IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 5 della  legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria 1993);
  Vista  la legge 25 novembre 1971, n. 1096, contenente la disciplina
dell'attivita' sementiera;
  Vista la legge  20  aprile  1976,  n.  195,  recante  modifiche  ed
integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065,  recante  il  regolamento di esecuzione della legge 25 novembre
1971, n. 1096, modificato ed integrato  con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica 1 ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10
giugno 1987,  n.  308,  nonche'  con  decreto  del  Ministro  per  il
coordinamento  delle  politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987,
n. 600;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno  1978,  n.
373 e 10 maggio 1982, n. 517, nonche' il decreto 14 dicembre 1987 del
Ministro  per il coordinamento delle politiche comunitarie, che hanno
apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25  novembre
1971, n. 1096;
  Vista  la  direttiva  92/107/CEE della Commissione dell'11 dicembre
1992 che modifica la direttiva 69/208/CEE del Consiglio del 30 giugno
1969  relativa  alla  commercializzazione  delle  sementi  di  piante
oleaginose da fibra;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nell'allegato  6  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, parte I. - Colture erbacee da pieno campo,  D)
oleaginose  e  da fibra parte I. Sementi di base e certificate, punto
1, nella tabella relativa alle specie e categorie, la percentuale  di
purezza  minima  varietale del Glycine max indicata per le sementi di
base nella misura di 97 e per le sementi certificate nella misura  di
95, e' sostituita rispettivamente, dalle misure di 99,5 e 99.