Con  decreto  ministeriale  3  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine A.
Sibilia e Figlio, con sede in Castelletto Ticino (Novara),  e  unita'
di  Castelletto  Ticino  (Novara),  per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da 40 ore a: 28 ore medie settimanali per 10
unita' del reparto assemblaggio pale caricatrici;  da  40  a  20  ore
medie  settimanali  per  4  unita'  su  un organico complessivo di 42
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  New
International  Media,  con  sede  in Milano e unita' di Milano, per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 37 ore a: 27 ore
medie settimanali nei confronti di 4 unita' a fronte di  un  organico
complssivo  pari a 17 unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  New
International  Media,  con  sede  in Milano e unita' di Milano, per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 36 ore a: 30 ore
medie settimanali nei confronti di 8 unita' a fronte di  un  organico
complessivo pari a 17 unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla New International
Media, con sede in Milano e unita' di Milano, per i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 37 ore a: 27 ore medie settimanali
nei confronti di 4 unita' a fronte di un organico complessivo pari  a
17 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  New
International Media, con sede in Milano e unita'  di  Milano,  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 36  ore  a:  30  ore
medie  settimanali  nei confronti di 8 unita' a fronte di un organico
complessivo pari a 17 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fancy, con
sede in Ornago (Milano) e unita' di Ornago (Milano), per i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a:  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di 30 lavoratori a fronte di un organico
complessivo pari a 45 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Fancy,  con
sede  in  Ornago (Milano) e unita' di Ornago (Milano), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 20 ore medie
settimanali nei confronti di 30 lavoratori a fronte  di  un  organico
complessivo  pari  a 45 unita', per il periodo dal 2 novembre 1993 al
31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  3   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beca, con
sede in Budrio (Bologna) e unita' di Budrio (Bologna), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 36 ore e fino ad una
riduzione  a 20 ore medie settimanali nei confronti di 169 lavoratori
su un organico di 377 unita'. La riduzione  oraria  sara'  articolata
con  modalita' differenti per i singoli dipendenti e comunque secondo
quanto riportato negli allegati accordi ed  elenchi  che  sono  parti
integranti  del presente provvedimento, per il periodo dal 2 novembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Beca,  con
sede in Budrio (Bologna) e unita' di Budrio (Bologna), per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 36 ore e fino ad una
riduzione a 20 ore medie settimanali nei confronti di 169  lavoratori
su  un  organico  di 377 unita'. La riduzione oraria sara' articolata
con modalita' differenti per i singoli dipendenti e comunque  secondo
quanto  riportato  negli  allegati  accordi ed elenchi che sono parti
integranti del presente provvedimento, per il periodo dal  1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3 maggio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. P.S., con sede  in  Cuneo  e  unita'  di  Bra
(Cuneo),   e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 23 novembre  1993  al  22
novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Genovese  pneumatici,  con sede in Busalla
(Genova)  e  unita'  di   Busalla   (Genova),   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 15 ottobre 1993 al 14 ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3 maggio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Car agricola, con sede in Busana (Reggio
Emilia) e  unita'  di  Busana  (Reggio  Emilia),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 1 ottobre 1993 al 31 settembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3 maggio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l.  Mapl,  con  sede  in  Ferrara  e  unita'  di
Castello   d'Argile   (Bologna)   e   Ferrara,   e'   autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 12 novembre 1993 all'11 novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti   dalla  S.c.  a  r.l.  Marinalco  -  Marinati  alimentari
conservati, con sede in Porto Garibaldi, fraz. Comacchio (Ferrara)  e
unita' di Porto Garibaldi (Ferrara), e' autorizzata la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 ottobre
1993 al 31 settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Lombardini fabbrica italiana motori, con sede
in  Reggio  Emilia  e unita' di Rieti, e' prorogata la corresponsione
del trattamento straordinario di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio  1994  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.a.s.  Officina
meccanica subalpina di Malandrone & C., con sede in Murello (Cuneo) e
stabilimento  in  Murello (Cuneo), per il periodo dal 21 gennaio 1994
al 20 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   3   maggio  1994  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.c. a r.l.
