IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217, concernente il Regolamento attuativo dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per quanto riguarda la dichiarazione, l'accertamento e la riscossione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha fissato nella misura del 5,6 per cento il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed ha elevato a lire 150 milioni l'importo di cui al comma 14 del medesimo art. 31 ed infine ha stabilito che le predette disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1994; Visto l'art. 8, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale si e' stabilito che per l'anno 1994 il versamento in acconto previsto dall'art. 6, comma 3, del citato decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217, e' effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui all'art. 8, comma 19; Considerata la necessita' di disciplinare criteri e modalita' per l'attuazione delle prescrizioni contenute nel sopracitato art. 8, commi 19 e 20, della legge n. 537 del 1993; Visti i tre decreti del Ministro delle finanze del 22 aprile e 23 aprile 1993, pubblicati i primi due nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1993, n. 99 e il terzo nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1993, n. 115, che stabiliscono le modalita' di versamento diretto del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuto sui redditi diversi da lavoro dipendente o da pensione, al concessionario della riscossione, oppure mediante delega alle banche e agli uffici postali; Decreta: Art. 1. A partire dal 1 gennaio 1994, ai sensi dell'art. 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, la misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11, dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, cosi' come da ultimo modificato dall'art. 6, comma11 del decreto-legge 19 settembre 1992 n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e' fissata nella misura del 5,6 per cento da calcolare sulla quota dell'imponibile non superiore a lire 40 milioni determinato in relazione al reddito complessivo lordo ai fini dell'IRPEF per l'anno al quale il contributo stesso si riferisce. A decorrere dalla data indicata al comma 1 l'imponibile complessivo assoggettato a contribuzione e' elevato da un massimo di lire 100 milioni a lire 150 milioni, limite oltre il quale non e' dovuto il contributo.