IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2134,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  del 29
ottobre 1993;
  Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica  di
statuto  in  deroga  al  termine  triennale  di  cui all'ultimo comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come segue:
                               Art. 1.
  Nell'art. 31, relativo al corso di laurea  in  lettere,  all'elenco
delle discipline vengono aggiunte le seguenti:
   storia della cultura tedesca;
   storia della critica letteraria tedesca;
   diplomatica   (con   contestuale   eliminazione  della  disciplina
"paleografia e diplomatica");
   storia della moneta;
   ermeneutica e retorica;
   teoria e metodologia generale della letteratura;
   semeiotica del testo;
   teoria e storia della retorica;
   letteratura inglese moderna e contemporanea;
   storia della lingua francese;
   aerofotografia archeologica;
   bioetica;
   filosofia della mente;
   linguistica informatica.