Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABC  Sopren,
con  sede in Monselice (Padova) e unita' di Monselice (Padova), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 20 ore
medie settimanali nei confronti di  36  lavoratori  a  fronte  di  un
organico  complessivo pari a 38 unita', per il periodo dal 1 novembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 9 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABC  Sopren,
con  sede in Monselice (Padova) e unita' di Monselice (Padova), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 20 ore
medie settimanali nei confronti di  36  lavoratori  a  fronte  di  un
organico  complessivo  pari a 38 unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  9   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arca, con
sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma),  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a:  25  ore  medie
settimanali  per  68  dipendenti  su  un  organico  complessivo di 80
unita', per il periodo dal 14 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 9 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Arca,  con
sede  in  Pomezia  (Roma)  e unita' di Pomezia (Roma), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 25 ore medie
settimanali per 68  dipendenti  su  un  organico  complessivo  di  80
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Barbarossa,
con   sede   in  Pontefelcino  (Perugia)  e  unita'  di  Pontefelcino
(Perugia), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: una media di 22,8 ore  lavorative  settimanali  articolate  su
base  mensile  secondo le modalita' degli allegati verbale di accordo
che formano parte integrante del presente decreto, per il periodo dal
2 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barbarossa,
con  sede  in  Pontefelcino  (Perugia)  e  unita'   di   Pontefelcino
(Perugia),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  una  media  di 22,8 ore lavorative settimanali articolate su
base mensile secondo le modalita' degli allegati verbale  di  accordo
che formano parte integrante del presente decreto, per il periodo dal
1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Bartoli  &
Tosi,  con  sede  in  Montevarchi  (Arezzo)  e  unita' di Montevarchi
(Arezzo), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 20 ore medie settimanali per  16  operai  e  a  32  ore  medie
settimanali  per  2  impiegati,  su  un  organico di 19 unita' con le
modalita'  specificate  negli  allegati   prospetti   facenti   parte
integrante dell'accordo sindacale, per il periodo dal 1 dicembre 1993
al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bartoli &
Tosi, con sede  in  Montevarchi  (Arezzo)  e  unita'  di  Montevarchi
(Arezzo),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  20  ore  medie  settimanali  per  16 operai e a 32 ore medie
settimanali per 2 impiegati, su un  organico  di  19  unita'  con  le
modalita'   specificate   negli   allegati  prospetti  facenti  parte
integrante dell'accordo sindacale, per il periodo dal 1 gennaio  1994
al 31 maggio 1994.
   Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bernini, con
sede in Carate Brianza (Milano) e unita' di Carate Brianza  (Milano),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  20  unita',  a  30  ore medie
settimanali nei confronti di 4  unita',  il  tutto  a  fronte  di  un
organico  complessivo  pari  a  42  lavoratori,  per il periodo dal 1
dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 9 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bernini, con
sede  in Carate Brianza (Milano) e unita' di Carate Brianza (Milano),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore
medie settimanali  nei  confronti  di  20  unita',  a  30  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di  4  unita',  il  tutto a fronte di un
organico complessivo pari a 42  lavoratori,  per  il  periodo  dal  1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Besana
Materie  Plastiche,  con sede in Milano e unita' di Sulmona (Aquila),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore
settimanali nei confronti di 39 unita' (intero organico) sino  al  31
gennaio  1993,  a  20  ore  settimanali  per  36  unita'  e  a 32 ore
settimanali per n. 3 unita' dal 1 febbraio 1993, per il periodo dal 1
dicembre 1992 al 16 maggio 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 19 aprile 1993, n. 12852.
   Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  BMA,  con
sede  in  Bologna e unita' di Bologna, per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  un  massimo di 20 ore medie
settimanali (non predeterminabile con esattezza  per  la  particolare
tipologia  produttiva)  nei confronti di 19 lavoratori a fronte di un
organico complessivo pari a 23 unita', per il periodo dal  1  ottobre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. BMA, con
sede in Bologna e unita' di Bologna, per i quali e'  stato  stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  un  massimo  di  20  ore  medie
settimanali  (non  predeterminabile  con esattezza per la particolare
tipologia produttiva) nei confronti di 19 lavoratori a fronte  di  un
organico  complessivo  pari a 23 unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  9   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottigelli &
C.,  con  sede  in  Milano  e  unita' di Milano, per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore medie settimanali
nei  confronti  di 32 lavoratori ed a 36,55 ore medie settimanali nei
confronti di un organico complessivo pari a 79 unita', per il periodo
dal 12 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 9 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bottigelli &
C., con sede in Milano e unita' di  Milano,  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore medie settimanali
nei confronti di 32 lavoratori ed a 36,55 ore medie  settimanali  nei
confronti di un organico complessivo pari a 79 unita', per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ciunga,  con
sede  in  Casale  sul  Sile  (Treviso)  e  unita'  di Casale sul Sile
(Treviso), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 4 unita' a fronte di
un organico complessivo pari a 42 lavoratori, per il periodo  dall'11
ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ciunga, con
sede in Casale sul  Sile  (Treviso)  e  unita'  di  Casale  sul  Sile
(Treviso),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 4 unita' a fronte di
un  organico  complessivo  pari a 42 lavoratori, per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 10 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  9   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Confar
Confezioni Aretine,  con  sede  in  Rigutino  (Arezzo)  e  unita'  di
Rigutino  e  Terontola  (Arezzo),  per  i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  un orario medio settimanale
ridotto  in  misura  non  superiore  al  50%  per  l'intero  organico
aziendale  costituito  da  648 unita', per il periodo dall'11 ottobre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 9 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Confar
Confezioni  Aretine,  con  sede  in  Rigutino  (Arezzo)  e  unita' di
Rigutino e Terontola (Arezzo), per i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da  40  ore  a:  un  orario  medio  settimanale
ridotto  in  misura  non  superiore  al  50%  per  l'intero  organico
aziendale costituito da 648 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994
al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  9   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Covalca
Plastici, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma),  per
i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39  ore  a:  27  ore
medie   settimanali   per  35  dipendenti  costituenti  la  totalita'
dell'organico, per il periodo dal 18  ottobre  1993  al  31  dicembre
1993.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Covalca
Plastici, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma),  per
i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39  ore  a:  27  ore
medie   settimanali   per  35  dipendenti  costituenti  la  totalita'
dell'organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  9   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Creazioni
Boschi, con sede in Bologna e unita' di Castelmaggiore (Bologna), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 27 ore
medie settimanali nei confronti di 105 lavoratori su un  organico  di
118  unita', da attuarsi con modalita' differenti nei singoli reparti
e comunque secondo quanto previsto nell'allegato accordo che  diventa
parte  integrante  del  presente  provvedimento, per il periodo dal 3
novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 9 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Creazioni
Boschi, con sede in Bologna e unita' di Castelmaggiore (Bologna), per
i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  27  ore
medie  settimanali  nei confronti di 105 lavoratori su un organico di
118 unita', da attuarsi con modalita' differenti nei singoli  reparti
e  comunque secondo quanto previsto nell'allegato accordo che diventa
parte integrante del presente provvedimento, per  il  periodo  dal  1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Decoritalia
Leipold-Romer,  con  sede in Firenze e unita' di Calenzano (Firenze),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 38,30 ore a:
30,10 ore medie settimanali per 124 lavoratori su un organico di  138
unita', per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decoritalia
Leipold-Romer, con sede in Firenze e unita' di  Calenzano  (Firenze),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di  lavoro  da  38,30  ore  a:
30,10  ore medie settimanali per 124 lavoratori su un organico di 138
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 9 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Del  Tongo
Industria  per  l'Arredamento, con sede in Tegoleto (Arezzo) e unita'
di Tegoleto (Arezzo), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: un orario medio settimanale ridotto in misura non
superiore al  50%  secondo  le  modalita'  specificate  nell'allegato
prospetto facente parte integrante dell'accordo per 140 lavoratori su
un  organico  di  185 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 20
giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  9   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dorlylia,
con  sede  in  Novellara  (Reggio-Emilia)  e  unita'   di   Novellara
(Reggio-Emilia),   per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a:  25  ore medie settimanali pari al 35,90% del
normale orario stabilito dal CCNL, nei confronti di 21 lavoratori  su
un  organico  di  26  unita',  le  cui  modalita' di svolgimento sono
descritte nell'allegato accordo che fa parte integrante del  presente
provvedimento,  per  il  periodo  dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre
1993.
