LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che
impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto  sulla
totalita'  dei  titoli  a  chi,  direttamente o indirettamente, abbia
acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e
8 del medesimo art. 10, il controllo  di  una  societa'  quotata  nei
mercati  regolamentati  quando  il  flottante sia inferiore al 10 per
cento o al minor limite stabilito dalla Consob;
  Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale,
tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi  e
per  gli  effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992,
dell'eventuale  minor  limite  di  flottante  per  i  titoli  la  cui
percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;
  Considerato  che a seguito dell'offerta pubblica di acquisto che la
Siemens Ag dovra' lanciare ai sensi  dell'art.  10,  comma  8,  della
legge  149  del  1992  sui  titoli  ordinari emessi dalla Teleco cavi
S.p.a. il flottante della Teleco cavi S.p.a. potrebbe scendere al  di
sotto del 10 per cento;
  Ritenuto  che  il  valore di mercato, il numero dei titoli ordinari
emessi dalla Teleco cavi  S.p.a.  ed  il  controvalore  degli  scambi
giornalmente  effettuati  rendono  opportuno definire un minor limite
percentuale di flottante rispetto al limite  generale  stabilito  dal
ripetuto art. 10, comma 9;
                              Delibera:
  Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della
legge  18  febbraio  1992, n. 149, alle azioni ordinarie della Teleco
cavi S.p.a. e' fissato il minor limite percentuale di flottante nella
misura del 9%.
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 4 maggio 1994
                                              Il presidente: BERLANDA