Cooperativa 19 luglio, con sede in Taranto e unita' di  Taranto,  per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al
pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  3 maggio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Dawn, con sede in Torino e unita'  di  Vinovo
(Torino),   e'   autorizzata   la   corresponsione   del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 3 giugno 1993 al 2 giugno
1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   3   maggio  1994  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Corimer,
con sede in S. Giorgio Jonico (Taranto) e stabilimento in S.  Giorgio
Jonico  (Taranto),  per  il  periodo dal 21 ottobre 1993 al 20 aprile
1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   3   maggio  1994  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indi, con
sede in Gravellona Toce (Novara) e stabilimento  in  Gravellona  Toce
(Novara), per il periodo dal 15 gennaio 1994 al 14 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   3   maggio  1994  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elki, con
sede in Torino e stabilimento in Beinasco (Torino),  per  il  periodo
dal 17 gennaio 1994 al 16 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti   dalla  S.r.l.  Elbis  elettrocostruzioni,  con  sede  in
Ponderano (Vercelli) e unita' di Ponderano (Vercelli), e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 4 maggio 1993 al 3 novembre 1993.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
2 novembre 1993, n. 13505.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 4 novembre 1993 al 3 maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3 maggio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Elettrochimica  Canavese,  con   sede   in
Borgofranco   d'Ivrea   (Torino)  e  unita'  di  Borgofranco  d'Ivrea
(Torino),  e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 27 ottobre 1993 al 26
ottobre 1994.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
23 febbraio 1994, n. 14304.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio  1994  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio
calzificio torinese, con sede in Torino, filiale di Carpi (Modena)  e
Torino, per il periodo dal 15 gennaio 1994 al 14 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  S.I.C.I.  -
Societa' industria conserviera ittica, con sede in Notaresco (Teramo)
e  unita'  di  Notaresco  (Teramo), per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 20 ore medie settimanali nei
confronti di 50 operai su un organico complessivo di 66  unita',  per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   3   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurocompany,
con sede in Catignano (Pescara) e unita' di Catignano (Pescara),  per
i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  28  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di 41 lavoratori dipendenti su un
organico complessivo di 45 unita', per il periodo dal 18 ottobre 1993
al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurocompany,
con sede in Catignano (Pescara) e unita' di Catignano (Pescara),  per
i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  28  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di 41 lavoratori dipendenti su un
organico complessivo di 45 unita', per il periodo dal 1 gennaio  1994
al 17 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni A
& B, con sede in Lanciano (Chieti) e unita' di Lanciano (Chieti), per
i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  20  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di 22 unita' costituenti l'intero
organico  aziendale,  secondo  le  modalita'  indicate  nell'allegato
verbale   di   accordo   che   fa   parte   integrante  del  presente
provvedimento, per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 3 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni A
& B, con sede in Lanciano (Chieti) e unita' di Lanciano (Chieti), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 20 ore
medie settimanali nei confronti di  22  unita'  costituenti  l'intero
organico  aziendale,  secondo  le  modalita'  indicate  nell'allegato
verbale  di  accordo   che   fa   parte   integrante   del   presente
provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994.
    Con decreto ministeriale 3 maggio 1994:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre  1993  con
effetto  dal  15  marzo  1993,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. C.G.T. - Compagnia generale trattori, con sede in Vercelli,
unita' site in: Emilia-Romagna, Marche, Toscana,  Umbria,  Lombardia,
Valle  d'Aosta, Veneto, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, per
il periodo dal 15 settembre 1993 al 14 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1993 con decorrenza  15
settembre 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 marzo 1994;
    2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con
effetto  dal  1 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Alcatel Italia - Divisione  Alcatel  Siette,  con  sede  in
Milano,  unita'  nelle  province  di:  Reggio  Calabria,  Catanzaro e
Cosenza, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 30 novembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1993 con decorrenza 1
settembre 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 gennaio 1994;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con
effetto dal 1 gennaio 1993, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Alcatel  Italia  -  Divisione  Siette, con sede in Milano,
unita' site in:  Campania,  Sardegna,  Basilicata,  Puglia,  Toscana,
Abruzzo,  Marche,  Umbria,  per  il  periodo  dal 1 luglio 1993 al 31
dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1993  con  decorrenza  1
luglio 1993.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 gennaio 1994;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre  1993  con
effetto  dal  1  gennaio  1993, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Alcatel Italia - Divisione  Siette,  con  sede  in  Milano,
unita'  site  in:  Campania,  Sardegna,  Basilicata, Puglia, Toscana,
Abruzzo, Marche, Umbria, per il periodo dal  1  gennaio  1994  al  31
marzo 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 gennaio 1994 con decorrenza 1
gennaio 1994.
   Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 aprile 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  SO.FO.ME.,  con  sede in Napoli, unita' di
Caserta, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 18  gennaio  1994  al  17  gennaio
1995.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hoonved, con
sede  in  Venegono  Superiore (Varese) e unita' di Venegono Superiore
(Varese), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 33 lavoratori  e  da
20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori part-time
a  fronte di un organico complessivo pari a 65 unita', per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio   1994,   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hoonved, con
sede  in  Venegono  Superiore (Varese) e unita' di Venegono Superiore
(Varese), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 33 lavoratori  e  da
20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori part-time
a  fronte di un organico complessivo pari a 65 unita', per il periodo
dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Grande
distribuzione  avanzata  G.DI.A.,  con  sede in S. Bovio di Peschiera
Borromeo (Milano) e unita' di Casaletto  (Cremona)  e  San  Bovio  di
Peschiera  Borromeo  (Milano),  per  i  quali  e'  stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da 40 ore a: 33,45 ore medie settimanali per
716 unita'; a 33,45 ore medie settimanali  per  94  unita'  part-time
(part-time verticale annuo con 32 settimane lavorative su 52) e da 24
a 20,15 ore medie settimanali per 94 unita' part-time, da 20 a 17 ore
medie  settimanali  per  38  unita'  part-time,  da 25 a 21 ore medie
settimanali per 2 unita' part-time. Organico complessivo 1077 secondo
le modalita' del verbale allegato  al  decreto  ministeriale  del  23
febbraio 1994, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Duplomatic,
con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Legnano (Milano),  per
i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26,66  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  9  unita',  a  24  ore  medie
settimanali nei confronti di 3 unita', a 22 ore medie settimanali nei
confronti di 3 unita', a 20 ore medie settimanali nei confronti di 20
unita', a 16 ore medie settimanali nei confronti di 3  unita',  a  15
ore  medie  settimanali nei confronti di 10 unita', e da 37,5 a 18,75
ore medie settimanali per 2 unita'. Tutte a  fronte  di  un  organico
pari a 165 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno
1994.
   Con   decreto   ministeriale   3   maggio  1994,  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Duplomatic,
con  sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Legnano (Milano), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26,66 ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  9  unita',  a  24  ore  medie
settimanali nei confronti di 3 unita', a 22 ore medie settimanali nei
confronti di 3 unita', a 20 ore medie settimanali nei confronti di 20
unita',  a  16  ore medie settimanali nei confronti di 3 unita', a 15
ore medie settimanali nei confronti di 10 unita', e da 37,5  a  18,75
ore  medie  settimanali  per  2 unita'. Tutte a fronte di un organico
pari a 165 lavoratori, per il  periodo  dal  6  ottobre  1993  al  31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Turisanda,
con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 30 ore medie settimanali nei
confronti di 101 lavoratori a fronte di un organico complessivo  pari
a 120 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   3   maggio  1994,  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Turisanda,
con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore  a:  30  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di 101 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari
a 120 unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio   1994,   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. I.T.T.
Flygt, con sede in Cusago (Milano) e unita'  di  Cusago  (Milano),  e
unita'  nazionali,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  39  ore  a: 35 ore medie settimanali nei confronti di 170
lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 216 unita', per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   3   maggio  1994,  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Cartiere
Paolo Pigna, con sede in Alzano Lombardo (Bergamo) e unita' di Alzano
Lombardo  (Bergamo),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a:  20 ore medie settimanali nei confronti di 40
lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 595 unita', per
il periodo dal 3 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  M.A.P.