   Con decreto ministeriale 9 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Dorlylia,
con   sede   in  Novellara  (Reggio-Emilia)  e  unita'  di  Novellara
(Reggio-Emilia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un   contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 25 ore  medie  settimanali  pari  al  35,90%  del
normale  orario stabilito dal CCNL, nei confronti di 21 lavoratori su
un organico di 26  unita',  le  cui  modalita'  di  svolgimento  sono
descritte  nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente
provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 9 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Fonderie
Cav.  Cortiana  Bortolo,  con  sede  in S. Vito Leguzzano (Vicenza) e
unita' di S. Vito Leguzzano (Vicenza), per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  24  ore  settimanali per 24
lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 35 unita',  per
il periodo dal 14 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonderie
Cav. Cortiana Bortolo, con sede in  S.  Vito  Leguzzano  (Vicenza)  e
unita' di S. Vito Leguzzano (Vicenza), per i quali e' stato stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro  da  40  ore  a:  24  ore  settimanali  per  24
lavoratori  a fronte di un organico complessivo pari a 35 unita', per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  9   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. F.lli
Municchi, con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali
per  48 dipendenti ed a 35 ore medie settimanali per 13 dipendenti su
un  organico  di  81  unita',  secondo   le   modalita'   specificate
nell'allegato  accordo  facente parte integrante dell'accordo, per il
periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 9 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  F.lli
Municchi, con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, per i quali e' stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali
per 48 dipendenti ed a 35 ore medie settimanali per 13 dipendenti  su
un   organico   di   81  unita',  secondo  le  modalita'  specificate
nell'allegato accordo facente parte integrante dell'accordo,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  Gazzotti  dott.
Paolo  -  Creazioni JEM, con sede in Preganziol (Treviso) e unita' di
Preganziol (Treviso), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 20 ore medie  settimanali  nei  confronti  di  18
unita',  da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 2 unita' e
da 30 a 15 ore medie settimanali nei confronti di una unita' a fronte
di un organico complessivo pari a 26 lavoratori, per il  periodo  dal
27 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla Gazzotti dott.
Paolo - Creazioni JEM, con sede in Preganziol (Treviso) e  unita'  di
Preganziol  (Treviso),  per  i  quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a:  20 ore medie settimanali nei confronti di 18
unita', da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 2 unita'  e
da 30 a 15 ore medie settimanali nei confronti di una unita' a fronte
di un organico complessivo pari a 26 lavoratori, per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.C. Herion,
con  sede  in  Spilimbergo  (Pordenone)  e  unita'   di   Spilimbergo
(Pordenone),  per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  29,2  ore  medie  settimanali  (14 settimane di riduzione di
orario su l'arco di 12 mesi) per 30 lavoratori su un organico  di  54
lavoratori  secondo  le modalita' riportate nell'allegato accordo che
fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal  1
maggio 1992 al 24 aprile 1993.
   Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.C. Herion,
con  sede  in  Spilimbergo  (Pordenone)  e  unita'   di   Spilimbergo
(Pordenone),  per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  29,2  ore  medie  settimanali  (14 settimane di riduzione di
orario su l'arco di 12 mesi) per 36 lavoratori su un organico di  49,
per il periodo dal 25 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.C. Herion,
con   sede   in  Spilimbergo  (Pordenone)  e  unita'  di  Spilimbergo
(Pordenone), per i quali e' stato stipulato un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 29,2 ore medie  settimanali  (14  settimane  di  riduzione  di
orario  su l'arco di 12 mesi) per 36 lavoratori su un organico di 49,
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  9   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. G.E.A.
Gruppo Europeo Abbigliamento, con sede in Badia al  Pino  (Arezzo)  e
unita'  di  Badia al Pino (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  un orario medio settimanale
ridotto in misura non superiore al  50%  per  120  lavoratori  su  un
organico  di  240  unita',  per  il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 9 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  G.E.A.
Gruppo  Europeo  Abbigliamento,  con sede in Badia al Pino (Arezzo) e
unita' di Badia al Pino (Arezzo), per i quali e' stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da  40  ore  a:  un  orario  medio  settimanale
ridotto  in  misura  non  superiore  al  50% per 120 lavoratori su un
organico di 240 unita', per il periodo  dal  1  gennaio  1994  al  30
giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Grazia
Confezioni,  con  sede  in  Bastia Umbra (Perugia) e unita' di Bastia
Umbra  (Perugia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 8 ore giornaliere per 40 ore  settimanali  per  i
mesi  di  aprile-maggio-giugno-luglio,  che  per  i  mesi  di agosto,
novembre e dicembre saranno articolate su 15 giorni  lavorativi  come
da  verbali di accordo allegati che fanno parte del presente decreto,
in favore di 22 dipendenti su 26 in organico, per il periodo  dal  17
marzo 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  I.G.A.
