Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABC Sopren, con sede in Monselice (Padova) e unita' di Monselice (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 36 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 38 unita', per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABC Sopren, con sede in Monselice (Padova) e unita' di Monselice (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 36 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 38 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arca, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali per 68 dipendenti su un organico complessivo di 80 unita', per il periodo dal 14 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arca, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali per 68 dipendenti su un organico complessivo di 80 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barbarossa, con sede in Pontefelcino (Perugia) e unita' di Pontefelcino (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una media di 22,8 ore lavorative settimanali articolate su base mensile secondo le modalita' degli allegati verbale di accordo che formano parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 2 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barbarossa, con sede in Pontefelcino (Perugia) e unita' di Pontefelcino (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una media di 22,8 ore lavorative settimanali articolate su base mensile secondo le modalita' degli allegati verbale di accordo che formano parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bartoli & Tosi, con sede in Montevarchi (Arezzo) e unita' di Montevarchi (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 16 operai e a 32 ore medie settimanali per 2 impiegati, su un organico di 19 unita' con le modalita' specificate negli allegati prospetti facenti parte integrante dell'accordo sindacale, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bartoli & Tosi, con sede in Montevarchi (Arezzo) e unita' di Montevarchi (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 16 operai e a 32 ore medie settimanali per 2 impiegati, su un organico di 19 unita' con le modalita' specificate negli allegati prospetti facenti parte integrante dell'accordo sindacale, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bernini, con sede in Carate Brianza (Milano) e unita' di Carate Brianza (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 20 unita', a 30 ore medie settimanali nei confronti di 4 unita', il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 42 lavoratori, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bernini, con sede in Carate Brianza (Milano) e unita' di Carate Brianza (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 20 unita', a 30 ore medie settimanali nei confronti di 4 unita', il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 42 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Besana Materie Plastiche, con sede in Milano e unita' di Sulmona (Aquila), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 39 unita' (intero organico) sino al 31 gennaio 1993, a 20 ore settimanali per 36 unita' e a 32 ore settimanali per n. 3 unita' dal 1 febbraio 1993, per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 16 maggio 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 1993, n. 12852. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. BMA, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un massimo di 20 ore medie settimanali (non predeterminabile con esattezza per la particolare tipologia produttiva) nei confronti di 19 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 23 unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. BMA, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un massimo di 20 ore medie settimanali (non predeterminabile con esattezza per la particolare tipologia produttiva) nei confronti di 19 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 23 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottigelli & C., con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore medie settimanali nei confronti di 32 lavoratori ed a 36,55 ore medie settimanali nei confronti di un organico complessivo pari a 79 unita', per il periodo dal 12 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottigelli & C., con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore medie settimanali nei confronti di 32 lavoratori ed a 36,55 ore medie settimanali nei confronti di un organico complessivo pari a 79 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ciunga, con sede in Casale sul Sile (Treviso) e unita' di Casale sul Sile (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 4 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 42 lavoratori, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ciunga, con sede in Casale sul Sile (Treviso) e unita' di Casale sul Sile (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 4 unita' a fronte di un organico complessivo pari a 42 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 10 aprile 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confar Confezioni Aretine, con sede in Rigutino (Arezzo) e unita' di Rigutino e Terontola (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un orario medio settimanale ridotto in misura non superiore al 50% per l'intero organico aziendale costituito da 648 unita', per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confar Confezioni Aretine, con sede in Rigutino (Arezzo) e unita' di Rigutino e Terontola (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un orario medio settimanale ridotto in misura non superiore al 50% per l'intero organico aziendale costituito da 648 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Covalca