IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i  requisiti
per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica;
  Visto  l'art.  3  della  suddetta  legge, che subordina l'esercizio
dell'attivita'  psicoterapeutica  all'acquisizione,   successivamente
alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica
formazione  professionale  mediante  corsi di specializzazione almeno
quadriennali,   attivati   presso    scuole    di    specializzazione
universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica   le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
  Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni  di
cui  all'art.  3  della legge n. 56/1989 si e' proceduto, con decreto
ministeriale 20  febbraio  1990,  alla  costituzione  di  un'apposita
commissione  di  studio  con  il  compito  di individuare procedure e
criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attivita'
formative svolte da istituzioni private aventi le medesime  finalita'
delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;
  Esaminata  la  relazione  finale  dell'anzidetta  commissione  ed i
criteri formulati per i  fini  di  cui  all'art.  3  della  legge  n.
56/1989;
  Visto  il  decreto  ministeriale 19 settembre 1991, successivamente
integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17  marzo  1992,
con  il  quale  e' stata costituita una commissione consultiva con il
compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico  all'azione  del
Ministero  nell'esame  delle  domande  di  riconoscimento prodotte da
istituzioni private per i fini di  cui  all'art.  3  della  legge  n.
56/1989;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 ottobre 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1992, recante modalita'  per
la   presentazione  delle  domande  di  riconoscimento  da  parte  di
istituzioni private per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica;
  Vista l'istanza prodotta dalla Scuola di formazione quadriennale in
psicologia clinica di comunita' e psicoterapia umanistica integrata -
ASPIC, con sede in Roma, intesa ad ottenere il riconoscimento di  cui
all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;
  Ritenuto  che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui
al precitato decreto  ministeriale  19  gennaio  1991,  e  successive
integrazioni,  ha  espresso parere favorevole al riconoscimento della
Scuola di formazione quadriennale in psicologia clinica di  comunita'
e  psicoterapia umanistica integrata - ASPIC, con sede in Roma, per i
fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;
                              Decreta:
  Per  i  fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56,
la  Scuola  di  formazione  quadriennale  in  psicologia  clinica  di
comunita'  e  psicoterapia  umanistica integrata - ASPIC, con sede in
Roma, e'  riconosciuta  idonea  ad  attivare  a  decorrere  dall'anno
accademico  successivo  alla  data  del  presente  decreto,  corsi di
formazione in psicoterapia ad indirizzo  fenomenologico  esistenziale
della  psicologia umanistica nella sede di Roma, secondo le modalita'
indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 maggio 1994
                                                 Il Ministro: COLOMBO