Impresa  Generale  Appalti,  con sede in Roma e unita' di Roma, per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 20 ore
medie settimanali per 13 dipendenti ed a 30 ore medie settimanali per
2 dipendenti su un organico di  27  unita',  per  il  periodo  dal  1
novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. I.G.A.
Impresa Generale Appalti, con sede in Roma e unita' di  Roma,  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  20  ore
medie settimanali per 13 dipendenti ed a 30 ore medie settimanali per
2  dipendenti  su  un  organico  di  27  unita', per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  9   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa
Giuseppe Orsini, con sede in Roma e unita' di Roma, per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a:  20  ore  medie
settimanali  per  7  dipendenti  con  qualifica  impiegatizia  su  un
organico complessivo di 57 unita', per il periodo dal 1 novembre 1993
al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 9 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Impresa
Giuseppe  Orsini,  con  sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 20 ore medie
settimanali  per  7  dipendenti  con  qualifica  impiegatizia  su  un
organico  complessivo di 57 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994
al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  9   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Ing.
Sparaco  Spartaco,  con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40 ore a: 31,5 ore medie
settimanali per 29 dipendenti con qualifica di  impiegati  tecnici  e
amministrativi  su  un  organico  complessivo  di  172 unita', per il
periodo dal 3 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  9   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ippi, con
sede in Bologna e unita' di Bologna, per i quali e'  stato  stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 39 ore  a:  25  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di  18 lavoratori su un organico di 25 unita', da attuarsi
secondo le modalita' previste dall'allegato accordo che diventa parte
integrante  del presente provvedimento, per il periodo dal 2 novembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  9   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ippi, con
sede in Bologna e unita' di Bologna, per i quali e'  stato  stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 39 ore  a:  25  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di  18 lavoratori su un organico di 25 unita', da attuarsi
secondo le modalita' previste dall'allegato accordo che diventa parte
integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 2  novembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Istituto
Farmaco  Biologico  Ripari-Gero,  con sede in Monteriggioni (Siena) e
unita' di Monteriggioni (Siena), per i quali e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore  a:  20  ore  medie  settimanali  con
alternanza  di  settimane ad orario pieno e settimane a zero ore, per
16 lavoratori su un organico di 36  unita',  per  il  periodo  dal  1
novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto
Farmaco Biologico Ripari-Gero, con sede in  Monteriggioni  (Siena)  e
unita'  di  Monteriggioni  (Siena), per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 20 ore medie settimanali con
alternanza di settimane ad orario pieno e settimane a zero  ore,  per
16  lavoratori  su  un  organico  di  36 unita', per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  9   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. I.T.T.
Flygt, con sede in Cusago  (Milano)  e  unita'  di  Cusago  (Milano),
uffici  di  Bari,  uffici  di  Bergamo,  uffici di Bologna, uffici di
Cagliari, uffici di Catania, uffici di Cosenza,  uffici  di  Firenze,
uffici  di  Latina,  uffici  di  Milano,  uffici di Napoli, uffici di
Padova, uffici di Palermo,  uffici  di  Pesaro,  uffici  di  Pescara,
uffici di Pomezia (Roma), uffici di Roma, uffici di Torino, uffici di
Udine,  uffici di Verona, per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  39  ore  a: 35 ore settimanali (sette ore giornaliere dal
lunedi' al venerdi') nei confronti di 195 lavoratori a fronte  di  un
organico  complessivo  pari a 216 unita', per il periodo dal 1 luglio
1993 al 31 dicembre 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 14093 del 18 gennaio 1994.