Plastici, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 27 ore medie settimanali per 35 dipendenti costituenti la totalita' dell'organico, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Covalca Plastici, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 27 ore medie settimanali per 35 dipendenti costituenti la totalita' dell'organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Creazioni Boschi, con sede in Bologna e unita' di Castelmaggiore (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 105 lavoratori su un organico di 118 unita', da attuarsi con modalita' differenti nei singoli reparti e comunque secondo quanto previsto nell'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 3 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Creazioni Boschi, con sede in Bologna e unita' di Castelmaggiore (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 105 lavoratori su un organico di 118 unita', da attuarsi con modalita' differenti nei singoli reparti e comunque secondo quanto previsto nell'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decoritalia Leipold-Romer, con sede in Firenze e unita' di Calenzano (Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 38,30 ore a: 30,10 ore medie settimanali per 124 lavoratori su un organico di 138 unita', per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decoritalia Leipold-Romer, con sede in Firenze e unita' di Calenzano (Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 38,30 ore a: 30,10 ore medie settimanali per 124 lavoratori su un organico di 138 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Tongo Industria per l'Arredamento, con sede in Tegoleto (Arezzo) e unita' di Tegoleto (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un orario medio settimanale ridotto in misura non superiore al 50% secondo le modalita' specificate nell'allegato prospetto facente parte integrante dell'accordo per 140 lavoratori su un organico di 185 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 20 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dorlylia, con sede in Novellara (Reggio-Emilia) e unita' di Novellara (Reggio-Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali pari al 35,90% del normale orario stabilito dal CCNL, nei confronti di 21 lavoratori su un organico di 26 unita', le cui modalita' di svolgimento sono descritte nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dorlylia, con sede in Novellara (Reggio-Emilia) e unita' di Novellara (Reggio-Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali pari al 35,90% del normale orario stabilito dal CCNL, nei confronti di 21 lavoratori su un organico di 26 unita', le cui modalita' di svolgimento sono descritte nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonderie Cav. Cortiana Bortolo, con sede in S. Vito Leguzzano (Vicenza) e unita' di S. Vito Leguzzano (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore settimanali per 24 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 35 unita', per il periodo dal 14 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonderie Cav. Cortiana Bortolo, con sede in S. Vito Leguzzano (Vicenza) e unita' di S. Vito Leguzzano (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore settimanali per 24 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 35 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Municchi, con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali per 48 dipendenti ed a 35 ore medie settimanali per 13 dipendenti su un organico di 81 unita', secondo le modalita' specificate nell'allegato accordo facente parte integrante dell'accordo, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Municchi, con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali per 48 dipendenti ed a 35 ore medie settimanali per 13 dipendenti su un organico di 81 unita', secondo le modalita' specificate nell'allegato accordo facente parte integrante dell'accordo, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gazzotti dott. Paolo - Creazioni JEM, con sede in Preganziol (Treviso) e unita' di Preganziol (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 18 unita', da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 2 unita' e da 30 a 15 ore medie settimanali nei confronti di una unita' a fronte di un organico complessivo pari a 26 lavoratori, per il periodo dal 27 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gazzotti dott. Paolo - Creazioni JEM, con sede in Preganziol (Treviso) e unita' di Preganziol (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 18 unita', da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 2 unita' e da 30 a 15 ore medie settimanali nei confronti di una unita' a fronte di un organico complessivo pari a 26 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.C. Herion, con sede in Spilimbergo (Pordenone) e unita' di Spilimbergo (Pordenone), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 29,2 ore medie settimanali (14 settimane di riduzione di orario su l'arco di 12 mesi) per 30 lavoratori su un organico di 54 lavoratori secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 maggio 1992 al 24 aprile 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.C. Herion, con sede in Spilimbergo (Pordenone) e unita' di Spilimbergo (Pordenone), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 29,2 ore medie settimanali (14 settimane di riduzione di orario su l'arco di 12 mesi) per 36 lavoratori su un organico di 49, per il periodo dal 25 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.C. Herion, con sede in Spilimbergo (Pordenone) e unita' di Spilimbergo (Pordenone), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 29,2 ore medie settimanali (14 