IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 2 della legge 29 febbraio 1992, n. 213, di conversione del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, che ha istituito l'Ufficio centrale per la giustizia minorile; Visto l'art. 26 della legge 7 agosto 1992, n. 356, di conversione del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, e le allegate tabelle contenenti la dotazione organica del personale della giustizia minorile; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, ed il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44; Vista la legge 16 ottobre 1991, n. 321; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1988, con gli incrementi apportati nelle tabelle allegate al citato decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1993, che riduce corrispondentemente le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1994, che determina le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile; Considerato che occorre procedere all'individuazione delle unita' di personale civile che accedono ai ruoli organici dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Di concerto col Ministro per la funzione pubblica; Decreta: Salva l'applicazione degli articoli 1, legge 7 luglio 1988, n. 254 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, l'accesso del personale civile nei ruoli organici dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile e' regolato dalle disposizioni seguenti. Art. 1. Il personale civile di ruolo del Ministero di grazia e giustizia, in servizio nelle strutture del settore minorile alla data del 16 febbraio 1994, e' inquadrato nella qualifica dirigenziale corrispondente o nel profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale di appartenenza, nei limiti della dotazione organica dei singoli profili e conservando la qualifica funzionale ed il trattamento giuridico ed economico in godimento. E' fatta salva la facolta', manifestata per iscritto entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto, di permanere nei ruoli di precedente appartenenza.