     Con   decreto   ministeriale   9  maggio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  La  Cabina,
con  sede in Bruino (Torino) e unita' di Bruino (Torino), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a:  20  ore  medie
settimanali per 9 dipendenti e da 40 a 26 ore medie settimanali per 7
dipendenti  a fronte di un organico di 17 unita' cosi' come stabilito
nell'unito verbale di accordo che costituisce  parte  integrante  del
presente  provvedimento,  per  il  periodo  dal 14 ottobre 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 9 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  La  Cabina,
con  sede in Bruino (Torino) e unita' di Bruino (Torino), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a:  20  ore  medie
settimanali per 9 dipendenti e da 40 a 26 ore medie settimanali per 7
dipendenti  a fronte di un organico di 17 unita' cosi' come stabilito
nell'unito verbale di accordo che costituisce  parte  integrante  del
presente  provvedimento,  per  il  periodo  dal  1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  9   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Lasi
Lavorazione Sistemi, con sede in Brebbia (Varese) e unita' di Brebbia
(Varese), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  12  lavoratori  a
fronte  di  un  organico complessivo pari a 71 unita', per il periodo
dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 9 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Lasi
Lavorazione Sistemi, con sede in Brebbia (Varese) e unita' di Brebbia
(Varese),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  20  ore  medie  settimanali nei confronti di 12 lavoratori a
fronte di un organico complessivo pari a 71 unita',  per  il  periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonori, con
sede in Roma e unita' di Roma, via Silvestri, 215,  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28  ore  settimanali
per  16  lavoratori,  di cui agli allegati elenchi, che formano parte
integrante del presente decreto, inquadrati nel settore industria,  a
fronte  di  un  organico  complessivo  pari  a  50 dipendenti, per il
periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 9 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonori, con
sede in Roma e unita' di Roma, via Silvestri, 215,  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28  ore  settimanali
per  16  lavoratori,  di cui agli allegati elenchi, che formano parte
integrante del presente decreto, inquadrati nel settore industria,  a
fronte  di  un  organico  complessivo  pari  a  50 dipendenti, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  9   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Lunilettronik, con sede in Fivizzano  (Massa  Carrara)  e  unita'  di
Fivizzano  (Massa  Carrara),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da 40 ore a: 26 ore medie settimanali per 31
dipendenti su un organico complessivo di 33 unita',  per  il  periodo
dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Lunilettronik, con sede in Fivizzano  (Massa  Carrara)  e  unita'  di
Fivizzano  (Massa  Carrara),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da 40 ore a: 26 ore medie settimanali per 31
dipendenti su un organico complessivo di 33 unita',  per  il  periodo
dal 1 gennaio 1994 al 3 aprile 1994.
   Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Migliorati
Giocattoli,  con  sede  in  Pavone Mella (Brescia) e unita' di Pavone
Mella  (Brescia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 24 ore medie  settimanali  nei  confronti  di  57
lavoratori  a fronte di un organico complessivo pari a 74 unita', per
il periodo dal 21 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 9 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Migliorati
Giocattoli,  con  sede  in  Pavone Mella (Brescia) e unita' di Pavone
Mella  (Brescia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 24 ore medie  settimanali  nei  confronti  di  57
lavoratori  a fronte di un organico complessivo pari a 74 unita', per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 20 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 9 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Milena
Confezioni,  con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unita' di Sansepolcro
(Arezzo), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: una riduzione media settimanale non superiore al 40%,  secondo
un  nuovo  schema  di  orario  ridotto allegato che costituisce parte
integrante del presente decreto nei confronti di  93  dipendenti  con
qualifica  operaia su un organico di 116 unita', per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  9   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mortara
Rangoni Europe, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e unita' di
Casalecchio di Reno (Bologna), per i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27,6  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di  13  lavoratori  ed  a  20  ore  medie  settimanali nei
confronti di 4 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari  a
50 unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mortara
Rangoni Europe, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e unita' di
Casalecchio di Reno (Bologna), per i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27,6  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di  13  lavoratori  ed  a  20  ore  medie  settimanali nei
confronti di 4 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari  a
50 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Morton
International, con sede in Castronno (Varese) e unita'  di  Castronno
(Varese),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  20  ore  medie  settimanali  nei confronti di 6 lavoratori a
fronte di un organico complessivo pari a 33 unita',  per  il  periodo
dal 13 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Morton
International, con sede in Castronno (Varese) e unita'  di  Castronno
(Varese),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  20  ore  medie  settimanali  nei confronti di 6 lavoratori a
fronte di un organico complessivo pari a 33 unita',  per  il  periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. M.T.M.
