IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel   quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di  credito  del  Tesoro,  di  durata  non
superiore  a  dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel
medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con  sui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare  il  quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visti i propri decreti in data 23 marzo 1994, 7 aprile  1994  e  22
aprile  1994,  con  i quali e' stata disposta l'emissione delle prime
tre tranches dei certificati di  credito  del  Tesoro  al  portatore,
della durata di sette anni, con godimento 1 aprile 1994;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una quarta tranche dei  suddetti  certificati
di credito del Tesoro;
  Tenuto  conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6
maggio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 67.442 miliardi;
  Tenuto  conto  altresi'  che  l'emissione  di  una  quarta  tranche
disposta  con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei
titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui  alla
citata legge n. 539/1993;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta la  riapertura  delle
sottoscrizioni  relative all'emissione dei certificati di credito del
Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali  lire  1.500
miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1 aprile 1994, di
cui al decreto ministeriale del 23 marzo 1994 citato nelle premesse.