settimane di riduzione di orario su l'arco di 12 mesi) per 36 lavoratori su un organico di 49, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 aprile 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.E.A. Gruppo Europeo Abbigliamento, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unita' di Badia al Pino (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un orario medio settimanale ridotto in misura non superiore al 50% per 120 lavoratori su un organico di 240 unita', per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.E.A. Gruppo Europeo Abbigliamento, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unita' di Badia al Pino (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un orario medio settimanale ridotto in misura non superiore al 50% per 120 lavoratori su un organico di 240 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grazia Confezioni, con sede in Bastia Umbra (Perugia) e unita' di Bastia Umbra (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 8 ore giornaliere per 40 ore settimanali per i mesi di aprile-maggio-giugno-luglio, che per i mesi di agosto, novembre e dicembre saranno articolate su 15 giorni lavorativi come da verbali di accordo allegati che fanno parte del presente decreto, in favore di 22 dipendenti su 26 in organico, per il periodo dal 17 marzo 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A. Impresa Generale Appalti, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 13 dipendenti ed a 30 ore medie settimanali per 2 dipendenti su un organico di 27 unita', per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A. Impresa Generale Appalti, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 13 dipendenti ed a 30 ore medie settimanali per 2 dipendenti su un organico di 27 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Giuseppe Orsini, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 7 dipendenti con qualifica impiegatizia su un organico complessivo di 57 unita', per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Giuseppe Orsini, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 7 dipendenti con qualifica impiegatizia su un organico complessivo di 57 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Ing. Sparaco Spartaco, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,5 ore medie settimanali per 29 dipendenti con qualifica di impiegati tecnici e amministrativi su un organico complessivo di 172 unita', per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ippi, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 25 ore medie settimanali nei confronti di 18 lavoratori su un organico di 25 unita', da attuarsi secondo le modalita' previste dall'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ippi, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 25 ore medie settimanali nei confronti di 18 lavoratori su un organico di 25 unita', da attuarsi secondo le modalita' previste dall'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto Farmaco Biologico Ripari-Gero, con sede in Monteriggioni (Siena) e unita' di Monteriggioni (Siena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali con alternanza di settimane ad orario pieno e settimane a zero ore, per 16 lavoratori su un organico di 36 unita', per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto Farmaco Biologico Ripari-Gero, con sede in Monteriggioni (Siena) e unita' di Monteriggioni (Siena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali con alternanza di settimane ad orario pieno e settimane a zero ore, per 16 lavoratori su un organico di 36 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.T. Flygt, con sede in Cusago (Milano) e unita' di Cusago (Milano), uffici di Bari, uffici di Bergamo, uffici di Bologna, uffici di Cagliari, uffici di Catania, uffici di Cosenza, uffici di Firenze, uffici di Latina, uffici di Milano, uffici di Napoli, uffici di Padova, uffici di Palermo, uffici di Pesaro, uffici di Pescara, uffici di Pomezia (Roma), uffici di Roma, uffici di Torino, uffici di Udine, uffici di Verona, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 35 ore settimanali (sette ore giornaliere dal lunedi' al venerdi') nei confronti di 195 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 216 unita', per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14093 del 18 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Cabina, con sede in Bruino (Torino) e unita' di Bruino (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 9 dipendenti e da 40 a 26 ore medie settimanali per 7 dipendenti a fronte di un organico di 17 unita' cosi' come stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 14 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Cabina, con sede in Bruino (Torino) e unita' di Bruino (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 9 dipendenti e da 40 a 26 ore medie settimanali per 7 dipendenti a fronte di un organico di 17 unita' cosi' come stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lasi Lavorazione Sistemi, con sede in Brebbia (Varese) e unita' di Brebbia (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 12 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 71 unita', per il periodo dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lasi Lavorazione Sistemi, con sede in Brebbia (Varese) e unita' di Brebbia (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 12 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 71 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonori, con sede in Roma e unita' di Roma, via Silvestri, 215, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali per 16 lavoratori, di cui agli allegati elenchi, che formano parte integrante del presente decreto, inquadrati nel settore