Manifattura Tessuti Milano, con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Rho
(Milano),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 14 unita', a 26 ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  8  unita',  a  32  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di  10  unita',  da  34  a  20 ore medie
settimanali nei confronti  di  71  unita',  da  50  a  29  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di  2  unita'  e  da  72  a 56 ore medie
settimanali nei confronti di 1 unita', organico  complessivo  pari  a
253 lavoratori, per il periodo dal 3 febbraio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.I., con
sede in Monfalcone (Gorizia) e unita' di Monfalcone (Gorizia), per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  32  ore
medie  settimanali, ad esclusione delle giornate del 7 gennaio 1994 e
1  aprile  1994  in  cui  si  avra'  una  sospensione  totale   delle
prestazioni   lavorative   da  parte  delle  maestranze,  secondo  le
modalita' riportate nell'allegato accordo che e' parte integrante del
presente provvedimento, nei confronti di 28 dipendenti su un organico
di 33 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 17 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  9   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.I.S.P.,
con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: 38 ore medie  settimanali  per  14
dipendenti  di cui 2, gia' in contratto di formazione, per i quali il
trattamento decorre rispettivamente dal 14 novembre e dal 26 novembre
1993, date in cui si e' verificata la trasformazione del rapporto  di
lavoro,  a  tempo  indeterminato  su un organico di 16 unita', per il
periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 9 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  O.M.I.S.P.,
con  sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da 40 ore a: 38 ore medie settimanali per 14
dipendenti di cui 2, gia' in contratto di formazione, per i quali  il
trattamento decorre rispettivamente dal 14 novembre e dal 26 novembre
1993,  date in cui si e' verificata la trasformazione del rapporto di
lavoro, a tempo indeterminato su un organico di  16  unita',  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama Unita'
Mensa  c/o  Alumix,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Portovesme
(Cagliari),  per  i  quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  35  ore  medie  settimanali  nei confronti di 39 lavoratori,
costituenti  l'intero  organico,  secondo   le   modalita'   indicate
nell'allegato verbale di accordo che costituisce parte integrante del
presente  provvedimento,  per  il  periodo  dal 26 ottobre 1992 al 25
aprile 1993.
   Con  decreto  ministeriale  9   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piemmeti,
con sede in Casale sul Sile (Treviso) e unita'  di  Casale  sul  Sile
(Treviso),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  20  ore  medie  settimanali  nei confronti di 5 lavoratori a
fronte di un organico complessivo pari a 49 unita',  per  il  periodo
dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piemmeti,
con sede in Casale sul Sile (Treviso) e unita'  di  Casale  sul  Sile
(Treviso),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  20  ore  medie  settimanali  nei confronti di 5 lavoratori a
fronte di un organico complessivo pari a 49 unita',  per  il  periodo
dal 1 gennaio 1994 al 10 aprile 1994.
   Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Rio,  con
sede  in  Piano  di  Coreglia  (Lucca)  e unita' di Piano di Coreglia
(Lucca), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 31,5 ore settimanali per 17 dipendenti  e  a  15,7  ore  medie
settimanali  per  2 dipendenti part-time su un organico di 21 unita',
per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 9 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Rio,  con
sede  in  Piano  di  Coreglia  (Lucca)  e unita' di Piano di Coreglia
(Lucca), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 31,5 ore settimanali per 17 dipendenti  e  a  15,7  ore  medie
settimanali  per  2 dipendenti part-time su un organico di 21 unita',
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  9   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Rabbit
Warren, con sede in Montegaldella (Vicenza) e unita' di Montegaldella
(Vicenza), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 26 ore medie settimanali nei  confronti  di  20  lavoratori  a
fronte  di  un  organico complessivo pari a 22 unita', per il periodo
dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 9 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Rabbit
Warren, con sede in Montegaldella (Vicenza) e unita' di Montegaldella
(Vicenza),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  26  ore  medie  settimanali nei confronti di 20 lavoratori a
fronte di un organico complessivo pari a 22 unita',  per  il  periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Sacal
Societa'  Alluminio  Carisio, con sede in Carisio (Vercelli) e unita'
di Carisio (Vercelli), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali in ragione di tre  turni
consecutivi  di  lavoro e tre turni consecutivi di inattivita' per 20
lavoratori;  da  40  a  20  ore  settimanali  calcolate  come   medie
dell'intero  periodo di solidarieta' per 4 lavoratori; da 40 a 30 ore
settimanali anche queste calcolate come medie dell'intero periodo per
26 lavoratori su un  organico  complessivo  di  160  unita',  per  il
periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Sacal
Societa' Alluminio Carisio, con sede in Carisio (Vercelli)  e  unita'
di  Carisio  (Vercelli),  per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da 40 ore a: 20 ore medie settimanali in ragione di tre turni
consecutivi di lavoro e tre turni consecutivi di inattivita'  per  20
lavoratori;   da  40  a  20  ore  settimanali  calcolate  come  medie
dell'intero periodo di solidarieta' per 4 lavoratori; da 40 a 30  ore
settimanali anche queste calcolate come medie dell'intero periodo per
26  lavoratori  su  un  organico  complessivo  di  160 unita', per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 9 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  9   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savema, con
sede in Pietrasanta (Lucca) e unita' di Pietrasanta  (Lucca),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 29,25  ore
medie  settimanali per 69 dipendenti su un organico di 77 unita', per
il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 9 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savema,  con
sede  in  Pietrasanta  (Lucca) e unita' di Pietrasanta (Lucca), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 29,25 ore
medie settimanali per 69 dipendenti su un organico di 77 unita',  per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.  a  r.l.  Soc.
