Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
"Sangiovese   dei  Colli  Pesaresi",  riconosciuta  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 2 giugno 1972 (Gazzetta Ufficiale n.  207
del 9 agosto 1972), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento
proponendo,   ai   fini   della   emanazione   del  relativo  decreto
ministeriale, il testo modificato del disciplinare di  produzione  di
cui trattasi come di seguito riportato.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati  al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari   e
forestali   -   Direzione   generale   delle   politiche  agricole  e
agroindustriali nazionali - Divisioni VI, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Colli  Pesaresi"  e'
riservata   ai  vini  rosso,  bianco,  novello  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  dal  presente  disciplinare  di
produzione.
   La denominazione d'origine controllata "Colli Pesaresi" rosso puo'
fare riferimento alla sottozona focara.
   La  denominazione  d'origine  controllata  "Colli Pesaresi" bianco
puo' fare riferimento alla sottozona Roncaglia.