industria, a fronte di un organico complessivo pari a 50 dipendenti, per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonori, con sede in Roma e unita' di Roma, via Silvestri, 215, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali per 16 lavoratori, di cui agli allegati elenchi, che formano parte integrante del presente decreto, inquadrati nel settore industria, a fronte di un organico complessivo pari a 50 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lunilettronik, con sede in Fivizzano (Massa Carrara) e unita' di Fivizzano (Massa Carrara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore medie settimanali per 31 dipendenti su un organico complessivo di 33 unita', per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lunilettronik, con sede in Fivizzano (Massa Carrara) e unita' di Fivizzano (Massa Carrara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore medie settimanali per 31 dipendenti su un organico complessivo di 33 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 3 aprile 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Migliorati Giocattoli, con sede in Pavone Mella (Brescia) e unita' di Pavone Mella (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 57 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 74 unita', per il periodo dal 21 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Migliorati Giocattoli, con sede in Pavone Mella (Brescia) e unita' di Pavone Mella (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 57 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 74 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 20 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milena Confezioni, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unita' di Sansepolcro (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una riduzione media settimanale non superiore al 40%, secondo un nuovo schema di orario ridotto allegato che costituisce parte integrante del presente decreto nei confronti di 93 dipendenti con qualifica operaia su un organico di 116 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mortara Rangoni Europe, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e unita' di Casalecchio di Reno (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27,6 ore medie settimanali nei confronti di 13 lavoratori ed a 20 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 50 unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mortara Rangoni Europe, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e unita' di Casalecchio di Reno (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27,6 ore medie settimanali nei confronti di 13 lavoratori ed a 20 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 50 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morton International, con sede in Castronno (Varese) e unita' di Castronno (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 33 unita', per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morton International, con sede in Castronno (Varese) e unita' di Castronno (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 33 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. Manifattura Tessuti Milano, con sede in Milano e unita' di Rho (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 14 unita', a 26 ore medie settimanali nei confronti di 8 unita', a 32 ore medie settimanali nei confronti di 10 unita', da 34 a 20 ore medie settimanali nei confronti di 71 unita', da 50 a 29 ore medie settimanali nei confronti di 2 unita' e da 72 a 56 ore medie settimanali nei confronti di 1 unita', organico complessivo pari a 253 lavoratori, per il periodo dal 3 febbraio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.I., con sede in Monfalcone (Gorizia) e unita' di Monfalcone (Gorizia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 32 ore medie settimanali, ad esclusione delle giornate del 7 gennaio 1994 e 1 aprile 1994 in cui si avra' una sospensione totale delle prestazioni lavorative da parte delle maestranze, secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che e' parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di 28 dipendenti su un organico di 33 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 17 maggio 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.I.S.P., con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 38 ore medie settimanali per 14 dipendenti di cui 2, gia' in contratto di formazione, per i quali il trattamento decorre rispettivamente dal 14 novembre e dal 26 novembre 1993, date in cui si e' verificata la trasformazione del rapporto di lavoro, a tempo indeterminato su un organico di 16 unita', per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.I.S.P., con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 38 ore medie settimanali per 14 dipendenti di cui 2, gia' in contratto di formazione, per i quali il trattamento decorre rispettivamente dal 14 novembre e dal 26 novembre 1993, date in cui si e' verificata la trasformazione del rapporto di lavoro, a tempo indeterminato su un organico di 16 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama Unita' Mensa c/o Alumix, con sede in Milano e unita' di Portovesme (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore medie settimanali nei confronti di 39 lavoratori, costituenti l'intero organico, secondo le modalita' indicate nell'allegato verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 26 ottobre 1992 al 25 aprile 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piemmeti, con sede in Casale sul Sile (Treviso) e unita' di Casale sul Sile (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 49 unita', per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piemmeti, con sede in Casale sul Sile (Treviso) e unita' di Casale sul Sile (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 49 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 10 aprile 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rio, con sede in Piano di Coreglia (Lucca) e unita' di Piano di Coreglia (Lucca), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,5 ore settimanali per 17 dipendenti e a 15,7 ore medie settimanali per 2 dipendenti part-time su un organico di 21 unita', per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rio, con sede in Piano di Coreglia (Lucca) e unita' di Piano di Coreglia (Lucca), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,5 ore settimanali per 17 dipendenti e a 15,7 ore medie settimanali per 2 dipendenti part-time su un organico di 21 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rabbit Warren, con sede in Montegaldella (Vicenza) e unita' di Montegaldella (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore medie settimanali nei confronti di 20 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 22 unita', per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rabbit Warren, con sede in Montegaldella (Vicenza) e unita' di Montegaldella (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore medie settimanali nei confronti di 20 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 22 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sacal Societa' Alluminio Carisio, con sede in Carisio (Vercelli) e unita' di Carisio (Vercelli), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali in ragione di tre turni consecutivi di lavoro e tre turni consecutivi di inattivita' per 20 lavoratori; da 40 a 20 ore settimanali calcolate come medie dell'intero periodo di solidarieta' per 4 lavoratori; da 40 a 30 ore settimanali anche queste calcolate come medie dell'intero periodo per 26 lavoratori su un organico complessivo di 160 unita', per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sacal Societa' Alluminio Carisio, con sede in Carisio (Vercelli) e unita' di Carisio (Vercelli), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali in ragione di tre turni consecutivi di lavoro e tre turni consecutivi di inattivita' per 20 lavoratori; da 40 a 20 ore settimanali calcolate come medie dell'intero periodo di solidarieta' per 4 lavoratori; da 40 a 30 ore settimanali anche queste calcolate come medie dell'intero periodo per 26 lavoratori su un organico complessivo di 160 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 9 aprile 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savema, con sede in Pietrasanta (Lucca) e unita' di Pietrasanta (Lucca), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 29,25 ore medie settimanali per 69 dipendenti su un organico di 77 unita', per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savema, con sede in Pietrasanta (Lucca) e unita' di Pietrasanta (Lucca), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 29,25 ore medie settimanali per 69 dipendenti su un organico di 77 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc. Cooperativa Costruire, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 36 ore medie settimanali nei confronti di 5 unita', a 30 ore medie settimanali nei confronti di 3 unita', a 20 ore medie settimanali nei confronti di 12 unita', a 10 ore medie settimanali nei confronti di 2 unita' ed a 6 ore medie settimanali nei confronti di 1 unita' il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 64 lavoratori, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc. Cooperativa Costruire, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 36 ore medie settimanali nei confronti di 5 unita', a 30 ore medie settimanali nei confronti di 3 unita', a 20 ore medie settimanali nei confronti di 12 unita', a 10 ore medie settimanali nei confronti di 2 unita' ed a 6 ore medie settimanali nei confronti di 1 unita' il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 64 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc. Cooperativa Costruire, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e unita' di Gualtieri (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 1 unita', a 27 ore medie settimanali nei confronti di 7 unita', a 24 ore medie settimanali nei confronti di 3 unita', a 20 ore medie settimanali nei confronti di 13 unita', a 16 ore medie settimanali nei confronti di 1 unita', ed a 12 ore medie settimanali nei confronti di 5 unita', il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 99 unita', per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc. Cooperativa Costruire, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e unita' di Gualtieri (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 1 unita', a 27 ore medie settimanali nei confronti di 7 unita', a 24 ore medie settimanali nei confronti di 3 unita', a 20 ore medie settimanali nei confronti di 13 unita', a 16 ore medie settimanali nei confronti di 1 unita', ed a 12 ore medie settimanali nei confronti di 5 unita', il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 99 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sereno Variabile con sede in Scheggia (Perugia) e unita' di Scheggia (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 5 mesi annui effettivi articolati su 8 ore giornaliere e 40 settimanali nei mesi di giugno-luglio-agosto, 15 giorni tra settembre e ottobre e 15 giorni tra novembre-dicembre-gennaio di ciascun anno cosi' come risulta dall'accordo allegato che fa parte integrante del presente decreto in favore di 48 unita' su 50 in organico; per il periodo dall'8 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens con sede in Milano e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori, a 35 ore