IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso e alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare, nei mesi di piu' intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nelle isole; Vista la delibera della giunta municipale di Lipari (Messina) in data 20 dicembre 1993, n. 1014; Vista la nota della regione siciliana - assessorato del turismo delle comunicazioni e dei trasporti, gruppo 6/TR - n. 114 in data 7 febbraio 1994, che esprime parere favorevole all'emanazione del decreto di limitazione dell'afflusso dei veicoli sulle isole di Vulcano, Filicudi, Stromboli, Panarea e Lipari con le deroghe e le puntualizzazioni indicate nella domanda inoltrata al Ministero dei lavori pubblici dal sindaco del comune di Lipari; Vista la nota della prefettura di Messina in data 20 gennaio 1994, n. 377/13.12/Gab.; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi, per le regioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. Dal 1 giugno 1994 al 31 agosto 1994 e' vietato l'afflusso sulle isole del comune di Lipari di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune stesso con le seguenti precisazioni: A) Alicudi - Stromboli e Panarea: divieto di sbarco per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori senza alcuna deroga, ad eccezione di quelli adibiti al trasporto merci. B) Lipari - Vulcano e Filicudi: divieto di sbarco limitato a caravan e auto-caravan con deroga solo per coloro che dimostrino di avere la prenotazione confermata nei campeggi esistenti;