IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 11-bis, comma 4, introdotto dalla legge di conversione
14 novembre 1992, n. 438, del decreto-legge  19  settembre  1992,  n.
384, concernente la disciplina del contributo diretto lavorativo, con
il  quale  si  stabilisce  che  nel  caso  sia respinta la domanda di
esonero di cui al comma  3  dello  stesso  art.  11-bis,  i  soggetti
interessati  sono tenuti a versare la maggiore imposta dovuta con gli
interessi nella misura del 12 per cento annuo all'atto del versamento
dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione da presentare  per
il periodo di imposta successivo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19  maggio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1993, con il  quale  si  sono
stabilite  le  modalita'  per il versamento diretto al concessionario
delle imposte dovute da dipendenti  e  pensionati  che  hanno  fruito
dell'assistenza  fiscale, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395;
  Visto l'art. 5, comma  2,  lettera  h),  ultimi  due  periodi,  del
decreto-legge  4 febbraio 1994, n. 90, reiterato dal decreto-legge 31
marzo 1994, n. 222, con il quale si stabilisce  che  sugli  ulteriori
importi  rilevati nel mese di luglio di ciascun anno dal sostituto di
imposta,  da  conguagliare  a  rettifica   di   quelli   erroneamente
comunicati nel prospetto di liquidazione si applica, nei riguardi del
sostituto  di  imposta,  la  sopratassa  del  3 per cento delle somme
dovute dal contribuente, e che la sopratassa va versata nei termini e
con le modalita' previsti per le somme stesse;
  Visto l'art.  5,  comma  2,  lettera  s),  penultimo  periodo,  del
decreto-legge  4 febbraio 1994, n. 90, reiterato dal decreto-legge 31
marzo 1994, n. 222, con il quale si stabilisce  che  sugli  ulteriori
importi, comunicati dai centri di assistenza agli enti che erogano le
pensioni  e  agli  altri  sostituti  di  imposta,  da  conguagliare a
rettifica di quelli erroneamente comunicati entro il termine previsto
nel comma 2 dell'art. 15 del decreto del Presidente della  Repubblica
4 settembre 1992, n. 395, e successive modificazioni, si applica, nei
riguardi  del  lavoratore  dipendente o del pensionato, la sopratassa
del 3 per cento delle somme  dovute,  da  trattenere  e  versare  dal
sostituto  di  imposta nei termini e con le modalita' previsti per le
somme cui afferisce;
 Visto l'art. 14, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre  1990,
n.  408,  che  integrando  l'art.  9 del decreto del Presidente della
Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  consente  ai  contribuenti
diversi   dai   sostituti  di  imposta  di  presentare  dichiarazioni
integrative sui redditi;
  Visto l'art. 14, comma 1, lettera b), della legge 29 dicembre 1990,
n. 408, con il quale si stabilisce che in caso  di  presentazione  di
dichiarazione  integrativa,  in  luogo  delle sanzioni previste dagli
articoli 46 e 49 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, si applica la sopratassa del 15, del 30 o del
60  per  cento  a  seconda  del  momento  in cui viene corrisposta la
maggiore imposta dovuta;
  Visti  i  decreti  ministeriali  3  e  9  maggio  1991,  pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale del 4 e del 13 maggio  1991,
che   riguardano,  tra  l'altro,  rispettivamente,  le  modalita'  di
versamento al  concessionario  o  mediante  delega  alle  aziende  di
credito  delle  imposte  IRPEF,  IRPEG  e ILOR o IRPEF e ILOR nonche'
delle relative sopratasse,  dovute  sulla  base  delle  dichiarazioni
integrative;
  Visti  gli  articoli 4, comma 1, e 1, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26
novembre 1992, n. 461, che ha istituito, a  partire  dal  periodo  di
imposta  in  corso alla data del 30 settembre 1992, e non oltre il 30
settembre 1994, un'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
  Visti i decreti ministeriali 10  e  17  dicembre  1992,  pubblicati
rispettivamente  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  12  dicembre 1992 e
dell'8 marzo 1993, che riguardano, rispettivamente, le  modalita'  di
versamento  diretto  al concessionario o mediante delega alle aziende
di credito dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa;
  Visto l'art. 16, comma 17, della legge 24 dicembre  1993,  n.  537,
concernente  alcune  norme  in  materia  di  entrate, con il quale si
stabilisce, tra l'altro,  che  il  gettito  dell'imposta  di  cui  al
decreto-legge  30  settembre  1992, n. 394, convertito nella legge 26
novembre 1992, n. 461,
  e' riservato all'erario;
  Visti  gli  articoli  6  e  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalita'
di versamento di imposte e ritenute allo sportello del concessionario
e mediante conto corrente postale allo stesso intestato;
  Visti gli articoli  66  e  73  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il
versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento
diretto;
  Visti gli articoli 6, 7 e 11 del regolamento per  l'attuazione  del
conto fiscale del 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  306  del  31 dicembre 1993, che prevedono il pagamento
delle  imposte  da  parte  degli  intestatari   di   conto   fiscale,
direttamente  allo  sportello  del  concessionario  o  mediante conto
corrente postale intestato  al  concessionario  stesso,  nonche'  con
delega irrevocabile all'azienda di credito;
 Visti  i tre decreti ministeriali del 30 dicembre 1993, pubblicati i
primi due nel supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 1994 e il terzo nel supplemento ordinario n.  10  alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  12  del  17  gennaio  1994,  che riguardano,
rispettivamente, l'approvazione delle distinte di versamento e  delle
deleghe  bancarie,  nonche'  dei bollettini di conto corrente postale
vincolato da utilizzare da  parte  dei  contribuenti  interessati  di
conto fiscale;
  Rilevato  che  i versamenti dell'imposta sul patrimonio netto delle
imprese nonche' della stessa imposta dovuta in base  a  dichiarazione
integrativa non possono essere registrati sul conto fiscale;
  Ritenuta  la  necessita'  di  istituire nuovi codici-tributo per il
versamento della maggiore imposta e dell'interesse del 12  per  cento
annuo  di  cui  all'art.  11-bis,  comma  4,  della legge n. 438 gia'
citata, delle sopratasse del 3 per cento delle somme  dovute  di  cui
all'art.  5,  comma  2,  lettera  h) e lettera s) del decreto-legge 4
febbraio  1994,  n. 90, reiterato dal decreto-legge 31 marzo 1994, n.
