IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
   Visto   l'art.  2  della  legge  29  febbraio  1992,  n.  213,  di
conversione  del  decreto-legge  29  gennaio  1992,  n.  36,  che  ha
istituito l'Ufficio centrale per la giustizia minorile;
   Visto  l'art. 26 della legge 7 agosto 1992, n. 356, di conversione
del decreto-legge 8 giugno  1992,  n.  306,  e  le  allegate  tabelle
contenenti  la  dotazione  organica  del  personale  della  giustizia
minorile;
   Visti il decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  settembre
1988, n. 448, ed il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272;
   Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984,
n. 1219;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
266;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990,
n. 44;
   Vista la legge 16 ottobre 1991, n. 321;
   Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14
settembre  1988,  con gli incrementi apportati nelle tabelle allegate
al citato decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge
7 agosto 1992, n. 356;
   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4
giugno  1993,  che  riduce corrispondentemente le dotazioni organiche
delle  qualifiche  funzionali  e  dei   profili   professionali   del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 12
gennaio 1994, che determina le dotazioni organiche  delle  qualifiche
funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di
grazia e giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile;
   Considerato  che occorre procedere all'individuazione delle unita'
di personale civile  che  accedono  ai  ruoli  organici  dell'Ufficio
centrale per la giustizia minorile;
   Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
   Di concerto col Ministro per la funzione pubblica;
                              Decreta:
   Salva l'applicazione degli articoli 1, legge 7 luglio 1988, n. 254
e  24  del  decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
266, l'accesso del personale civile nei ruoli  organici  dell'Ufficio
centrale  per  la  giustizia  minorile e' regolato dalle disposizioni
seguenti.
                               Art. 1.
   Il personale civile di ruolo del Ministero di grazia e  giustizia,
in  servizio  nelle  strutture  del settore minorile alla data del 16
febbraio   1994,   e'   inquadrato   nella   qualifica   dirigenziale
corrispondente   o  nel  profilo  professionale  corrispondente  alla
qualifica funzionale di  appartenenza,  nei  limiti  della  dotazione
organica dei singoli profili e conservando la qualifica funzionale ed
il trattamento giuridico ed economico in godimento. E' fatta salva la
facolta',  manifestata per iscritto entro il termine di giorni trenta
dalla data di pubblicazione del presente decreto,  di  permanere  nei
ruoli di precedente appartenenza.