IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio  1993,  n.  33,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n.
487/1992,  convertito  dalla legge numero 33/1993, il quale stabiliva
che: "il commissario liquidatore dell'EFIM puo' chiedere, anche prima
della  scadenza  del  termine  biennale,   che   vengano   poste   in
liquidazione  coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, una o piu' societa'  controllate  di  cui  all'art.  2,
comma   2,  lettera  b).  Il  provvedimento  di  liquidazione  coatta
amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento";
  Visto il decreto-legge 23 marzo 1994, n.  191,  ed  in  particolare
l'art.  3,  il  quale  sostituendo  il  citato  art.  4, comma 3, del
decreto-legge  n.  487/1992,  stabilisce,  tra   l'altro,   che   "il
commissario  liquidatore  puo'  chiedere  prima  della  scadenza  del
termine biennale che vengano poste in liquidazione  coatta,  a  norma
del  titolo  V  del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o piu'
societa' controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento  di
liquidazione  coatta  amministrativa  preclude  la  dichiarazione  di
fallimento. Per le liquidazioni  coatte  delle  societa'  controllate
dall'EFIM,  i poteri dell'autorita' di vigilanza di cui agli articoli
194  e  seguenti  del  citato  regio  decreto  sono   attribuiti   al
commissario  liquidatore  dell'EFIM  ovvero  al commissario che sara'
preposto  alla  liquidazione  coatta  del  soppresso  ente,  i  quali
riferiscono  al  Ministro  del  tesoro  in merito all'andamento delle
procedure  liquidatorie  delle  menzionate  societa'.  Nel  caso   di
liquidazione  coatta  dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati
dal Ministero del tesoro".
  Visto  il  regio  decreto  del  16  marzo  1942,  n.  267,  e,   in
particolare, il titolo V;
  Visto  il  decreto  interministeriale  di  nomina  del  commissario
liquidatore del 21 luglio 1992, n. 01064/92 - 5/A - 2;
  Visto il programma presentato dal commissario liquidatore  in  data
29  dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in data 21
gennaio 1993;
  Viste le lettere n.  CL  683/94,  n.  CL  731/94  e  n.  AP  26/94,
rispettivamente,  del  20,  27  e  28  aprile  1994,  con le quali il
commissario  liquidatore  dell'EFIM  ha   presentato   richiesta   di
liquidazione  coatta  amministrativa, ai sensi dell'art.  4, comma 3,
del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n.  33/1993,  e
successive  modificazioni  ed integrazioni, della Reggiane - Officine
meccaniche italiane S.p.a., con sede in Reggio Emilia, in  via  Vasco
Agosti  n.  27,  sulla base di motivazioni che sono qui integralmente
richiamate e recepite;
  Considerato che, come fatto presente  dal  commissario  liquidatore
dell'EFIM, la Reggiane - Officine meccaniche italiane S.p.a.:
   e'  una societa' posseduta dall'EFIM al 100% ai sensi dell'art. 2,
comma 1, del decreto-legge n. 487/1992,  convertito  dalla  legge  17
febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;
   ha  chiuso  il  bilancio  dell'esercizio 1992 con 86,3 miliardi di
lire di perdite;
   versa in palese stato di insolvenza, non essendo stata in grado di
pagare i propri dipendenti rendendo necessaria un'erogazione da parte
della liquidazione di lire 12 miliardi per oneri retributivi  per  il
periodo settembre 1993-marzo 1994;
  Considerato  che,  come  fatto presente dal commissario liquidatore
dell'EFIM, e' attualmente  in  corso  la  procedura  di  vendita  dei
cespiti aziendali della societa', e che l'esecuzione del contratto di
vendita   (il  quale  prevede  la  riassunzione  dei  dipendenti)  e'
subordinata  all'apertura  della  procedura  di  liquidazione  coatta
amministrativa;
  Considerato  che,  secondo  quanto  fatto  presente dal commissario
liquidatore   dell'EFIM,   la   liquidazione   della   societa'    e'
ulteriormente  giustificata  dalla  dismissione dell'azienda, nonche'
dal fatto che solo la liquidazione consente a favore dei creditori  -
conformemente  a  quanto  stabilito dall'art. 5, comma 1, lettera b),
del  ripetuto  decreto-legge  n.  487/1992  -  l'operativita'   della
garanzia dello Stato sui debiti della societa';
  Considerato  che  la  messa  in  liquidazione coatta della societa'
Reggiane - Officine meccaniche italiane  S.p.a.  dovrebbe  assicurare
una  miglior  tutela  dell'interesse  pubblico  in  termini  di minor
aggravio per l'erario, in quanto, ai sensi dell'art. 201 della  legge
fallimentare,  sono estese alla liquidazione coatta amministrativa le
disposizioni in tema di fallimento che  comportano  il  blocco  delle
azioni  esecutive (art. 51 della legge fallimentare) e la sospensione
del corso degli interessi legali e convenzionali (art. 55 della legge
fallimentare);
  Considerato che, secondo  quanto  fatto  presente  dal  commissario
liquidatore,  non  sussiste  alcun  rischio in relazione agli effetti
revocatori  che  potrebbero   conseguire   all'assoggettamento   alla
liquidazione   coatta   amministrativa,  su  atti  di  vendita  o  di
disposizione del patrimonio della societa' utilmente  effettuati  dal
commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni
in  materia  contenute  nell'art.  8  del decreto-legge n. 487/1992 e
nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 191/1994;
  Considerato che, sempre secondo quanto  precisato  dal  commissario
liquidatore,  l'assoggettamento  a liquidazione coatta amministrativa
consente l'accertamento di responsabilita' penali per eventuali reati
commessi dagli amministratori e dagli altri soggetti  indicati  dalle
norme nell'esercizio delle proprie attivita';
  Ritenuto che, per i motivi sopra accennati, ricorrono le condizioni
previste  dall'art.  4,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  487/1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  33/1993,  cosi'  come
modificato  dall'art.  3  del  decreto-legge  n.    191/1994  per  la
sottoposizione alla procedura di liquidazione  coatta  amministrativa
della Reggiane - Officine meccaniche italiane S.p.a.;
  Preso  atto  dell'urgenza rappresentata dal commissario liquidatore
dell'EFIM;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La societa' Reggiane - Officine  meccaniche  italiane  S.p.a.,  con
sede  in Reggio Emilia, via Vasco Agosti n. 27, iscritta nel registro
delle imprese presso la cancelleria del tribunale di  Reggio  Emilia,
n.  10733,  e'  assoggettata  alla  procedura  di liquidazione coatta
amministrativa  a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267.