Medicali  articoli  parafarmaceutici,  con  sede  in Como e unita' di
Casnate  (Como),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un   contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali  nei  confronti  di  248
lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 281 unita', per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni
del  Nord,  con  sede  in  Torrebelvicino  (Vicenza)  e   unita'   di
Torrebelvicino (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 25 ore medie  settimanali  nei  confronti  di  30
lavoratori  a fronte di un organico complessivo pari a 71 unita', per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 28 maggio 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Zetronic,
con sede in Padova e unita' di Padova, per i quali e' stato stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore  a:  30  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di 141 unita', a 32 ore medie settimanali nei confronti di
20 unita', per 11 lavoratori part-time l'orario sara' ridotto  da  24
ore  settimanali  a settimane alterne e avvicendate, tutto secondo le
modalita' previste dall'allegato  verbale  d'accordo,  che  e'  parte
integrante  del presente decreto e a fronte di un organico pari a 175
unita', per il periodo dal 20 marzo 1994 al 2 aprile 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  U.F.I.
Universal  Filter  italiana,  con  sede  in Nogarole Rocca (Verona) e
unita'  di Nogarole Rocca (Verona), per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 28 ore medie settimanali nei
confronti di 135 lavoratori a fronte di un organico complessivo  pari
a 137 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Ing.
Giovanni Rodio  &  C.  Impresa  costruzioni  speciali,  con  sede  in
Casalmaiocco  (Milano), cantieri nazionali, magazzino di Bari, uffici
di Bari, Catania, Roma, Ancona, uffici di Feltre (Belluno), unita' di
Casalmaiocco (Milano), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro  da  40  ore  a:  una  riduzione  media  settimanale   attuata
differentemente  nelle  varie unita' nei confronti di complessivi 536
lavoratori a fronte di un organico di 960  lavoratori  e  secondo  le
modalita'  riportate  nel  verbale  di accordo allegato al precedente
decreto del 13 dicembre 1993, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.
Calzaturificio  Mima, con sede in Fosso' (Venezia) e unita' di Fosso'
(Venezia), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 28 ore medie settimanali e secondo le modalita' riportate  nel
verbale di accordo allegato al precedente decreto del 18 gennaio 1994
nei  confronti di 20 lavoratori su 56 in organico, per il periodo dal
1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio  1994,   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.
Cavirivest, con sede in Bagnoli di Sopra (Padova) e unita' di Bagnoli
di  Sopra  (Padova)  e  Umbertide  (Perugia),  per  il periodo dal 29
settembre 1993 al 29 marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.E.P., con
sede in Montepulciano Stazione  (Siena)  e  unita'  di  Montepulciano
Stazione  (Siena),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da 40 ore a: un orario ridotto del 40% per 10 dipendenti, del
60% per 6 dipendenti e dell'80% per un dipendente su un  organico  di
18 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Oromare, con
sede  in  Notaresco  (Teramo)  e  unita' di Notaresco (Teramo), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 20 ore
medie settimanali nei confronti  di  16  lavoratori  su  un  organico
complessivo  di  21  unita',  per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio   1994,   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Oromare, con
sede  in  Notaresco  (Teramo)  e  unita' di Notaresco (Teramo), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 20 ore
medie settimanali nei confronti  di  16  lavoratori  su  un  organico
complessivo  di  21 unita', per il periodo dal 29 novembre 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio   1994,   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aedilia, con
sede  in  Magliano  dei  Marsi  (L'Aquila) e unita' di Pescina, fraz.
Venere (L'Aquila), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 20 ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  8
impiegati su un organico complessivo di 30 unita', per il periodo dal
1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   3   maggio  1994,  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  S.I.C.I.
Societa' Industria Conserviera Ittica, con sede in Notaresco (Teramo)
e  unita'  di  Notaresco  (Teramo), per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 20 ore medie settimanali nei
confronti di 50 operai su un organico complessivo di 66  unita',  per
il periodo dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autostir,
con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unita'  di  Sansepolcro  (Arezzo),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25  ore
medie  settimanali per 203 lavoratori di cui 15 part-time (per questi
ultimi  si applichera' in proporzione la stessa riduzione oraria pari
al 40% dell'orario effettivamente  svolto)  su  un  organico  di  207
unita'  e con le modalita' specificate nel prospetto allegato facente
parte integrante dell'accordo citato, per il periodo  dal  1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   3   maggio  1994,  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Autostir,
con  sede  in  Sansepolcro (Arezzo) e unita' di Sansepolcro (Arezzo),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore
medie settimanali per 203 lavoratori di cui 15 part-time (per  questi
ultimi  si applichera' in proporzione la stessa riduzione oraria pari
al 40% dell'orario effettivamente  svolto)  su  un  organico  di  207
unita'  e con le modalita' specificate nel prospetto allegato facente
parte integrante dell'accordo citato, per il periodo  dal  1  ottobre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   3   maggio  1994,  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.
