IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 70 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti   a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  che  estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista la legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  concernente  la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle  foreste  (ora  Ministro
delle  risorse agricole, alimentari e forestali, ex lege n. 491/1993)
la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste  da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  94/01023 del 31 gennaio 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  50
del  2  marzo 1994, con il quale e' stato dichiarato, tra l'altro, il
carattere di eccezionalita' delle piogge alluvionali dal 22 settembre
1993 al 15 ottobre 1993 in provincia di Torino;
  Vista la delibera n. 31-32959 del 14 marzo 1994  con  la  quale  la
regione Piemonte, relativamente alla provincia di Torino, modifica ed
integra  l'elenco dei comuni danneggiati dalle piogge alluvionali del
periodo dal 22 settembre 1993 al 15  ottobre  1993  e  stabilisce  le
provvidenze da applicare;
                              Decreta:
  A  parziale  modifica  del  decreto ministeriale n. 94/01023 del 31
gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2  marzo
1994, la dichiarazione di eccezionalita' delle piogge alluvionali dal
22  settembre  1993  al  15  ottobre  1993 in provincia di Torino, e'
estesa ai seguenti territori comunali:
   comune di San Sebastiano Po, provvidenze di cui all'art. 3,  comma
2, lettere c) e d), della legge n. 185/1992;
   comuni di Locana e Traves, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2,
lettera e), della legge n. 185/1992;
   comuni  di  Borgiallo, Leini, Lemie, Locana, Loranze, Monastero di
Lanzo,  Noasca,  Parella,  Pont  Canavese,  Pratiglione,  Quagliuzzo,
Quincinetto  e  Ribordone,  provvidenze  di  cui all'art. 3, comma 3,
lettera a), della legge n. 185/1992.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 aprile 1994
                                                   Il Ministro: DIANA