IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 62, comma
3;
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 41;
  Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1979, n.  157,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 29 gennaio 1979;
  Visto  il  decreto  ministeriale 18 novembre 1982, n. 1224, art. 2,
punto 11), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 327 del 27 novembre
1982;
  Visto il decreto ministeriale 27 febbraio  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1992;
  Sentito  il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Le autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per  conto  di  terzi
rilasciate  per  autocarri  isolati  privi  della  facolta' di traino
consentono l'effettuazione di  trasporti  entro  i  limiti  di  massa
complessiva  previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
art. 62, comma 3, cosi'  come  modificato  e  integrato  dal  decreto
legislativo 10 settembre 1993, n.  360.
   Roma, 9 maggio 1994
                                                   Il Ministro: COSTA
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'articolo unico:
             -  Si trascrive il testo dell'intero art. 62 del decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Codice  della  strada,
          cosi'  come modificato ed integrato dal decreto legislativo
          10 settembre 1993, n. 360:
             "Art.  62  (Massa  limite).  -  1.   La   massa   limite
          complessiva  a  pieno  carico  di  un veicolo, salvo quanto
          disposto nell'art. 10 e nei commi  2,  3,  4,  5  e  6  del
          presente  articolo,  costituita  dalla  massa  del  veicolo
          stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico,  non
          puo'  eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli
          a due assi e 10 t per quelli a tre o piu' assi.
             2. Con  esclusione  dei  semirimorchi,  per  i  rimorchi
          muniti  di  pneumatici  tali  che  il carico unitario medio
          trasmesso  all'area  di  impronta  sulla  strada  non   sia
          superiore   a  8  daN/cm(Elevato  al  Quadrato),  la  massa
          complessiva a pieno carico non puo' eccedere 6 t se  ad  un
          asse,     con     esclusione     dell'unita'     posteriore
          dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o piu'
          assi.
             3. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 104, per
          i  veicoli  a motore isolati muniti di pneumatici, tali che
          il carico unitario medio  trasmesso  all'area  di  impronta
          sulla  strada  non  sia  superiore  a  8 da N/cm(Elevato al
          Quadrato) e quando, se trattasi di veicoli  a  tre  o  piu'
          assi,  la  distanza fra due assi contigui non sia inferiore
          ad 1 m, la massa complessiva a  pieno  carico  del  veicolo
          isolato  non  puo'  eccedere 18 t se si tratta di veicoli a
          due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o piu'  assi;
          26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre
          o  quattro  o  piu'  assi quando l'asse motore e' munito di
          pneumatici accoppiati e di sospensioni  pneumatiche  ovvero
          riconosciute   equivalenti  dal  Ministero  dei  trasporti.
          Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati
          a servizi pubblici di linea urbani  e  suburbani  la  massa
          complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.
             4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2,
          3  e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non
          puo' superare 24  t,  quella  di  autoarticolato  o  di  un
          autosnodato a tre assi non puo' superare 30 t, quella di un
          autotreno,  di  un  autoarticolato  o di un autosnodato non
          puo' superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a  cinque  o
          piu' assi.
             5.  Qualunque  sia il tipo di veicolo, la massa gravante
          sull'asse piu' caricato non deve eccedere 12 t.
             6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle
          masse non deve superare 12 t, se  la  distanza  assiale  e'
          inferiore  a  1  m; nel caso in cui la distanza assiale sia
          pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite  non
          puo'  superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o
          superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non  puo'
          eccedere 20 t.
             7.  Chiunque  circola con un veicolo che supera compreso
          il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di
          massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento  e'
          soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.".