Atelier,  con  sede  in  Altopascio  (Lucca)  e  unita' di Altopascio
(Lucca), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 16 ore medie settimanali nel periodo 1 aprile  1993-15  maggio
1993; a 28 ore medie settimanali nel periodo dal 17 maggio 1993 al 18
giugno  1993  e a 32 ore medie settimanali per il rimanente periodo a
favore  dei  lavoratori  dipendenti  indicati  nell'allegato  e   con
esclusione  dei lavoratori soci, per il periodo dal 27 aprile 1993 al
29 agosto 1993.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.V.A. Levorato, con
sede in Sarmeola di Rubano (Padova) e unita' di  Sarmeola  di  Rubano
(Padova),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  34  ore  medie  settimanali per il periodo 1 febbraio 1993-13
aprile 1993 e 28 ore settimanali, per il periodo  14  aprile  1993-31
dicembre   1993,   nei   confronti   di  302  unita'  delle  306  che
rappresentano l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al
30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio  1994,   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Nuova
Cartiera  di  Arbatax,  con  sede  in  Cagliari  e  unita' di Tortoli
(Nuoro), per il periodo dal 7 dicembre 1993 al 12 maggio 1994.
   L'I.N.P.S.  e'  autorizzato  a provvedere al pagamento diretto del
trattamento straordinario di  integrazione  salariale  ai  lavoratori
interessati,  nonche',  all'esonero dal contributo addizionale di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Manifattura
Maratea, con sede in Maratea (Potenza) e unita' di Maratea (Potenza),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20  ore
medie  settimanali  per  116  lavoratori (di cui un impiegato) 30 ore
settimanali per un lavoratore (addetto ai generatori di vapore)  e  a
25  ore  settimanali  per  un impiegato e un operaio (con mansioni di
guardiano), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  F.lli
Martinelli,  con  sede  in  Campo Tizzoro (Pistoia) e unita' di Campo
Tizzoro (Pistoia), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali ripartite  su  quattro  giorni
lavorativi  a  settimana  per  l'intero organico di 16 unita', per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.
Telemarsicabruzzo,   con  sede  in  Cappelle  di  Scurcola  Marsicana
(L'Aquila) e unita' di Cappelle di Scurcola Marsicana (L'Aquila), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 20 ore
settimanali nei confronti di 14 lavoratori su un organico complessivo
di 15 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Tecno
Arredo,  con  sede  in  Chiusi Scalo (Siena) e unita' di Chiusi Scalo
(Siena), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 30 ore settimanali con una riduzione pari al 25% per  l'intero
organico di 17 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno
1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura
S. Stefano, con sede in Sansepolcro (Arezzo)  e  unita'  di  Anghiari
(Arezzo),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore a: 30 o 25 ore medie settimanali secondo le modalita' specificate
nell'unito  prospetto  facente  parte  dell'accordo sindacale, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Maxim,  con
sede   in  Sansepolcro  (Arezzo)  e  unita'  di  Citta'  di  Castello
(Perugia), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: massimo 24 ore lavorative medie settimanali per i lavoratori a
full-time e 16 ore lavorative medie settimanali per  i  dipendenti  a
part-time,   come   indicato  nell'accordo  sindacale  che  e'  parte
integrante del presente decreto, su 194 unita' in  organico,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale 3 maggio 1994, e' disposta l'estensione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avis Autonoleggio, con sede in
Roma, uffici, stazioni, filiali  nazionali,  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a mediamente 35
ore settimanali su  base  bimestrale  per  le  unita'  lavorative  di
seguito specificate:
    n. 11 lavoratori assunti ex lege 482/68;
    n.  3  lavoratori  il cui contratto di formazione lavoro e' stato
convertito a tempo indeterminato a partire dal 21 aprile 1993;
    n. 9 lavoratori con contratti di formazione lavoro i cui rapporti
di  lavoro  saranno  trasformati  a  tempo  indeterminato  alle  loro
naturali  scadenze;  per  il  periodo  dal 21 aprile 1993 al 31 marzo
1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Manifattura
di  S.  Giustino,  con  sede  in S. Giustino (Perugia) e unita' di S.