Cooperativa Costruire, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e unita'
di  Milano,  per  i  quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  36 ore medie settimanali nei confronti di 5 unita', a 30 ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  3  unita',  a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di 12 unita', a 10 ore medie settimanali
nei confronti di 2 unita' ed a 6 ore medie settimanali nei  confronti
di  1  unita'  il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 64
lavoratori, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc.
Cooperativa Costruire, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e unita'
di Milano, per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 36 ore medie settimanali nei confronti di 5 unita', a  30  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  3  unita',  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di 12 unita', a 10  ore  medie  settimanali
nei  confronti di 2 unita' ed a 6 ore medie settimanali nei confronti
di 1 unita' il tutto a fronte di un organico complessivo  pari  a  64
lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.  a  r.l.  Soc.
Cooperativa Costruire, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e unita'
di  Gualtieri  (Reggio  Emilia),  per  i  quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 30 ore medie settimanali nei
confronti di 1 unita', a 27 ore medie settimanali nei confronti di  7
unita',  a  24  ore medie settimanali nei confronti di 3 unita', a 20
ore medie settimanali nei confronti di 13  unita',  a  16  ore  medie
settimanali  nei confronti di 1 unita', ed a 12 ore medie settimanali
nei confronti  di  5  unita',  il  tutto  a  fronte  di  un  organico
complessivo  pari  a 99 unita', per il periodo dal 1 novembre 1993 al
31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 9 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.  a  r.l.  Soc.
Cooperativa Costruire, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia) e unita'
di  Gualtieri  (Reggio  Emilia),  per  i  quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 30 ore medie settimanali nei
confronti di 1 unita', a 27 ore medie settimanali nei confronti di  7
unita',  a  24  ore medie settimanali nei confronti di 3 unita', a 20
ore medie settimanali nei confronti di 13  unita',  a  16  ore  medie
settimanali  nei confronti di 1 unita', ed a 12 ore medie settimanali
nei confronti  di  5  unita',  il  tutto  a  fronte  di  un  organico
complessivo pari a 99 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Sereno
Variabile  con  sede  in  Scheggia  (Perugia)  e  unita'  di Scheggia
(Perugia), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 5 mesi annui effettivi articolati su 8 ore  giornaliere  e  40
settimanali nei mesi di giugno-luglio-agosto, 15 giorni tra settembre
e  ottobre  e 15 giorni tra novembre-dicembre-gennaio di ciascun anno
cosi' come risulta dall'accordo allegato che fa parte integrante  del
presente  decreto  in  favore  di 48 unita' su 50 in organico; per il
periodo dall'8 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  9   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens con
sede in Milano e unita' di Roma, per i quali e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore  a:  30  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di  2 lavoratori, a 35 ore medie settimanali nei confronti
di 3 lavoratori e da 20 a 17,50 ore medie settimanali  nei  confronti
di  1 lavoratore part-time, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 9 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens  con
sede  in  Milano  e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 30 ore medie settimanali nei
confronti di 2 lavoratori, a 35 ore medie settimanali  nei  confronti
di  3  lavoratori e da 20 a 17,50 ore medie settimanali nei confronti
di 1 lavoratore part-time, per il periodo dal 1 gennaio  1994  al  30
giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens  con
sede in Milano e unita' di Pescara, per i quali e' stato stipulato un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali (6 ore al
giorno per 5 giorni lavorativi) nei  confronti  di  2  lavoratori,  a
fronte  di un organico pari a 14 unita', per il periodo dal 1 ottobre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 9 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens  con
sede in Milano e unita' di Pescara, per i quali e' stato stipulato un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali (6 ore al
giorno per 5 giorni lavorativi) nei  confronti  di  2  lavoratori,  a
fronte  di un organico pari a 14 unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  S.O.F.
Servizi  Ospedalieri  Fiorentini  con  sede  in  Firenze  e unita' di
Firenze, per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 4,79 ore medie settimanali su di un  ciclo  ripetitivo  di  11
settimane  cosi'  come  risulta dall'allegato prospetto facente parte
integrante  dell'accordo  sindacale,  per  n.  23  dipendenti  su  un
organico  di  26 unita' del settore manutenzione e gestione termica e
di condizionamento, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre
1993.
