IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   il   decreto-legge   28  febbraio  1994,  n.  140,  recante
provvedimenti finalizzati alla  razionalizzazione  dell'indebitamento
delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato;
  Visto  il  proprio  decreto in data 21 marzo 1994, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  1  aprile   1994,   n.   76,   recante   la
determinazione  dell'importo  delle  emissioni obbligazionarie, della
tipologia degli strumenti finanziari e delle loro caratteristiche  ai
sensi del suddetto decreto-legge;
  Visto  in  particolare  l'art.  2 del citato decreto ministeriale a
termini del quale i mutui di cui al  predetto  decreto-legge  n.  140
devono  essere  "utilizzati dall'IRI S.p.a. per il rimborso di debiti
propri e di societa' controllate per intero in essere al 31  dicembre
1993  ed in particolare di quelli complessivamente piu' onerosi anche
per l'esistenza di  rischi  di  cambio,  sulla  base  di  criteri  di
utilizzo  che  l'IRI  stesso  e'  tenuto a sottoporre preventivamente
all'approvazione del Ministero del tesoro";
  Vista la comunicazione del 7 aprile 1994 con la quale l'IRI  S.p.a.
ha   precisato   i   criteri  di  utilizzo  dei  10.000  miliardi  di
obbligazioni  al  medesimo  offerte  in  sottoscrizione  dalla  Cassa
depositi e prestiti;
  Ritenuto di poter aderire ai criteri all'uopo prospettati dall'IRI;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  risorse  rivenienti  dall'utilizzo dei mutui in obbligazioni di
cui al decreto-legge 28 febbraio 1994,  n.  140,  verranno  destinate
dall'IRI S.p.a. al rimborso di debiti propri o di posizioni debitorie
comunque   facenti   capo   alla   stessa,   quale   azionista  unico
dell'Iritecna in liquidazione, nell'ambito di debiti complessivi  per
un  importo non superiore a lire 12.020 miliardi, cosi' come indicati
nel successivo art. 2.