IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria dell'8  febbraio  1954,
n. 320;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista  la  decisione  n. 93/687/CEE del 17 dicembre 1993 relativa a
misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia;
  Ritenuto necessario ed urgente modificare le disposizioni in vigore
per conformarsi alla decisione comunitaria emanata;
                            O r d i n a:
                               Art. 1.
  1. I bovini, gli ovini, i caprini ed i suini presenti nelle aziende
della provincia di Caserta nelle quali vi siano  stati,  a  qualsiasi
titolo,  successivamente  alla  data  del  1 febbraio 1993 o vi siano
tuttora animali della specie bufalina, possono essere  spostati  solo
per essere avviati alla macellazione ed alle seguenti condizioni:
    a)   l'autorita'   veterinaria   dell'unita'   sanitaria   locale
competente per territorio abbia autorizzato l'invio;
    b) siano stati correttamente identificati;
    c) siano inviati direttamente al macello su  mezzi  di  trasporto
piombati subito dopo il carico;
    d) siano tenuti e macellati separatamente da altri animali;
    e) siano loro asportati al momento della macellazione la testa ed
il  collo  comprese  le  tonsille,  parti che devono essere distrutte
sotto il controllo del veterinario ufficiale.
  2. E' altresi'  consentito  lo  spostamento,  ai  soli  fini  della
immediata  macellazione,  degli  animali  della  specie  bufalina nel
rispetto delle condizioni fissate al comma 1.