IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738;
  Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989;
  Vista  la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della
legge n. 738/1986 e  la  relativa  documentazione  presentata  il  31
dicembre 1990 dalla "Islands International School";
  Vista  la  relazione  ispettiva  del 10 novembre 1992 sui piani e i
programmi di studio proposti nonche' sulle strutture utilizzate e sui
requisiti professionali  del  personale  direttivo  e  docente  della
"Islands International School";
  Visto  il  parere favorevole del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione espresso nell'adunanza del 21 luglio 1993;
  Accertata  sulla  base  dell'esame  della  documentazione  e  della
predetta    relazione    ispettiva,    l'idoneita'   della   "Islands
International  School"  a  rilasciare  il  diploma  di  baccellierato
internazionale;
  Ritenuto sulla base del predetto parere e della relazione ispettiva
summenzionata,   che  i  corsi  di  studio  attivati  dalla  "Islands
International School" e i titoli di studio da essa  rilasciati  quali
diplomi  di  baccellierato  internazionale,  presentano affinita' con
quelli  previsti  dall'ordinamento   scolastico   italiano   per   il
conseguimento del diploma di maturita' linguistica;
  Considerato   che  la  predetta  domanda  di  iscrizione  e'  stata
presentata  entro  i  termini  previsti  dall'art.  9  dell'ordinanza
ministeriale 19 dicembre 1989, n. 429;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  "Islands  International  School", con sede in Amenabar 1840
Virraey del Pino 2245 - 1428 Buenos  Aires  (Argentina)  e'  iscritta
nell'elenco  di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, a
decorrere dall'anno scolastico 1994/95.
  2. I  diplomi  di  baccellierato  internazionale  rilasciati  dalla
"Islands  International  School"  sono  riconosciuti quali diplomi di
maturita' linguistica aventi valore legale ai sensi dell'art. 1 della
legge 30 ottobre 1986, n. 738.
  3. Il  riconoscimento  di  cui  al  comma  2  e'  subordinato  allo
svolgimento,  da  parte  dei  diplomati,  dei programmi relativi alle
discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato A annesso
al presente decreto.
  4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato  nei  diplomi  di
cui  al comma 2, e' convertito in sessantesimi in base all'allegato B
parimenti annesso al presente decreto.