IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il proprio decreto in data 12 dicembre 1992, registrato alla
Corte dei conti in data 21 febbraio 1994,  con  il  quale,  ai  sensi
dell'art.  1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e' stato  disposto
lo  scioglimento  del consiglio comunale di Lusciano (Caserta) per la
durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione  straordinaria
per la provvisoria gestione dell'ente;
  Constatato   che   non   risulta   esaurita  l'azione  di  recupero
finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative  di
tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;
  Ritenuto  che  le  esigenze  della collettivita' locale e la tutela
degli interessi primari  richiedono  un  ulteriore  intervento  dello
Stato,  che  assicuri  il  ripristino  dei  principi democratici e di
legalita'  e  restituisca   efficienza   e   trasparenza   all'azione
amministrativa dell'ente;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  20  dicembre  1993,  n.  529,
convertito, senza modificazioni, dalla legge  11  febbraio  1994,  n.
108;
  Vista  la  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,
Ministro dell'interno ad interim, la cui  relazione  e'  allegata  al
presente decreto e ne costituisce parte integrante;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 aprile 1994;
                              Decreta:
  La durata dello scioglimento del  consiglio  comunale  di  Lusciano
(Caserta),  fissata  in diciotto mesi, e' prorogata per il periodo di
sei mesi.
   Dato a Roma, addi' 23 aprile 1994
                              SCALFARO
   CIAMPI, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 200