IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo; Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 29 ottobre 1993; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: Art. 1. Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco delle discipline vengono aggiunte le seguenti: storia della cultura tedesca; storia della critica letteraria tedesca; diplomatica (con contestuale eliminazione della disciplina "paleografia e diplomatica"); storia della moneta; ermeneutica e retorica; teoria e metodologia generale della letteratura; semeiotica del testo; teoria e storia della retorica; letteratura inglese moderna e contemporanea; storia della lingua francese; aerofotografia archeologica; bioetica; filosofia della mente; linguistica informatica.