IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  cosi'  come
modificato  dal  decreto  legislativo  7 dicembre 1993, n. 517, ed in
particolare l'art. 3, comma 10, il quale stabilisce che il  Ministero
della  sanita'  cura  la  tenuta  e  l'aggiornamento  dell'elenco dei
soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della  funzione
di  direttore  generale delle unita' sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere  e  che  l'elenco  e'  predisposto  da  una  commissione,
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  proprio decreto in data 25 febbraio 1994 con il quale e'
stato costituito  il  predetto  elenco,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n. 47 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 64 del
18 marzo 1994;
  Considerato che la commissione ha riesaminato, nella seduta  del  4
maggio  1994,  alcune  posizioni,  a  seguito  di  istanze di riesame
presentate da soggetti esclusi;
  Preso atto delle determinazioni della commissione che ha  ritenuto,
alla  luce  dei chiarimenti forniti, la sussistenza dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco per i  soggetti  indicati  nell'allegato  al
presente decreto;
  Ritenuto di integrare l'elenco di cui al sopracitato decreto del 25
febbraio  1994  con  i nominativi contenuti nell'allegato al presente
decreto del quale fa parte integrante;
  Ritenuto, in  conformita'  a  quanto  stabilito  nel  primo  avviso
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15
maggio 1993, di pubblicare  i  dati  piu'  significativi,  desumibili
dalla scheda nominativa allegata alla domanda;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dai
decreti  legislativi 18 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n.
546;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'elenco  dei  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  per   lo
svolgimento   delle  funzioni  di  direttore  generale  delle  unita'
sanitarie locali e delle  aziende  ospedaliere  e'  integrato  con  i
nominativi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.
  2. Per ogni soggetto inserito nell'elenco i dati piu' significativi
del curriculum, quali risultano dalla scheda prodotta unitamente alla
domanda, sono indicati nell'allegato 2 al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 maggio 1994
                                         Il direttore generale: D'ARI