All'A.I.S.A.
                                  Alla Vetindustria
                                  A   tutte   le   aziende   titolari
                                  dell'autorizzazione  all'immissione
                                  in    commercio    di    medicinali
                                  veterinari
  Com'e'  noto,  la  direttiva  90/676/CEE  ha  esteso  il  campo  di
applicazione   della   direttiva   81/851/CEE   anche  ai  medicinali
veterinari ad azione immunologica, in cio' integrata dalla  direttiva
90/677/CEE,  che  ha  indicato  norme specifiche per la produzione, i
controlli e la vigilanza  in  merito  a  tali  prodotti.  Inoltre  la
direttiva   92/18/CEE   ha   definito,   in  allegato,  i  protocolli
tecnico-scientifici per la  registrazione  di  medicinali  veterinari
immunologici,   oltre   a  modificare  i  protocolli  precedentemente
definiti dalla direttiva 81/852/CEE, in merito alla registrazione dei
medicinali veterinari non immunologici.
  Da questo complesso di norme comunitarie, sono scaturiti i seguenti
provvedimenti di recepimento nella normativa nazionale:
   1) decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, che  recepisce  le
direttive  81/851/CEE,  90/676/CEE, 81/852/CEE e 87/20/CEE (le ultime
due riguardo all'allegato);
   2) decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66,  che  recepisce  le
direttive  90/677/CEE  e  92/18/CEE  (questa ultima recepita riguardo
all'allegato).
  Poiche', come gia'  sottolineato  in  precedenza,  l'allegato  alla
direttiva  92/18/CEE  costituisce  la  prima definizione ufficiale di
protocolli di registrazione di medicinali veterinari immunologici  e'
evidente   che   tutti   i  medicinali  veterinari  rispondenti  alla
definizione di immunologici, dovranno essere sottoposti  a  revisione
perche'  la  loro presenza sul mercato possa essere confermata o meno
alla luce dei requisiti previsti dalla direttiva 92/18/CEE.
   Tale processo di revisione verra'  compiuto  contemporaneamente  a
livello  nazionale  ed  a livello comunitario, con tempi parzialmente
sovrapponibili.
  Il Comitato dei medicinali veterinari della Commissione CEE  (CVMP)
ha  infatti  definito  una  tabella  (che  si  allega) suddividendo i
medicinali veterinari immunologici  in  gruppi  omogenei  secondo  la
specie  di  destinazione,  ed  indicando  per ciascun gruppo una data
limite per l'invio della documentazione di revisione da  parte  delle
aziende  ed  un'altra per l'esame da parte delle autorita' competenti
dei singoli Paesi membri.
  Al fine di consentire l'armonizzazione in  sede  comunitaria  delle
procedure di revisione, i Paesi membri e le aziende interessate, sono
invitate ad un puntuale rispetto delle scadenze indicate.
  Alcune  difficolta'  emergono  in  merito alle scadenze relative ai
vaccini  aviari:  a  tal  proposito  tutti  i  Paesi   membri   hanno
concordemente   indicato   come   impraticabili   i   tempi  previsti
nell'allegato, ritenendo quindi che la data  del  30  settembre  1994
venga  intesa  come tempo limite entro cui devono essere inviate alle
autorita' competenti di ciascun Paese  membro  tutte  le  domande  di
revisione  con le relative documentazioni, in modo da consentirne una
iniziale valutazione.
  Per   quanto   riguarda  la  revisione  dei  medicinali  veterinari
immunologici destinati a suini, bovini, ovini, caprini ed  antisieri,
pesci  e  conigli,  che,  in  base al calendario comunitario dovrebbe
cominciare prima del 31 dicembre 1995, ciascuna  azienda  interessata
e'  invitata  a  far  pervenire  alla scrivente Direzione generale un
elenco comprensivo dei prodotti che intende sottoporre  a  revisione,
entro le date di inizio previste per ciascuna specifica categoria.
