IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria dell'8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la decisione n. 93/687/CEE del 17 dicembre 1993 relativa a misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia; Ritenuto necessario ed urgente modificare le disposizioni in vigore per conformarsi alla decisione comunitaria emanata; O r d i n a: Art. 1. 1. I bovini, gli ovini, i caprini ed i suini presenti nelle aziende della provincia di Caserta nelle quali vi siano stati, a qualsiasi titolo, successivamente alla data del 1 febbraio 1993 o vi siano tuttora animali della specie bufalina, possono essere spostati solo per essere avviati alla macellazione ed alle seguenti condizioni: a) l'autorita' veterinaria dell'unita' sanitaria locale competente per territorio abbia autorizzato l'invio; b) siano stati correttamente identificati; c) siano inviati direttamente al macello su mezzi di trasporto piombati subito dopo il carico; d) siano tenuti e macellati separatamente da altri animali; e) siano loro asportati al momento della macellazione la testa ed il collo comprese le tonsille, parti che devono essere distrutte sotto il controllo del veterinario ufficiale. 2. E' altresi' consentito lo spostamento, ai soli fini della immediata macellazione, degli animali della specie bufalina nel rispetto delle condizioni fissate al comma 1.