222, e dell'imposta  sul  patrimonio  netto  delle  imprese  e  della
relativa sopratassa, dovuta in base a dichiarazione integrativa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  il  versamento della maggiore imposta dovuta e degli interessi
nella misura del 12 per cento annuo, di cui al comma 4 dell'art.  11-
bis,  della legge 14 novembre 1992, n. 438, sono istituiti i seguenti
codici-tributo:
   4720, denominato: "Maggiore imposta dovuta quando e'  respinta  la
domanda di esonero del contributo diretto lavorativo";
   4721,  denominato:  "Interesse del 12 per cento annuo dovuto sulla
maggiore imposta di cui al codice-tributo 4720".
  Per il versamento delle sopratasse previste dall'art. 5,  comma  2,
lettera  h)  e  lettera  s) del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90,
reiterato dal decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, sono  istituiti  i
seguenti codici-tributo:
   4732, denominato: "Sopratassa del 3% nei riguardi del sostituto di
imposta   sugli  importi  da  conguagliare  a  rettifica  dovuti  dal
contribuente";
   4733, denominato: "Sopratassa del 3% nei riguardi  dei  lavoratori
dipendenti  o pensionati sugli importi da conguagliare a rettifica di
quelli comunicati dai centri di assistenza".
  Le somme di cui al comma 1 vanno versate dal  concessionario  della
riscossione  al cap. 1023, art. 16; quelle di cui al comma 2, al cap.
1023, art. 19.
  Per il versamento al concessionario della riscossione  dell'imposta
sul  patrimonio  netto  delle  imprese dovuta in base a dichiarazione
integrativa e delle relative sopratasse  sono  istituiti  i  seguenti
codici-tributo:
   4214,  denominato:  "Imposta  sul patrimonio netto dell'impresa in
base a dichiarazione integrativa - Persone fisiche";
   4216,  denominato:  "Sopratassa  imposta  sul   patrimonio   netto
dell'impresa in base a dichiarazione integrativa - Persone fisiche";
   3431,  denominato:  "Imposta  sul patrimonio netto dell'impresa in
base a dichiarazione integrativa - Societa' di persone";
   3432,  denominato:  "Sopratassa  imposta  sul   patrimonio   netto
dell'impresa  in  base  a  dichiarazione  integrativa  -  Societa' di
persone";
   2414, denominato: "Imposta sul patrimonio  netto  dell'impresa  in
base a dichiarazione integrativa - Societa' di capitali ed enti";
   2416,   denominato:   "Sopratassa  imposta  sul  patrimonio  netto
dell'impresa in  base  a  dichiarazione  integrativa  -  Societa'  di
capitali ed enti".
  Per  il  versamento  delle  imposte  e  sopratasse dovute in base a
dichiarazione integrativa mediante delega  alle  aziende  di  credito
sono istituiti i seguenti codici:
   37, denominato: "Imposta sul patrimonio netto dell'impresa in base
a dichiarazione integrativa - Persone fisiche";
   38,  denominato:  "Sopratassa sul patrimonio netto dell'impresa in
base a dichiarazione integrativa - Persone fisiche";
   39, denominato: "Imposta sul patrimonio netto dell'impresa in base
a dichiarazione integrativa - Societa' di persone";
   40,  denominato:  "Sopratassa sul patrimonio netto dell'impresa in
base a dichiarazione integrativa - Societa' di persone".
  Le somme di cui  ai  commi  4  e  5,  al  netto  delle  commissioni
spettanti,  vanno  versate  per intero all'erario, rispettivamente al
cap. 1040, art. 1, se riscosse dai concessionari,  e  al  cap.  1040,
art. 2, se riscosse mediante delega dalle aziende di credito.