IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge
12 gennaio 1994, n. 30;
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 18  gennaio  1992,
n. 16;
  Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
  Vista  la  sentenza del tribunale di Campobasso dalla quale risulta
che  il  sig.  Santoro  Enrico,  consigliere  della  regione  Molise,
colpevole  del reato di tentata concussione (articoli 81 c.p.v., 56 e
317 del codice penale) e concussione (articoli 81 c.p.v.  e  317  del
codice  penale) e' stato condannato in data 26 aprile 1994, alla pena
di anni tre (di cui due condonati) e mesi due di reclusione,  nonche'
al pagamento delle spese processuali ed all'interdizione dai pubblici
uffici per la durata di anni cinque (interamente condonata).
  Vista  la comunicazione in data 30 aprile 1994, n. 587/1.09.03, del
commissiario del Governo per la regione Molise;
  Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra  consegue
la  sospensione  di diritto dalla carica di consigliere regionale del
sig. Enrico Santoro;
  Accertata  la  sussistenza  dei   presupposti   della   sospensione
contemplata dalla legge;
  Sentiti  il  Ministro  per  gli  affari  regionali  ed  il Ministro
dell'interno;
                               Decreta:
  Il sig. Enrico Santoro e' sospeso dalla carica di consigliere della
regione Molise a decorrere dal 26 aprile 1994.
   Roma, 2 maggio 1994
                                                Il Presidente: CIAMPI