IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio  1993,  n.  33,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n.
487/1992,  convertito dalla legge n. 33/1993, il quale stabiliva che:
"il commissario liquidatore  dell'EFIM  puo'  chiedere,  anche  prima
della   scadenza   del   termine   biennale,  che  vengano  poste  in
liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16  marzo
1942,  n.  267,  una  o  piu' societa' controllate di cui all'art. 2,
comma  2,  lettera  b).  Il  provvedimento  di  liquidazione   coatta
amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento";
  Visto  il  decreto-legge  21  gennaio  1994,  n. 45, reiterato, con
modificazioni, con  decreto-legge  23  marzo  1994,  n.  191,  ed  in
particolare l'art. 3, il quale modificando il citato art. 4, comma 3,
del  decreto-legge  n.  487/1992,  stabilisce,  tra  l'altro, che "il
commissario  liquidatore  puo'  chiedere  prima  della  scadenza  del
termine  biennale  che  vengano poste in liquidazione coatta, a norma
del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  una  o  piu'
societa'  controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di
liquidazione  coatta  amministrativa  preclude  la  dichiarazione  di
fallimento.  Per  le  liquidazioni  coatte delle societa' controllate
dall'EFIM, i poteri dell'autorita' di vigilanza di cui agli  articoli
194   e   seguenti  del  citato  regio  decreto  sono  attribuiti  al
commissario liquidatore dell'EFIM ovvero  al  commissario  che  sara'
preposto  alla  liquidazione  coatta  del  soppresso  ente,  i  quali
riferiscono al Ministro del  tesoro  in  merito  all'andamento  delle
procedure   liquidatorie  delle  menzionate  societa'.  Nel  caso  di
liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza  sono  esercitati
dal Ministero del tesoro";
  Visto   il  regio  decreto  del  16  marzo  1942,  n.  267,  e,  in
particolare, il titolo V;
  Visto  il  decreto  interministeriale  di  nomina  del  commissario
liquidatore del 21 luglio 1992, n. 01064/92 - 5/A - 2;
  Visto  il  programma presentato dal commissario liquidatore in data
29 dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in data  21
gennaio 1993;
  Viste  le  lettere  n.  CL  328/94,  n.  CL  731/94  e n. AP 26/94,
rispettivamente, del 2 marzo, del 27 e del 28  aprile  1994,  con  le
quali il commissario liquidatore dell'EFIM ha presentato richiesta di
liquidazione  coatta  amministrativa,  ai sensi dell'art. 4, comma 3,
del decreto-legge n. 487/92, convertito dalla  legge  n.  33/1993,  e
successive modificazioni ed integrazioni, della Metallotecnica Veneta
S.p.a.,    con    sede   in   Venezia,   Porto   Marghera,   in   via
dell'Elettricita', 15/17, sulla base  di  motivazioni  che  sono  qui
integralmente richiamate e recepite;
  Considerato  che,  come  fatto presente dal commissario liquidatore
dell'EFIM, la Metallotecnica veneta S.p.a.:
   e' una societa' posseduta dall'EFIM al 100% ai sensi dell'art.  2,
comma  1,  del  decreto-legge  n. 487/1992, convertito dalla legge 17
febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;
   ha  chiuso  il  bilancio  dell'esercizio 1992 con 11,1 miliardi di
lire di perdite;
   versa in palese stato di insolvenza, non essendo stata in grado di
pagare i propri dipendenti rendendo necessaria un'erogazione da parte
della liquidazione di lire 6,3 miliardi per oneri retributivi per  il
periodo dicembre 1993-gennaio 1994;
  Considerato  che,  come  fatto presente dal commissario liquidatore
dell'EFIM, e' attualmente  in  corso  la  procedura  di  vendita  dei
cespiti aziendali della societa', e che l'esecuzione del contratto di
vendita   (il  quale  prevede  la  riassunzione  dei  dipendenti)  e'
subordinata  all'apertura  della  procedura  di  liquidazione  coatta
amministrativa;
  Considerato  che,  secondo  quanto  fatto  presente dal commissario
liquidatore   dell'EFIM,   la   liquidazione   della   societa'    e'
ulteriormente  giustificata  dalla  dismissione dell'azienda, nonche'
dal fatto che solo la liquidazione consente a favore dei creditori  -
conformemente  a  quanto  stabilito dall'art. 5, comma 1, lettera b),
del  ripetuto  decreto-legge  n.  487/1992  -  l'operativita'   della
garanzia dello Stato sui debiti della societa';
    Considerato  che  la  messa in liquidazione coatta della societa'
Metallotecnica veneta S.p.a. dovrebbe assicurare una  miglior  tutela
dell'interesse pubblico in termini di minor aggravio per l'erario, in
quanto,  ai sensi dell'art. 201 della legge fallimentare, sono estese
alla liquidazione coatta amministrativa le disposizioni  in  tema  di
fallimento  che  comportano il blocco delle azioni esecutive (art. 51
della legge fallimentare) e la sospensione del corso degli  interessi
legali e convenzionali (art. 55 della legge fallimentare);
  Considerato  che,  secondo  quanto  fatto  presente dal commissario
liquidatore, non sussiste alcun rischio  in  relazione  agli  effetti
revocatori   che   potrebbero   conseguire  all'assoggettamento  alla
liquidazione  coatta  amministrativa,  su  atti  di  vendita   o   di
disposizione  del  patrimonio della societa' utilmente effettuati dal
commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni
in materia contenute nell'art. 8 del decreto-legge  n.    487/1992  e
nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 191/1994;
  Considerato  che,  sempre  secondo quanto precisato dal commissario
liquidatore, l'assoggettamento a liquidazione  coatta  amministrativa
consente l'accertamento di responsabilita' penali per eventuali reati
commessi  dagli  amministratori e dagli altri soggetti indicati dalle
norme nell'esercizio delle proprie attivita';
  Ritenuto che, per i motivi sopra accennati, ricorrono le condizioni
previste  dall'art.  4,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  487/1992,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge n. 33/1993, cosi' come
modificato dall'art.  3,  del  decreto-legge  n.    191/1994  per  la
sottoposizione  alla  procedura di liquidazione coatta amministrativa
della Metallotecnica veneta S.p.a.;
  Preso atto dell'urgenza rappresentata dal  commissario  liquidatore
dell'EFIM;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  societa'  Metallotecnica  veneta  S.p.a.,  con sede in Venezia,
Porto  Marghera,  in  via  dell'Elettricita',  15/17,  iscritta   nel
registro  delle  imprese  presso  la  cancelleria  del  tribunale  di
Venezia, n. 8351, e'  assoggettata  alla  procedura  di  liquidazione
coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.