medie settimanali nei confronti di 3 lavoratori e da 20 a 17,50 ore medie settimanali nei confronti di 1 lavoratore part-time, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens con sede in Milano e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori, a 35 ore medie settimanali nei confronti di 3 lavoratori e da 20 a 17,50 ore medie settimanali nei confronti di 1 lavoratore part-time, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens con sede in Milano e unita' di Pescara, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali (6 ore al giorno per 5 giorni lavorativi) nei confronti di 2 lavoratori, a fronte di un organico pari a 14 unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens con sede in Milano e unita' di Pescara, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali (6 ore al giorno per 5 giorni lavorativi) nei confronti di 2 lavoratori, a fronte di un organico pari a 14 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.O.F. Servizi Ospedalieri Fiorentini con sede in Firenze e unita' di Firenze, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 4,79 ore medie settimanali su di un ciclo ripetitivo di 11 settimane cosi' come risulta dall'allegato prospetto facente parte integrante dell'accordo sindacale, per n. 23 dipendenti su un organico di 26 unita' del settore manutenzione e gestione termica e di condizionamento, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.O.F. Servizi Ospedalieri Fiorentini con sede in Firenze e unita' di Firenze, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 4,79 ore medie settimanali su di un ciclo ripetitivo di 11 settimane cosi' come risulta dall'allegato prospetto facente parte integrante dell'accordo sindacale, per n. 23 dipendenti su un organico di 26 unita' del settore manutenzione e gestione termica e di condizionamento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura di Pordenone con sede in Pordenone e unita' di Pordenone, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 32 ore medie settimanali nei confronti di 18 lavoratori; da 36 a 32 ore medie settimanali nei confronti di 64 lavoratori su un organico di 84, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 ottobre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tessitura Luigi Ortalli Laurent di F. Ortalli Laurent con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unita' di Baranzate di Bollate (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 38 lavoratori; da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 1 lavoratore part-time, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tessitura Luigi Ortalli Laurent di F. Ortalli Laurent con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unita' di Baranzate di Bollate (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 38 lavoratori; da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 1 lavoratore part-time, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnoelettrica con sede in Ciserano (Bergamo) e unita' di Ciserano (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 26 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dall'8 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnoelettrica con sede in Ciserano (Bergamo) e unita' di Ciserano (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 26 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Thesi Impianti con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 27 ore medie settimanali per 20 dipendenti su un organico di 43 unita', per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Thesi Impianti con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 27 ore medie settimanali per 20 dipendenti su un organico di 43 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trevi con sede in Cesena (Forli') e unita' di Cesena (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 50 lavoratori a decorrere dal 5 luglio 1993; a 28 ore medie settimanali nei confronti di 30 impiegati a decorrere dal 17 maggio 1993. I lavoratori interessati ammontano a 80 unita' su un organico di 426 unita', per il periodo dal 17 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13959 del 17 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trevi con sede in Cesena (Forli') e unita' di Cesena (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 50 lavoratori a decorrere dal 5 luglio 1993; a 28 ore medie settimanali nei confronti di 30 impiegati a decorrere dal 17 maggio 1993. I lavoratori interessati ammontano a 80 unita' su un organico di 426 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 29 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utensileria Meccanica G. Brambilla con sede in Milano e unita' di Campospinoso (Pavia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori ed a 13,8 ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 35 unita', per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utensileria Meccanica G. Brambilla con sede in Milano e unita' di Campospinoso (Pavia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori ed a 13,8 ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 35 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 9 aprile 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro con sede in Madone (Bergamo) e unita' di Madone (Bergamo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 21 ore settimanali nei confronti di 138 dipendenti, a 20 ore settimanali nei confronti di 8 impiegati e da 8 mesi lavorativi a 5 mesi lavorativi per 40 ore settimanali nei confronti di 39 lavoratori part-time, da 7 mesi lavorativi a 4 mesi lavorativi per 40 ore settimanali nei confronti di 38 lavor. part-time a fronte di un organico complessivo pari a 644 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.