articolazione dello stesso in piu' interventi operativi sulla base delle risorse finanziarie stanziate; Viste le proprie delibere del 21 dicembre 1989, del 30 luglio 1991, del 12 agosto 1992 e del 7 aprile 1993, con le quali sono stati definiti i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento relative al programma generale di metanizzazione, sono state assegnate su base regionale le risorse finanziarie disponibili e sono state apportate alcune modifiche tecniche a detto programma; Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre 1989, con i quali sono state definite le nuove linee di intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale; Vista la decisione della Commissione CEE n. C/89/2259/3 del 21 dicembre 1989 con la quale e' stato approvato il programma operativo di metanizzazione delle regioni dell'obiettivo 1 nel quadro del programma comunitario di sostegno 1989-1993; Visti i regolamenti CEE numeri 2081, 2082 e 2083 del 20 luglio 1993 che hanno modificato i citati regolamenti n. 2052 del 24 giugno 1988, 4253 e 4254 del 19 dicembre 1989 recanti disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale; Vista la nota della Comunita' europea n. C(89) 3805 del 17 dicembre 1993 con la quale il termine per consentire l'assunzione degli impegni nazionali relativi al programma comunitario 1989-1993 e' stato prorogato al 30 giugno 1994; Considerato che per la completa utilizzazione delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Comunita' per il programma 1989-1993 in base al principio di addizionalita', si rendono necessari ulteriori mezzi finanziari nazionali; Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: 1. L'importo di lire 80 miliardi, previsto per l'anno 1994 dall'art. 5-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, e' finalizzato al proseguimento dell'attuazione del programma operativo di metanizzazione delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C (89) 2259/3 del 21 dicembre 1989. 2. Tale importo di lire 80 miliardi viene destinato: a) al finanziamento delle reti urbane di distribuzione per lire 65 miliardi di cui 52 miliardi per contributi in conto capitale e 13 miliardi per contributi in conto interesse, salvo compensazioni. Detta somma e' ripartita tra le regioni interessate, secondo i criteri adottati con le precedenti delibere di questo Comitato del 21 dicembre 1989, del 12 agosto 1992 e del 7 aprile 1993, come indicato nell'allegata tabella A che costituisce parte integrante della presente delibera; b) alla realizzazione degli adduttori secondari e delle opere di allacciamento da parte dell'ENI S.p.a. per lire 15 miliardi. Tali risorse dovranno essere impiegate prioritariamente per consentire il completo utilizzo dei finanziamenti assegnati alle singole regioni per le reti di distribuzione, come indicato alla precedente lettera a), ed il completamento di quei bacini di utenza gia' parzialmente finanziati. 3. E' abrogata la disposizione di cui al comma 6, lettera c), della delibera di questo Comitato del 12 agosto 1992. 4. Per i comuni o bacini il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale o regionale, all'indicatore utilizzato per la formazione delle graduatorie (costo dell'investimento per abitante servito) si applica un abbattimento pari al 25%. La graduatoria delle domande di metanizzazione come modificata dall'applicazione del comma precedente s'intende sostitutiva di quella fin qui vigente. 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procedera' all'istruttoria delle domande, a valere sulle risorse rese disponibili dalla presente delibera e su quelle eventualmente ancora disponibili, sulla base dei criteri gia' stabiliti da questo comitato con delibere del 21 dicembre 1989, 30 luglio 1991, 12 agosto 1992 e 7 aprile 1993, compatibilmente con le risorse assegnate all'ENI per la realizzazione delle opere di adduzione; 6. I comuni singoli o i comuni in bacino unitariamente possono presentare domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata da adeguata documentazione, di mutamento della gestione diretta mediante affidamento in concessione. Tale domanda dovra' pervenire anche al Ministero del tesoro e alla Cassa depositi e prestiti entro il 16 maggio 1994, purche' il Ministero del tesoro non abbia emesso, entro tale termine, il decreto di ammissione ai benefici di legge. 7. Il termine di cui al punto 5 della propria delibera del 7 aprile 1993 e' prorogato al 30 settembre 1994, fatti salvi i progetti oggetto di sospensione per motivi giudiziari, per i quali la Commissione CEE si sia espressa favorevolmente in merito alla proroga del termine di ultimazione delle opere oltre la suindicata data del 30 settembre 1994. Roma, 16 marzo 1994 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 63