IL RETTORE Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto lo statuto dell'Universita' di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici di questo Ateneo; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, adunanza del 17 febbraio 1994; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Nell'art. 146, relativo ai seminari istituiti presso la facolta' di scienze matematifiche, fisiche e naturali, dopo seminario matematico occorre aggiungere la seguente dicitura: "seminario biologico".