IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la domanda di riconoscimento di Ursula Druecke presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992; Vista l'intesa reggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 26 aprile 1994, sentito il parere dell'Ordine nazionale degli psicologi; Considerata la professione di psicologo in Germania non regolamentata e pertanto valutato il periodo di due anni di esercizio della professione (art. 3- b del decreto legislativo n. 115/92) nel luogo "Paese di provenienza o Paese ospitante" secondo l'orientamento della Corte di Giustizia europea (sentenza 7 maggio 1991 C 340/89); Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento; Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dei meccanismi di compensazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo in quanto non c'e' differenza con la formazione accademica e professionale dello psicologo in Italia; Decreta: Il titolo di Ursula Druecke, cittadina tedesca, nata a Freiburg (Germania) il 4 gennaio 1944, di "Diplom Psychologe" rilasciato dall'Universita' di Bonn (Germania), e' riconosciuto quale titolo abilitante ai fini della iscrizione nell'albo degli psicologi in Italia. Roma, 5 maggio 1994 Il direttore generale: ROVELLO