IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il  proprio decreto in data 27 agosto 1992, registrato dalla
Corte dei conti in data 25 febbraio 1994,  con  il  quale,  ai  sensi
dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e' stato disposto
lo scioglimento del consiglio  comunale  di  Cesa  (Caserta)  per  la
durata  di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria
per la provvisoria gestione dell'ente;
  Constatato  che  non  risulta   esaurita   l'azione   di   recupero
finalizzata  a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di
tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;
  Ritenuto che le esigenze della collettivita'  locale  e  la  tutela
degli  interessi  primari  richiedono  un  ulteriore intervento dello
Stato, che assicuri il  ripristino  dei  principi  democratici  e  di
legalita'   e   restituisca   efficienza   e  trasparenza  all'azione
amministrativa dell'ente;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  20  dicembre  1993,  n.  529,
convertito,  senza  modificazioni,  dalla  legge 11 febbraio 1994, n.
108;
  Vista la  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
Ministro  dell'interno  ad  interim,  la cui relazione e' allegata al
presente decreto e ne costituisce parte integrante;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 aprile 1994;
                              Decreta:
  La  durata  dello  scioglimento  del  consiglio  comunale  di  Cesa
(Caserta), fissata in diciotto mesi, e' prorogata per il  periodo  di
sei mesi.
   Dato a Roma, addi' 23 aprile 1994
                              SCALFARO
   CIAMPI, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 203