IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1992, registrato alla
Corte  dei  conti  in  data  31  gennaio 1994, con il quale, ai sensi
dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito  con
modificazioni,  dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e' stato disposto
lo scioglimento del consiglio comunale di Grazzanise (Caserta) per la
durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione  straordinaria
per la provvisoria gestione dell'ente;
  Constatato   che   non   risulta   esaurita  l'azione  di  recupero
finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative  di
tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;
  Ritenuto  che  le  esigenze  della collettivita' locale e la tutela
degli interessi primari  richiedono  un  ulteriore  intervento  dello
Stato,  che  assicuri  il  ripristino  dei  principi democratici e di
legalita'  e  restituisca   efficienza   e   trasparenza   all'azione
amministrativa dell'ente;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  20  dicembre  1993,  n.  529,
convertito senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;
  Vista la  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
Ministro  dell'interno  ad  interim,  la cui relazione e' allegata al
presente decreto e ne costituisce parte integrante;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 aprile 1994;
                              Decreta:
  La  durata  dello scioglimento del consiglio comunale di Grazzanise
(Caserta), fissata in diciotto mesi, e' prorogata per il  periodo  di
sei mesi.
   Dato a Roma, addi' 23 aprile 1994
                              SCALFARO
   CIAMPI, Ministro dell'interno
 Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 201