IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 11-bis, comma 4, introdotto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, concernente la disciplina del contributo diretto lavorativo, con il quale si stabilisce che nel caso sia respinta la domanda di esonero di cui al comma 3 dello stesso art. 11-bis, i soggetti interessati sono tenuti a versare la maggiore imposta dovuta con gli interessi nella misura del 12 per cento annuo all'atto del versamento dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione da presentare per il periodo di imposta successivo; Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1993, con il quale si sono stabilite le modalita' per il versamento diretto al concessionario delle imposte dovute da dipendenti e pensionati che hanno fruito dell'assistenza fiscale, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395; Visto l'art. 5, comma 2, lettera h), ultimi due periodi, del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90, reiterato dal decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, con il quale si stabilisce che sugli ulteriori importi rilevati nel mese di luglio di ciascun anno dal sostituto di imposta, da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente comunicati nel prospetto di liquidazione si applica, nei riguardi del sostituto di imposta, la sopratassa del 3 per cento delle somme dovute dal contribuente, e che la sopratassa va versata nei termini e con le modalita' previsti per le somme stesse; Visto l'art. 5, comma 2, lettera s), penultimo periodo, del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90, reiterato dal decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, con il quale si stabilisce che sugli ulteriori importi, comunicati dai centri di assistenza agli enti che erogano le pensioni e agli altri sostituti di imposta, da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente comunicati entro il termine previsto nel comma 2 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, e successive modificazioni, si applica, nei riguardi del lavoratore dipendente o del pensionato, la sopratassa del 3 per cento delle somme dovute, da trattenere e versare dal sostituto di imposta nei termini e con le modalita' previsti per le somme cui afferisce; Visto l'art. 14, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 408, che integrando l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, consente ai contribuenti diversi dai sostituti di imposta di presentare dichiarazioni integrative sui redditi; Visto l'art. 14, comma 1, lettera b), della legge 29 dicembre 1990, n. 408, con il quale si stabilisce che in caso di presentazione di dichiarazione integrativa, in luogo delle sanzioni previste dagli articoli 46 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica la sopratassa del 15, del 30 o del 60 per cento a seconda del momento in cui viene corrisposta la maggiore imposta dovuta; Visti i decreti ministeriali 3 e 9 maggio 1991, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale del 4 e del 13 maggio 1991, che riguardano, tra l'altro, rispettivamente, le modalita' di versamento al concessionario o mediante delega alle aziende di credito delle imposte IRPEF, IRPEG e ILOR o IRPEF e ILOR nonche' delle relative sopratasse, dovute sulla base delle dichiarazioni integrative; Visti gli articoli 4, comma 1, e 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461, che ha istituito, a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1992, e non oltre il 30 settembre 1994, un'imposta sul patrimonio netto delle imprese; Visti i decreti ministeriali 10 e 17 dicembre 1992, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1992 e dell'8 marzo 1993, che riguardano, rispettivamente, le modalita' di versamento diretto al concessionario o mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa; Visto l'art. 16, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente alcune norme in materia di entrate, con il quale si stabilisce, tra l'altro, che il gettito dell'imposta di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito nella legge 26 novembre 1992, n. 461, e' riservato all'erario; Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalita' di versamento di imposte e ritenute allo sportello del concessionario e mediante conto corrente postale allo stesso intestato; Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto; Visti gli articoli 6, 7 e 11 del regolamento per l'attuazione del conto fiscale del 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, che prevedono il pagamento delle imposte da parte degli intestatari di conto fiscale, direttamente allo sportello del concessionario o mediante conto corrente postale intestato al concessionario stesso, nonche' con delega irrevocabile all'azienda di credito; Visti i tre decreti ministeriali del 30 dicembre 1993, pubblicati i primi due nel supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994 e il terzo nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 1994, che riguardano, rispettivamente, l'approvazione delle distinte di versamento e delle deleghe bancarie, nonche' dei bollettini di conto corrente postale vincolato da utilizzare da parte dei contribuenti interessati di conto fiscale; Rilevato che i versamenti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese nonche' della stessa imposta dovuta in base a dichiarazione integrativa non possono essere registrati sul conto fiscale; Ritenuta la necessita' di istituire nuovi codici-tributo per il versamento della maggiore imposta e dell'interesse del 12 per cento annuo di cui all'art. 11-bis, comma 4, della legge n. 438 gia' citata, delle sopratasse del 3 per cento delle somme dovute di cui all'art. 5, comma 2, lettera h) e lettera s) del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90, reiterato dal decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese e della relativa sopratassa, dovuta in base a dichiarazione integrativa; Decreta: Art. 1. Per il versamento della maggiore imposta dovuta e degli interessi nella misura del 12 per cento annuo, di cui al comma 4 dell'art. 11- bis, della legge 14 novembre 1992, n. 438, sono istituiti i seguenti codici-tributo: 4720, denominato: "Maggiore imposta dovuta quando e' respinta la domanda di esonero del contributo diretto lavorativo"; 4721, denominato: "Interesse del 12 per cento annuo dovuto sulla maggiore imposta di cui al codice-tributo 4720". Per il versamento delle sopratasse previste dall'art. 5, comma 2, lettera h) e lettera s) del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90, reiterato dal decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, sono istituiti i seguenti codici-tributo: 4732, denominato: "Sopratassa del 3% nei riguardi del sostituto di imposta sugli importi da conguagliare a rettifica dovuti dal contribuente"; 4733, denominato: "Sopratassa del 3% nei riguardi dei lavoratori dipendenti o pensionati sugli importi da conguagliare a rettifica di quelli comunicati dai centri di assistenza". Le somme di cui al comma 1 vanno versate dal concessionario della riscossione al cap. 1023, art. 16; quelle di cui al comma 2, al cap. 1023, art. 19. Per il versamento al concessionario della riscossione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta in base a dichiarazione integrativa e delle relative sopratasse sono istituiti i seguenti codici-tributo: 4214, denominato: "Imposta sul patrimonio netto dell'impresa in base a dichiarazione integrativa - Persone fisiche"; 4216, denominato: "Sopratassa imposta sul patrimonio netto dell'impresa in base a dichiarazione integrativa - Persone fisiche"; 3431, denominato: "Imposta sul patrimonio netto dell'impresa in base a dichiarazione integrativa - Societa' di persone"; 3432, denominato: "Sopratassa imposta sul patrimonio netto dell'impresa in base a dichiarazione integrativa - Societa' di persone"; 2414, denominato: "Imposta sul patrimonio netto dell'impresa in base a dichiarazione integrativa - Societa' di capitali ed enti"; 2416, denominato: "Sopratassa imposta sul patrimonio netto dell'impresa in base a dichiarazione integrativa - Societa' di capitali ed enti". Per il versamento delle imposte e sopratasse dovute in base a dichiarazione integrativa mediante delega alle aziende di credito sono istituiti i seguenti codici: 37, denominato: "Imposta sul patrimonio netto dell'impresa in base a dichiarazione integrativa - Persone fisiche"; 38, denominato: "Sopratassa sul patrimonio netto dell'impresa in base a dichiarazione integrativa - Persone fisiche"; 39, denominato: "Imposta sul patrimonio netto dell'impresa in base a dichiarazione integrativa - Societa' di persone"; 40, denominato: "Sopratassa sul patrimonio netto dell'impresa in base a dichiarazione integrativa - Societa' di persone". Le somme di cui ai commi 4 e 5, al netto delle commissioni spettanti, vanno versate per intero all'erario, rispettivamente al cap. 1040, art. 1, se riscosse dai concessionari, e al cap. 1040, art. 2, se riscosse mediante delega dalle aziende di credito.