IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217,
concernente il Regolamento attuativo  dell'art.  14  della  legge  30
dicembre   1991,  n.  413,  per  quanto  riguarda  la  dichiarazione,
l'accertamento e la riscossione del contributo per le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
ha fissato nella misura del  5,6  per  cento  il  contributo  per  le
prestazioni  del  Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e
11 dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed ha elevato  a
lire 150 milioni l'importo di cui al comma 14 del medesimo art. 31 ed
infine  ha  stabilito  che  le  predette disposizioni hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 1994;
  Visto l'art. 8, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con
il quale si e' stabilito che per l'anno 1994 il versamento in acconto
previsto dall'art. 6, comma 3, del citato decreto del Ministro  delle
finanze  11  giugno  1993,  n. 217, e' effettuato tenendo conto delle
modificazioni di cui all'art. 8, comma 19;
  Considerata la necessita' di disciplinare criteri e  modalita'  per
l'attuazione  delle  prescrizioni  contenute  nel sopracitato art. 8,
commi 19 e 20, della legge n. 537 del 1993;
 Visti i tre decreti del Ministro delle finanze del 22  aprile  e  23
aprile  1993,  pubblicati i primi due nella Gazzetta Ufficiale del 29
aprile 1993, n. 99 e il terzo nella Gazzetta Ufficiale del 19  maggio
1993, n. 115, che stabiliscono le modalita' di versamento diretto del
contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuto
sui   redditi   diversi  da  lavoro  dipendente  o  da  pensione,  al
concessionario della riscossione, oppure mediante delega alle  banche
e agli uffici postali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A partire dal 1 gennaio 1994, ai sensi dell'art. 8, comma 19, della
legge  24  dicembre  1993  n.  537,  la  misura del contributo per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8,  9  e
11,  dell'art.  31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, cosi' come da
ultimo modificato dall'art. 6, comma11 del decreto-legge 19 settembre
1992 n. 384, convertito dalla legge 14  novembre  1992,  n.  438,  e'
fissata  nella  misura  del  5,6  per  cento da calcolare sulla quota
dell'imponibile non  superiore  a  lire  40  milioni  determinato  in
relazione  al reddito complessivo lordo ai fini dell'IRPEF per l'anno
al quale il contributo stesso si riferisce.
  A decorrere dalla data indicata al comma 1 l'imponibile complessivo
assoggettato a contribuzione e' elevato da un  massimo  di  lire  100
milioni  a  lire  150 milioni, limite oltre il quale non e' dovuto il
contributo.