   Con decreto ministeriale 9 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  S.O.F.
Servizi  Ospedalieri  Fiorentini  con  sede  in  Firenze  e unita' di
Firenze, per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 4,79 ore medie settimanali su di un  ciclo  ripetitivo  di  11
settimane  cosi'  come  risulta dall'allegato prospetto facente parte
integrante  dell'accordo  sindacale,  per  n.  23  dipendenti  su  un
organico  di  26 unita' del settore manutenzione e gestione termica e
di condizionamento, per il periodo dal 1 gennaio 1994  al  30  giugno
1994.
   Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura di
Pordenone con sede in Pordenone e unita' di Pordenone, per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 32 ore medie
settimanali nei confronti di 18 lavoratori; da  36  a  32  ore  medie
settimanali  nei confronti di 64 lavoratori su un organico di 84, per
il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 ottobre 1993.
   Con decreto ministeriale 9 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  ditta  Tessitura
Luigi  Ortalli Laurent di F. Ortalli Laurent con sede in Baranzate di
Bollate (Milano) e unita' di Baranzate di  Bollate  (Milano),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  20  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  38 lavoratori; da 20 a 10 ore
medie settimanali nei confronti di 1  lavoratore  part-time,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tessitura
Luigi Ortalli Laurent di F. Ortalli Laurent con sede in Baranzate  di
Bollate  (Milano)  e  unita'  di Baranzate di Bollate (Milano), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 20 ore
medie settimanali nei confronti di 38 lavoratori;  da  20  a  10  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di 1 lavoratore part-time, per il
periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  9   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Tecnoelettrica con sede in Ciserano (Bergamo) e  unita'  di  Ciserano
(Bergamo),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  30  ore  medie  settimanali  nei  confronti di 26 lavoratori
costituenti  l'intero  organico  aziendale,  per  il  periodo  dall'8
settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Tecnoelettrica con sede in Ciserano (Bergamo) e  unita'  di  Ciserano
(Bergamo),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  30  ore  medie  settimanali  nei  confronti di 26 lavoratori
costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  9   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Thesi
Impianti con sede in Roma e unita' di Roma,  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 27 ore medie settimanali
per 20 dipendenti su un organico di 43 unita', per il periodo  dal  1
novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Thesi
Impianti con sede in Roma e unita' di Roma,  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 27 ore medie settimanali
per 20 dipendenti su un organico di 43 unita', per il periodo  dal  1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   9   maggio   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trevi con
sede in Cesena (Forli') e unita' di Cesena (Forli'), per i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a:  28  ore  medie
settimanali  nei  confronti di 50 lavoratori a decorrere dal 5 luglio
1993; a 28 ore medie settimanali nei  confronti  di  30  impiegati  a
decorrere dal 17 maggio 1993. I lavoratori interessati ammontano a 80
unita'  su  un  organico  di 426 unita', per il periodo dal 17 maggio
1993 al 31 dicembre 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 13959 del 17 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trevi con
sede in Cesena (Forli') e unita' di Cesena (Forli'), per i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a:  28  ore  medie
settimanali  nei  confronti di 50 lavoratori a decorrere dal 5 luglio
1993; a 28 ore medie settimanali nei  confronti  di  30  impiegati  a
decorrere dal 17 maggio 1993. I lavoratori interessati ammontano a 80
unita'  su  un  organico  di 426 unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 29 gennaio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  9   maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utensileria
Meccanica G. Brambilla con sede in Milano e  unita'  di  Campospinoso
(Pavia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  28  ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori ed a
13,8 ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori il tutto  a
fronte  di  un  organico complessivo pari a 35 unita', per il periodo
dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 9 maggio  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Utensileria
Meccanica  G.  Brambilla  con sede in Milano e unita' di Campospinoso
(Pavia), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 5  lavoratori  ed  a
13,8  ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori il tutto a
fronte di un organico complessivo pari a 35 unita',  per  il  periodo
dal 1 gennaio 1994 al 9 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro con
sede in Madone (Bergamo) e unita' di Madone (Bergamo), per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 21  ore  settimanali
nei  confronti  di 138 dipendenti, a 20 ore settimanali nei confronti
di 8 impiegati e da 8 mesi lavorativi a 5 mesi lavorativi per 40  ore
settimanali  nei  confronti  di  39  lavoratori  part-time, da 7 mesi
lavorativi a 4 mesi lavorativi per 40 ore settimanali  nei  confronti
di 38 lavor. part-time a fronte di un organico complessivo pari a 644
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.