All'A.I.S.A. Alla Vetindustria A tutte le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari Com'e' noto, la direttiva 90/676/CEE ha esteso il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE anche ai medicinali veterinari ad azione immunologica, in cio' integrata dalla direttiva 90/677/CEE, che ha indicato norme specifiche per la produzione, i controlli e la vigilanza in merito a tali prodotti. Inoltre la direttiva 92/18/CEE ha definito, in allegato, i protocolli tecnico-scientifici per la registrazione di medicinali veterinari immunologici, oltre a modificare i protocolli precedentemente definiti dalla direttiva 81/852/CEE, in merito alla registrazione dei medicinali veterinari non immunologici. Da questo complesso di norme comunitarie, sono scaturiti i seguenti provvedimenti di recepimento nella normativa nazionale: 1) decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, che recepisce le direttive 81/851/CEE, 90/676/CEE, 81/852/CEE e 87/20/CEE (le ultime due riguardo all'allegato); 2) decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, che recepisce le direttive 90/677/CEE e 92/18/CEE (questa ultima recepita riguardo all'allegato). Poiche', come gia' sottolineato in precedenza, l'allegato alla direttiva 92/18/CEE costituisce la prima definizione ufficiale di protocolli di registrazione di medicinali veterinari immunologici e' evidente che tutti i medicinali veterinari rispondenti alla definizione di immunologici, dovranno essere sottoposti a revisione perche' la loro presenza sul mercato possa essere confermata o meno alla luce dei requisiti previsti dalla direttiva 92/18/CEE. Tale processo di revisione verra' compiuto contemporaneamente a livello nazionale ed a livello comunitario, con tempi parzialmente sovrapponibili. Il Comitato dei medicinali veterinari della Commissione CEE (CVMP) ha infatti definito una tabella (che si allega) suddividendo i medicinali veterinari immunologici in gruppi omogenei secondo la specie di destinazione, ed indicando per ciascun gruppo una data limite per l'invio della documentazione di revisione da parte delle aziende ed un'altra per l'esame da parte delle autorita' competenti dei singoli Paesi membri. Al fine di consentire l'armonizzazione in sede comunitaria delle procedure di revisione, i Paesi membri e le aziende interessate, sono invitate ad un puntuale rispetto delle scadenze indicate. Alcune difficolta' emergono in merito alle scadenze relative ai vaccini aviari: a tal proposito tutti i Paesi membri hanno concordemente indicato come impraticabili i tempi previsti nell'allegato, ritenendo quindi che la data del 30 settembre 1994 venga intesa come tempo limite entro cui devono essere inviate alle autorita' competenti di ciascun Paese membro tutte le domande di revisione con le relative documentazioni, in modo da consentirne una iniziale valutazione. Per quanto riguarda la revisione dei medicinali veterinari immunologici destinati a suini, bovini, ovini, caprini ed antisieri, pesci e conigli, che, in base al calendario comunitario dovrebbe cominciare prima del 31 dicembre 1995, ciascuna azienda interessata e' invitata a far pervenire alla scrivente Direzione generale un elenco comprensivo dei prodotti che intende sottoporre a revisione, entro le date di inizio previste per ciascuna specifica categoria. In ogni caso, in ottemperanza al disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, si ribadisce la necessita' che le aziende interessate provvedano all'invio delle prescritte domande di rinnovo entro il 31 dicembre 1995, per tutti i medicinali veterinari immunologici registrati entro il 19 febbraio 1993. Entro questo termine dovranno pervenire le domande di rinnovo per tutti i medicinali veterinari immunologici dei quali si intenda richiedere la conferma, anche nel caso in cui il calendario comunitario riportato nell'allegato, preveda una esame documentale in tempi successivi. La documentazione tecnica da presentare a sostegno delle procedure di revisione, dovra' corrispondere ai requisiti definiti dal titolo II "Requisiti dei medicinali veterinari ad azione immunologica" dell'allegato al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, con particolare riguardo a: aggiornamento tecnologico dei metodi di produzione e controllo, corredato dal relativo expertise; prove di efficacia e innocuita' in laboratorio corredate dal relativo expertise. Al fine di consentire alla Direzione generale dei servizi veterinari e all'I.S.S., un rapido e razionale esame delle documentazioni presentate, si richiede che le aziende interessate ottemperino alle seguenti modalita' di invio: 1) le documentazioni tecnico-scientifiche dovranno essere inoltrate contestualmente alla domanda di rinnovo, per le categorie di prodotti per le quali il calendario CEE prevede la presentazione delle domande di revisione entro tale data. Per le altre categorie di prodotti le domande andranno integrate dalla presentazione della documentazione tecnico-scientifica nei tempi previsti dal calendario CEE. Qualora ai fini della corrispondenza ai requisiti stabiliti dal protocollo allegato al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, sia necessaria l'esecuzione di nuovi studi sperimentali, sara' sufficiente allegare alla domanda di rinnovo i protocolli delle sperimentazioni gia' iniziate ed ancora in corso. Alla conclusione della fase sperimentale, la documentazione gia' inviata verra' completata con il dossier relativo agli studi eseguiti, accompagnato dal corrispondente expertise; 2) alla domanda di rinnovo devono essere allegati gli stampati illustrativi modificati secondo il disposto dei decreti legislativi n. 119/1992 e n. 66/1993; 3) qualora le aziende non intendano sottoporre alcuni prodotti alla procedura di revisione, sono pregate di voler ufficializzare la questione allo scrivente ufficio, mediante la presentazione di opportune e specifiche domande di rinuncia all'immissione in commercio; 4) si ricorda che la data del 31 dicembre 1995 e' da intendersi come termine massimo per l'invio delle domande di rinnovo, ma che tali domande e le documentazioni eventualmente gia' predisposte, possono essere inviate al Ministro della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari - Divisione IX, anche in anticipo su tale data, possibilmente accorpandone l'invio secondo le categorie individuate in allegato. Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, si chiarisce inoltre che i medicinali veterinari immunologici per i quali non sia stata presentata la prevista domanda di rinnovo, entro il termine del 31 dicembre 1995, saranno considerati "rinunciati" e come tali non potranno piu' essere immessi in commercio a partire dal 1 gennaio 1998. Il Ministro: GARAVAGLIA