IL DIRETTORE GENERALE
                         DEGLI AFFARI CIVILI
                     E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48 CEE  relativa  ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Vista  la domanda di riconoscimento di Ursula Druecke presentata ai
sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;
  Vista l'intesa reggiunta nella conferenza di servizi  nella  seduta
del  26  aprile  1994,  sentito il parere dell'Ordine nazionale degli
psicologi;
  Considerata  la  professione   di   psicologo   in   Germania   non
regolamentata e pertanto valutato il periodo di due anni di esercizio
della  professione  (art. 3- b del decreto legislativo n. 115/92) nel
luogo "Paese di provenienza o Paese ospitante" secondo l'orientamento
della Corte di Giustizia europea (sentenza 7 maggio 1991 C 340/89);
  Ritenuto  che  sussistono  tutti  i  requisiti  di  legge  per   il
riconoscimento;
  Ritenuto  che  non  sussistono i presupposti per l'applicazione dei
meccanismi di compensazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo
in  quanto  non  c'e'  differenza  con  la  formazione  accademica  e
professionale dello psicologo in Italia;
                              Decreta:
  Il  titolo  di  Ursula  Druecke, cittadina tedesca, nata a Freiburg
(Germania) il 4  gennaio  1944,  di  "Diplom  Psychologe"  rilasciato
dall'Universita'  di  Bonn  (Germania),  e' riconosciuto quale titolo
abilitante ai fini della  iscrizione  nell'albo  degli  psicologi  in
Italia.
   Roma, 5 maggio 1994
                                       Il direttore generale: ROVELLO