IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1992,  registrato  dalla
Corte  dei  conti  in  data  21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi
dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e' stato  disposto
lo  scioglimento  del  consiglio  comunale  di San Ferdinando (Reggio
Calabria) per  la  durata  di  diciotto  mesi  e  la  nomina  di  una
commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;
  Constatato   che   non   risulta   esaurita  l'azione  di  recupero
finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative  di
tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;
  Ritenuto  che  le  esigenze  della collettivita' locale e la tutela
degli interessi primari  richiedono  un  ulteriore  intervento  dello
Stato  che  assicuri  il  ripristino  dei  principi  democratici e di
legalita'  e  restituisca   efficienza   e   trasparenza   all'azione
amministrativa dell'ente;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  20  dicembre  1993,  n.  529,
convertito, senza modificazioni, dalla legge  11  febbraio  1994,  n.
108;
  Vista  la  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,
Ministro dell'interno ad interim, la cui  relazione  e'  allegata  al
presente decreto e ne costituisce parte integrante;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 aprile 1994;
                              Decreta:
  La  durata  dello  scioglimento  del  consiglio  comunale  di   San
Ferdinando  (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, e' prorogata
per il periodo di sei mesi.
   Dato a Roma, addi' 23 aprile 1994
                              SCALFARO
   CIAMPI, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 205