IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30; Visto l'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 18 gennaio 1992, n. 16; Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30; Vista la sentenza del tribunale di Campobasso dalla quale risulta che il sig. Santoro Enrico, consigliere della regione Molise, colpevole del reato di tentata concussione (articoli 81 c.p.v., 56 e 317 del codice penale) e concussione (articoli 81 c.p.v. e 317 del codice penale) e' stato condannato in data 26 aprile 1994, alla pena di anni tre (di cui due condonati) e mesi due di reclusione, nonche' al pagamento delle spese processuali ed all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque (interamente condonata). Vista la comunicazione in data 30 aprile 1994, n. 587/1.09.03, del commissiario del Governo per la regione Molise; Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale del sig. Enrico Santoro; Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge; Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno; Decreta: Il sig. Enrico Santoro e' sospeso dalla carica di consigliere della regione Molise a decorrere dal 26 aprile 1994. Roma, 2 maggio 1994 Il Presidente: CIAMPI