Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Sangiovese dei Colli Pesaresi", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972 (Gazzetta Ufficiale n. 207 del 9 agosto 1972), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini della emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo modificato del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Divisioni VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Art. 1. La denominazione di origine controllata "Colli Pesaresi" e' riservata ai vini rosso, bianco, novello che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. La denominazione d'origine controllata "Colli Pesaresi" rosso puo' fare riferimento alla sottozona focara. La denominazione d'origine controllata "Colli Pesaresi" bianco puo' fare riferimento alla sottozona Roncaglia.