IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  della  legge  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto lo statuto dell'Universita' di Messina, approvato  con  regio
decreto  20  aprile  1939,  n.  1090,  e  successive modificazioni ed
integrazioni;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli  organi
accademici di questo Ateneo;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Messina e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, adunanza del
17 febbraio 1994;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Messina, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                               Art. 1.
  Nell'art. 146, relativo ai seminari istituiti presso la facolta' di
scienze  matematifiche, fisiche e naturali, dopo seminario matematico
occorre aggiungere la seguente dicitura: "seminario biologico".