In attesa che per il 1995, anche in attuazione delle norme che riguardano il trasferimento di funzioni alle regioni in materia di spettacolo, possa essere emanata una circolare che sostituisca ed integri le norme regolamentari di cui alle circolari n. 4 del 26 gennaio 1993, n. 5 del 25 febbraio 1993, n. 6 del 12 luglio 1993 e n. 7 del 25 ottobre 1993, si ravvisa la necessita', su conforme parere della Commissione centrale per la musica, di apportare, sempre ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, alcune modifiche tecniche alla regolamentazione vigente. Tali modifiche divengono operanti a decorrere dall'esercizio 1994. Si premette che la dizione "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo" e' sostituita da quella "Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello spettacolo". Art. 1, ultimo comma. I quaranta esemplari in copia delle schede riepilogative non sono richiesti per i teatri di tradizione e per le stagioni liriche ordinarie. Art. 3. Viene eliminato l'aggettivo "consuntiva" alla fine dell'articolo. Art. 4. Il secondo comma e' cosi' modificato ed integrato: "Il bilancio consuntivo - con allegata una relazione che giustifichi, per le entrate, l'eventuale differenza delle indicazioni del preventivo - dovra' avere la stessa impostazione di quello di previsione, risultare approvato dall'organo istituzionalmente preposto e dovra' dettagliare analiticamente ogni singola voce di spesa e di entrata, specificando per le spese il numero, la data e l'importo delle fatture, ricevute o quietanze, distinte per voci di bilancio. Dovra' inoltre essere prodotta una dichiarazione autenticata attestante che i documenti di spesa di cui alle fatture, ricevute o quietanze sono agli atti del beneficiario della sovvenzione, regolarizzati ai fini fiscali e con l'indicazione delle specifiche causali e dei destinatari". Il disposto riguardante le spese generali e gli oneri per interessi passivi e' cosi' modificato: " ..Tali spese generali dovranno essere documentate (almeno attraverso l'elenco delle fatture, ricevute o quietanze, contenente il numero, la data, l'importo) soltanto nei casi in cui venga superata la percentuale del 20% delle uscite". Viene aggiunto il seguente ultimo comma: "Presso il domicilio fiscale dei beneficiari delle sovvenzioni devono essere tenute le documentazioni contabili costantemente aggiornate, a disposizione di eventuali verifiche contabili disposte dall'amministrazione, intese ad accertare l'osservanza delle norme e le risultanze di bilancio". Art. 7. Il secondo comma e' cosi' modificato: "I bilanci dovranno, in ogni caso esporre entrate diverse dal contributo statale non inferiori al 60% della sovvenzione richiesta". Il settimo e l'ottavo comma sono cosi' modificati: "Una particolare attenzione sara' rivolta anche alle coproduzioni articolate almeno in due recite a teatro, per le quali sia realizzata una partecipazione proporzionale negli importi di investimento e nel numero delle recite coprodotte. L'intervento statale sara' di pari importo per ogni partecipazione proporzionale. Anche in questo caso i bilanci dovranno evidenziare entrate diverse dal contributo statale non inferiore al 60% dello stesso; tale percentuale tuttavia viene elevata all'80% per le recite per le quali viene individuata la piu' elevata delle quote maggiorate". Art. 11. Viene sospesa l'applicazione dell'ultimo periodo del terzultimo comma: "Tale organico non potra' essere inferiore a quaranta unita' salvo che per le orchestre da camera, per le quali le unita' non potranno essere inferiori a venticinque". Per l'ultimo comma viene rinviata al 1995 l'adozione di bilanci omologhi per le istituzioni riconosciute. Art. 12, primo comma, lettera c). Al termine "diarie" vengono aggiunte le parole: "o rimborsi a pie' di lista". p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri MACCANICO Registrata alla Corte dei conti il 20 aprile 1994 Registro n. 1 Turismo, foglio n. 6