Giustino (Perugia), per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da  40  ore  a:  24  ore  lavorative  medie  settimanali  come
specificato  nell'accordo  sindacale  allegato  che costituisce parte
integrante del presente decreto, per 97 unita' su 99 in organico, per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio   1994,   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Hunter
Douglas  Italia,  con  sede  in  Gorgonzola  (Milano)  e  unita'   di
Gorgonzola  (Milano),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 35 ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  5
lavoratori,  a 30 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori
ed a 20 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori a  fronte
di  un  organico  complessivo pari a 26 unita', per il periodo dall'8
novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Hunter
Douglas   Italia,  con  sede  in  Gorgonzola  (Milano)  e  unita'  di
Gorgonzola (Milano), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 35 ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  5
lavoratori,  a 30 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori
ed a 20 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori a  fronte
di  un  organico  complessivo  pari a 26 unita', per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c.  Darimec  di
Dagnoni  Mario & C., con sede in Segrate (Milano) e unita' di Segrate
(Milano), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 27 ore medie settimanali nei  confronti  di  16  lavoratori  a
fronte  di  un  organico complessivo pari a 25 unita', per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 10 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio   1994,   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Darimec di
Dagnoni Mario & C., con sede in Segrate (Milano) e unita' di  Segrate
(Milano),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  27  ore  medie  settimanali nei confronti di 16 lavoratori a
fronte di un organico complessivo pari a 25 unita',  per  il  periodo
dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   3   maggio  1994,  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Susta,  con
sede  in  Cavenago  Brianza  (Milano)  e  unita'  di Cavenago Brianza
(Milano), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 25 ore medie settimanali nei  confronti  di  27  lavoratori  a
fronte  di  un  organico complessivo pari a 52 unita', per il periodo
dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Susta, con
sede in Cavenago  Brianza  (Milano)  e  unita'  di  Cavenago  Brianza
(Milano),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  25  ore  medie  settimanali nei confronti di 27 lavoratori a
fronte di un organico complessivo pari a 52 unita',  per  il  periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Immobiliare
Unione, con sede in Legnano (Milano) e unita'  di  Legnano  (Milano),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20  ore
medie settimanali nei confronti di 23 lavoratori costituenti l'intero
organico  aziendale,  per  il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno
1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio   1994,   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Immobiliare
Unione, con sede in Legnano (Milano) e unita'  di  Legnano  (Milano),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20  ore
medie settimanali nei confronti di 23 lavoratori costituenti l'intero
organico aziendale, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre
1993.
   Con   decreto   ministeriale   3   maggio  1994,  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Cisi  Aid,
con sede in Milano e unita' di Milano, Bologna e Roma, per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a:  31  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di 30 lavoratori a fronte di un organico
complessivo pari a 40 unita', per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994,  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Cisi  Aid,
con sede in Milano e unita' di Milano, Bologna e Roma, per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a:  31  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di 30 lavoratori a fronte di un organico
complessivo pari a 40 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acciaierie e
Ferriere  di  Piombino,  con  sede  in Piombino (Livorno) e unita' di
Piombino (Livorno), per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 31,6 oppure 28 ore medie settimanali, effettuando
nella prima ipotesi un giorno di lavoro in meno a settimana piu'  uno
in  meno  nel  corso  del  semestre;  nella seconda ipotesi uno e due
giorni in meno a settimane alterne per n. 154 unita' su  un  organico
di 3079 addetti, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  maggio 1994, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acciaierie e
Ferriere  di  Piombino,  con  sede  in Piombino (Livorno) e unita' di
Piombino (Livorno), per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 31,6 ore medie settimanali lavorando per  quattro
giorni  a  settimana con orario pieno e recuperando i decimali con un
ulteriore riduzione di un giornata nell'arco  di  sei  mesi  per  183
unita'  su  un organico di 3079 addetti, per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. 3 M Italia, con sede in S. Marco Evangelista
(Caserta) e unita' in S. Marco Evangelista (Caserta), e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita' tenendosi conto, ai fini della  determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 9 dicembre 1993 all'8 dicembre 1994.