IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800; Viste le circolari in data 4 marzo 1986, 25 luglio 1987, 29 luglio 1988, 11 agosto 1989, 30 dicembre 1991, 26 gennaio 1993 e 26 marzo 1994 "Interventi a favore delle attivita' musicali e di danza in Italia"; Ritenuto di determinare, per l'esercizio finanziario 1994, l'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie; Sentita la commissione centrale per la musica nel corso della seduta del 25 marzo 1994; Decreta: La quota a recita, per l'esercizio finanziario 1994, e' cosi' determinata: Art. 1. Stagioni liriche tradizionali: quota base: 70 milioni da assegnare agli spettacoli di balletto, entrate proprie minime 60% della quota a recita. Numero minimo medio delle prove: 12; seconda quota: 75 milioni, da assegnare per le recite liriche ospitate e per quelle direttamente prodotte senza l'impiego del coro e con l'utilizzazione di artisti extracomunitari. Entrate proprie minime: 60% delle quote a recita. Numero minimo medio delle prove: 12; prima quota maggiorata: 95 milioni, da assegnare per le recite liriche con coro, coprodotte o prodotte direttamente con l'impiego di soli artisti italiani o comunitari. Entrate proprie minime: 60% delle quote a recita. Numero minimo medio delle prove: 16 per le recite prodotte; 20 per le recite coprodotte; seconda quota maggiorata: 105 milioni, da assegnare per recite di opere liriche prodotte che oltre all'impiego del coro e di artisti italiani o comunitari, siano effettuate da teatri che presentino la stabilita' di almeno 25 elementi di personale tecnico ed amministrativo, impiegato nella stagione musicale (lirica, balletti e concerti) con una stabilita' di almeno quattro mesi. Gli stessi teatri devono altresi' svolgere una significativa attivita' collaterale, non sovvenzionata ad altro titolo dallo Stato, da comprovarsi a consuntivo. Prezzo medio del biglietto non inferiore a lire 35 mila e rapporto capienza del teatro/spettatori paganti non inferiore al 50%. Entrate proprie minime: 80% della quota a recita. Numero minimo medio delle prove: 20. Le predette quote saranno ridotte del 40% qualora si tratti di opere da camera. Il numero minimo delle prove e' inderogabile per quanto riguarda l'orchestra, mentre per i gruppi corali e le parti solistiche, il direttore artistico di ciascun teatro - ove ne ravvisi l'opportunita' in base ad esigenze di partitura ovvero a particolari valutazioni artistiche - potra' derogare, sotto la propria responsabilita', alle suddette prescrizioni in ordine al numero minimo di prove, trasmettendo in merito un'apposita, motivata relazione, debitamente sottoscritta. I contributi integrativi vengono rideterminati nel modo seguente: opere nuovissime cioe' di prima esecuzione assoluta. . . . . . . . . . . . . L. 15.000.000 opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre 20 anni. . . . . . . . . . . . . . " 6.000.000 opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da almeno un ventennio . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.000.000 Nel caso di spettacolo misto, di cui faccia parte un'opera nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei contributi integrativi sopraindicati sono ridotti proporzionalmente secondo che l'opera costituisca 1/3, 1/2 o 2/3 dell'intero spettacolo. La richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante che l'opera in programma rientra in una delle tre categorie sopra elencate. I contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e balletti italiani: Senza impiego Con impiego del coro del coro -------- -------- Intero spettacolo. . . . . L. 2.500.000 L. 3.500.000 2/3 di spettacolo. . . . . " 1.700.000 " 2.300.000 1/3 o 1/2 spettacolo . . . " 1.000.000 " 1.300.000 La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia di cui una in carta legale.