IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 140, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato; Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 1994, n. 76, recante la determinazione dell'importo delle emissioni obbligazionarie, della tipologia degli strumenti finanziari e delle loro caratteristiche ai sensi del suddetto decreto-legge; Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale a termini del quale i mutui di cui al predetto decreto-legge n. 140 devono essere "utilizzati dall'IRI S.p.a. per il rimborso di debiti propri e di societa' controllate per intero in essere al 31 dicembre 1993 ed in particolare di quelli complessivamente piu' onerosi anche per l'esistenza di rischi di cambio, sulla base di criteri di utilizzo che l'IRI stesso e' tenuto a sottoporre preventivamente all'approvazione del Ministero del tesoro"; Vista la comunicazione del 7 aprile 1994 con la quale l'IRI S.p.a. ha precisato i criteri di utilizzo dei 10.000 miliardi di obbligazioni al medesimo offerte in sottoscrizione dalla Cassa depositi e prestiti; Ritenuto di poter aderire ai criteri all'uopo prospettati dall'IRI; Decreta: Art. 1. Le risorse rivenienti dall'utilizzo dei mutui in obbligazioni di cui al decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 140, verranno destinate dall'IRI S.p.a. al rimborso di debiti propri o di posizioni debitorie comunque facenti capo alla stessa, quale azionista unico dell'Iritecna in liquidazione, nell'ambito di debiti complessivi per un importo non superiore a lire 12.020 miliardi, cosi' come indicati nel successivo art. 2.