  In  ogni  caso, in ottemperanza al disposto dell'art. 8 del decreto
legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, si ribadisce la necessita' che le
aziende interessate provvedano all'invio delle prescritte domande  di
rinnovo  entro il 31 dicembre 1995, per tutti i medicinali veterinari
immunologici registrati entro il 19 febbraio 1993.
  Entro questo termine dovranno pervenire le domande di  rinnovo  per
tutti  i  medicinali  veterinari  immunologici  dei  quali si intenda
richiedere  la  conferma,  anche  nel  caso  in  cui  il   calendario
comunitario riportato nell'allegato, preveda una esame documentale in
tempi successivi.
  La  documentazione tecnica da presentare a sostegno delle procedure
di revisione, dovra' corrispondere ai requisiti definiti  dal  titolo
II  "Requisiti  dei  medicinali  veterinari  ad  azione immunologica"
dell'allegato al decreto legislativo 4  febbraio  1993,  n.  66,  con
particolare riguardo a:
   aggiornamento  tecnologico  dei  metodi di produzione e controllo,
corredato dal relativo expertise;
   prove di efficacia  e  innocuita'  in  laboratorio  corredate  dal
relativo expertise.
  Al   fine   di  consentire  alla  Direzione  generale  dei  servizi
veterinari  e  all'I.S.S.,  un  rapido  e   razionale   esame   delle
documentazioni  presentate,  si  richiede  che le aziende interessate
ottemperino alle seguenti modalita' di invio:
   1)  le   documentazioni   tecnico-scientifiche   dovranno   essere
inoltrate  contestualmente  alla domanda di rinnovo, per le categorie
di prodotti per le quali il calendario CEE prevede  la  presentazione
delle domande di revisione entro tale data. Per le altre categorie di
prodotti  le  domande  andranno  integrate  dalla presentazione della
documentazione tecnico-scientifica nei tempi previsti dal  calendario
CEE.
  Qualora  ai  fini  della  corrispondenza ai requisiti stabiliti dal
protocollo allegato al decreto legislativo 4 febbraio  1993,  n.  66,
sia  necessaria  l'esecuzione  di  nuovi  studi  sperimentali,  sara'
sufficiente allegare alla  domanda  di  rinnovo  i  protocolli  delle
sperimentazioni gia' iniziate ed ancora in corso.
  Alla  conclusione  della  fase sperimentale, la documentazione gia'
inviata  verra'  completata  con  il  dossier  relativo  agli   studi
eseguiti, accompagnato dal corrispondente expertise;
   2)  alla  domanda  di  rinnovo devono essere allegati gli stampati
illustrativi modificati secondo il disposto dei  decreti  legislativi
n. 119/1992 e n. 66/1993;
   3)  qualora  le  aziende  non intendano sottoporre alcuni prodotti
alla procedura di revisione, sono pregate di voler ufficializzare  la
questione  allo  scrivente  ufficio,  mediante  la  presentazione  di
opportune  e  specifiche  domande  di  rinuncia   all'immissione   in
commercio;
   4)  si  ricorda  che la data del 31 dicembre 1995 e' da intendersi
come termine massimo per l'invio delle domande  di  rinnovo,  ma  che
tali  domande  e  le  documentazioni  eventualmente gia' predisposte,
possono essere inviate al Ministro della sanita' - Direzione generale
dei servizi veterinari - Divisione IX,  anche  in  anticipo  su  tale
data,   possibilmente   accorpandone  l'invio  secondo  le  categorie
individuate in allegato.
  Ai fini dell'applicazione dell'art. 8  del  decreto  legislativo  4
febbraio   1993,  n.  66,  si  chiarisce  inoltre  che  i  medicinali
veterinari immunologici per i  quali  non  sia  stata  presentata  la
prevista  domanda  di rinnovo, entro il termine del 31 dicembre 1995,
saranno considerati "rinunciati" e come tali non potranno piu' essere
immessi in commercio a partire dal 1 gennaio 1998.
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA