Alle  direzioni  regionali   delle
                                  entrate
                                  Alle direzioni delle entrate per le
                                  province   autonome  di  Bolzano  e
                                  Trento
                                  Ai centri di servizio
                                  Agli  uffici   distrettuali   delle
                                  imposte dirette
                                  Ai Ministeri
                                  Alla   Ragioneria   generale  dello
                                  Stato
                                  Alle  direzioni   provinciali   del
                                  Tesoro
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
                                  All'Istituto    nazionale     della
                                  previdenza sociale
                                  Ai centri autorizzati di assistenza
                                  fiscale
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Alle   ragionerie   centrali    dei
                                  Ministeri
                                  Alle ragionerie provinciali dello
                                    Stato
                                  Al    Servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
                                  Al       consorzio        nazionale
                                  concessionari
                             PARTE PRIMA
                 ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA
1. SOGGETTI CHE PRESTANO L'ASSISTENZA FISCALE.
  L'art.  78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dispone
che i possessori  di  redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati,
indicati  agli  articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo
unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli  obblighi  di
dichiarazione  anche  presentando  apposita dichiarazione dei redditi
(mod. 730) ai soggetti che hanno erogato i redditi stessi.
  I  soggetti  obbligati  a  prestare  l'assistenza   fiscale   sono,
pertanto,  sia  i  sostituti d'imposta di cui all'art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  sia  le
amministrazioni   di   cui  all'art.  29  dello  stesso  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 600
e cioe':
    a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi
dell'art. 51 del T.U.I.R.;
    b) le persone fisiche che esercitano imprese agricole;
    c) le persone fisiche che esercitano arti e professioni ai  sensi
dell'art. 49 del T.U.I.R.;
    d)  le  societa'  di persone e le associazioni senza personalita'
giuridica costituite fra persone fisiche  per  l'esercizio  in  forma
associata di arti e professioni di cui all'art. 5 del T.U.I.R.;
    e) gli enti e le societa' indicati nell'art. 87 del T.U.I.R.;
    f)   le   amministrazioni   dello   Stato,  comprese  quelle  con
ordinamento autonomo;
    g) le amministrazioni della Camera dei  deputati,  del  Senato  e
della Corte costituzionale.
  Tuttavia i sostituti d'imposta che hanno alle proprie dipendenze un
numero  di  lavoratori fino alle 100 unita', hanno la facolta' di non
prestare l'assistenza fiscale.
  Ai fini della determinazione del numero di dipendenti bisogna  fare
riferimento  al  numero  totale  di lavoratori, compresi i lavoratori
stagionali e quelli part-time, esistenti alla data  del  31  dicembre
1993.
  I  sostituti d'imposta obbligati a prestare assistenza e quelli che
la prestano facoltativamente, sono tenuti a fornire  l'assistenza  ai
lavoratori  dipendenti  che,  presentando  il  modello  730-6,  hanno
espresso l'intendimento di fruire dell'assistenza fiscale del proprio
datore di lavoro o ente pensionistico.
  Il decreto-legge 28 febbraio 1994, n.  138,  ha  previsto,  per  il
Ministero  della  pubblica  istruzione,  la  facolta' di non svolgere
l'assistenza  fiscale  per   il   1994;   in   considerazione   della
molteplicita'   dei   centri   di  imputazione  della  spesa  per  le
retribuzioni dei dipendenti della pubblica istruzione, la  previsione
di  esonero si intende riferita agli organi propri di detto Ministero
(provveditorati agli studi) e alle scuole statali di  ogni  ordine  e
grado.
  Resta  pero'  fermo,  come  per  tutti  gli  altri casi di esonero,
l'obbligo di effettuare le  operazioni  di  conguaglio  relativamente
all'assistenza  fiscale che i dipendenti del Ministero della pubblica
istruzione abbiano richiesto ad un C.A.A.F.
  L'assistenza fiscale e' prestata nei confronti dei:
   lavoratori dipendenti e pensionati possessori dei redditi  di  cui
all'art.   46   del  T.U.I.R.  e  possessori  dei  redditi  a  questi
equiparati;
   lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi,
agricole e di prima trasformazione  dei  prodotti  agricoli  e  della
piccola  pesca  possessori  dei  redditi di cui all'art. 47, comma 1,
lettera a), del T.U.I.R.;
   sacerdoti possessori dei redditi di  cui  all'art.  47,  comma  1,
lettera d), del T.U.I.R.
  Non   possono   fruire  dell'assistenza  i  possessori  di  redditi
derivanti  da  lavoro   dipendente   prestato   all'estero   in   via
continuativa  e  come  oggetto esclusivo del rapporto, cio' in quanto
detti redditi sono esclusi dalla base imponibile dell'IRPEF ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, lettera c), del T.U.I.R.
  Nei   riguardi   dei   percettori   di   trattamenti  pensionistici
l'assistenza fiscale  e'  prestata  dai  soggetti  che  erogano  tali
trattamenti, ivi compresi quelli diversi dagli enti pensionistici.
  Nei  confronti  dei  percettori  dei  redditi  di  cui all'art. 47,
lettera  d),  del   T.U.I.R.   l'assistenza   fiscale   e'   prestata
dall'Istituto  centrale  per  il  sostentamento  del  clero, il quale
effettua le ritenute su detti redditi ai  sensi  dell'art.  25  della
legge 20 maggio 1985, n. 222.
  Possono richiedere l'assistenza fiscale al proprio datore di lavoro
anche  i  soggetti  che hanno instaurato il rapporto di lavoro con il
sostituto  d'imposta  nel  corso  dell'anno  cui  si   riferisce   la
dichiarazione  dei  redditi  ovvero  nei  mesi di gennaio, febbraio e
marzo dell'anno successivo.
  Per quanto concerne i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro
a tempo determinato per periodo inferiore all'anno l'assistenza  puo'
essere  prestata soltanto se il rapporto di lavoro riguarda almeno il
periodo compreso tra il mese di marzo e quello  di  luglio  dell'anno
successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.
  In  via  generale  non  possono  ottenere  l'assistenza  fiscale  i
lavoratori dipendenti i quali non hanno, nell'arco di  tempo  che  va
dal  mese di marzo a quello di luglio, uno stesso sostituto d'imposta
che sia in grado di gestire le varie fasi dell'assistenza e che possa
eseguire alle scadenze previste i  conseguenti  conguagli  d'imposta,
operando  sulla  retribuzione  corrisposta  nel  mese  dl  giugno  ed
all'occorrenza su quella corrisposta nel mese di luglio.
2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSISTENZA FISCALE.
  I soggetti individuati  nel  paragrafo  precedente  sono  tenuti  a
prestare  l'assistenza  fiscale nei riguardi degli interessati che ne
abbiano fatto richiesta entro il 15 gennaio  1994,  ovvero,  se  tale
giorno  non  era  lavorativo per l'azienda o l'ente al quale e' stata
richiesta l'assistenza, entro il primo giorno lavorativo successivo.
  La richiesta di assistenza  va  effettuata  mediante  una  apposita
comunicazione  dalla  quale  devono  risultare  i  dati contenuti nel
modello 730-6 approvato con il decreto del Ministro delle finanze del
13 dicembre 1993. La comunicazione puo' contenere  anche  altri  dati
necessari ai fini della programmazione dell'assistenza.
  Sono  esonerati  dall'onere  della  comunicazione  i soggetti per i
quali   il   rapporto   con   il   sostituto   d'imposta   s'instaura
successivamente alla data del 15 gennaio.
  Il sostituto d'imposta deve rilasciare ricevuta delle comunicazioni
modello 730-6 a lui pervenute.
  Il  sostituto  e'  esonerato  dall'obbligo di assistenza qualora le
predette comunicazioni gli siano state consegnate  ovvero  gli  siano
comunque  pervenute successivamente alla data del 15 gennaio, ovvero,
se tale giorno non era lavorativo per l'azienda o l'ente al quale  e'
stata  richiesta  l'assistenza,  oltre  il  primo  giorno  lavorativo
successivo.
  E'  previsto  che  entro  la  stessa  data,  coloro  che  intendono
avvalersi  dell'assistenza  di  un  Centro  autorizzato di assistenza
fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati ne diano comunicazione
al sostituto di imposta; se il lavoratore dipendente non ha prodotto,
entro i termini stabiliti, la predetta comunicazione, il sostituto e'
comunque tenuto all'effettuazione del  conguaglio  sulla  scorta  dei
dati comunicati dal C.A.A.F. al quale il dipendente si e' rivolto.
  La   comunicazione   di   volersi   avvalere  di  un  C.A.A.F.  per
l'assistenza  fiscale  non  e'   necessaria   nei   confronti   delle
amministrazioni dello Stato e degli enti che erogano pensioni.
  Il  sostituto  d'imposta, nell'esecuzione delle varie operazioni di
assistenza, puo' anche avvalersi dell'opera di  professionisti  o  di
imprese  esterne  alla  propria organizzazione. In tali ipotesi resta
comunque ferma la responsabilita' del sostituto d'imposta conseguente
all'assistenza prestata.
  Il  sostituto  d'imposta  e'  esonerato  dall'obbligo di assistenza
fiscale, qualora abbia costituito un C.A.A.F.  di  cui  all'art.  78,
comma  20, della legge n. 413/1991. In questo caso e' il C.A.A.F. che
assume la responsabilita' dell'assistenza fiscale prestata.
  Ai sensi di quanto disposto dal comma  13-bis  dell'art.  78  della
citata   legge   n.   413   del  1991,  e  successive  modificazioni,
l'assistenza fiscale, alla quale il sostituto d'imposta e' obbligato,
puo' essere prestata anche mediante apposita convenzione da stipulare
fra il  medesimo  sostituto  e  uno  o  piu'  centri  autorizzati  di
assistenza   fiscale   per  le  imprese  costituiti  da  associazioni
sindacali  di  categoria  tra  imprenditori  presenti  nel  Consiglio
nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  e  da  quelle alle quali e'
riconosciuta la rilevanza nazionale con apposito decreto del Ministro
delle finanze in relazione al numero degli iscritti ed al  territorio
in cui svolgono la loro attivita'.
  Dette  convenzioni  possono  inoltre  essere stipulate con i Centri
autorizzati  di  assistenza  fiscale  per  lavoratori  dipendenti   e
pensionati,  promossi  dalle  associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori ovvero  dalle  associazioni  di  soli  pensionati,  come
chiarito  con circolare n. 5, prot. IV-7-029/94, del 25 gennaio 1994,
del Dipartimento delle entrate, nonche' con quelli costituiti da  uno
o piu' sostituti d'imposta.
  E'  esclusa,  invece, per i sostituti d'imposta, la possibilita' di
stipulare convenzioni con i C.A.A.F. costituiti dalle  organizzazioni
sindacali   dei   lavoratori  dipendenti  e  pensionati  anche  quali
promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio  1947,  n.
804, secondo le modifiche apportate dall'art. 6, comma 1, lettera f),
del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, al comma 13-bis dell'art.
78 della legge n. 413/1991.
  Entro  il  31  marzo  1994  i  soggetti che hanno richiesto, con il
modello 730-6, l'assistenza  fiscale  al  proprio  datore  di  lavoro
devono presentare le dichiarazioni modello 730/94.
  Stante  la  necessita' di assicurare uniformita' di trattamento nei
rapporti di assistenza fra datori di lavoro e lavoratori che  l'hanno
richiesta,  la  consegna  del  modello  730 deve avvenire entro il 31
marzo anche nelle ipotesi  di  stipula  delle  apposite  convenzioni,
intese  a  far svolgere dal C.A.A.F. tutte le operazioni dl controllo
formale delle dichiarazioni e di liquidazione della relativa imposta,
del contributo al Servizio  sanitario  nazionale  e  degli  eventuali
acconti.
  Detto  termine  deve  essere  osservato  anche  quando  il C.A.A.F.
convenzionato  provvede  alla  raccolta   delle   dichiarazioni   non
direttamente ma per il tramite del datore di lavoro.
  Non si ritiene invece che il termine del 31 marzo vada osservato in
caso  di  avvenuta costituzione di un C.A.A.F. da parte del datore di
lavoro, in quanto in tale ipotesi la norma consente originariamente a
costui di sottrarsi agli obblighi di assistenza,  salvo  il  caso  di
raccolta  delle  dichiarazioni  effettuata  dal  datore di lavoro per
conto del C.A.A.F.: anche in questa ipotesi, infatti, rimane fermo il
termine del 31 marzo.
  Se, invece, il lavoratore dipendente richiede l'assistenza  fiscale
ad   un   C.A.A.F./dipendenti   e  pensionati  da  lui  autonomamente
prescelto,  l'art.  14,  comma   4,   del   regolamento   concernente
l'assistenza  fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 1992, n.
395, sostituito dall'art. 5, comma 2, lettera m), del decreto-legge 4
febbraio 1994, n. 90, stabilisce  che  il  modello  730  deve  essere
presentato entro il 30 aprile 1994, sempreche' sia ancora in corso il
rapporto  di  lavoro dipendente con il sostituto d'imposta che dovra'
provvedere alle operazioni di conguaglio.
  Qualora il sostituto d'imposta abbia stipulato convenzioni con  uno
o  piu' C.A.A.F., e' opportuno che ne dia comunicazione ai lavoratori
dipendenti che hanno chiesto l'assistenza fiscale  in  quanto  questi
ultimi  devono  indicare  nel  quadro  C del modello 730 anche i dati
relativi ai redditi erogati dal sostituto stesso.
  Ovviamente  tale  incombenza   sussiste   per   l'assistito   anche
nell'ipotesi che il C.A.A.F. convenzionato effettui la raccolta delle
dichiarazioni per il tramite del sostituto.
  Per  tutte  le  operazioni  relative all'assistenza fiscale oggetto
delle predette convenzioni, la responsabilita' e' assunta interamente
dal Centro autorizzato di assistenza fiscale convenzionato il  quale,
ai  sensi  dell'art.  78  della  legge  n. 413 del 1991, e successive
modificazioni, deve eseguire le operazioni previste dal comma 21  del
medesimo  art.  78,  e dall'art. 15 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 395/1992, e successive modificazioni.
  Ai sostituti d'imposta che hanno stipulato convenzioni  non  spetta
il  compenso di cui al comma 16 del precitato art. 78. Detto compenso
spetta al C.A.A.F. convenzionato ai sensi del  successivo  comma  22,
anche se le operazioni di raccolta e restituzione delle dichiarazioni
sono effettuate per il tramite del sostituto d'imposta convenzionato.
  Resta  comunque  fermo  per  tutti  i sostituti d'imposta, compresi
quelli che si avvalgono della facolta'  di  non  prestare  assistenza
fiscale  per  avere  alle  proprie dipendenze un numero di lavoratori
sino a 100, l'obbligo di tenere conto,  ai  fini  del  conguaglio  da
effettuare  in  sede  di  ritenuta d'acconto, del risultato contabile
della liquidazione delle  dichiarazioni  dei  redditi,  modello  730,
presentate  autonomamente  dai  lavoratori dipendenti e pensionati al
Centro  autorizzato  di  assistenza  fiscale   da   loro   prescelto,
indipendentemente dal fatto che abbiano o meno presentato a suo tempo
il modello 730-6.
  Lo stesso obbligo di effettuazione dei conguagli sussiste anche per
i  sostituti  d'imposta  che hanno costituito un C.A.A.F. o che hanno
stipulato le apposite convenzioni previste dall'art.  78,  comma  13-
bis, della legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni.
  Tutte  le  operazioni  dell'assistenza fiscale devono essere svolte
secondo le modalita' previste dal titolo I del regolamento  approvato
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  395 del 1992, e
successive modificazioni e integrazioni.
  Per l'assistenza fiscale prestata ai propri  dipendenti  spetta  ai
sostituti d'imposta il compenso di cui al comma 16 dell'art. 78 della
legge  n.  413/1991, unificato nella misura unitaria di L. 20.000 per
ogni dichiarazione presentata. Il  compenso  e'  erogato  secondo  le
modalita'  previste  dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395. Il suddetto  compenso  non
costituisce   corrispettivo  agli  effetti  dell'imposta  sul  valore
aggiunto ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge 4  febbraio
1994, n. 90.
  Nel caso in cui il sostituto non abbia ancora percepito il compenso
per  l'assistenza  fiscale  prestata  nel  1993, potra' percepirlo in
occasione dei versamenti delle ritenute da  effettuare  nei  mesi  di
aprile, maggio e giugno 1994.
  I  sostituti  d'imposta  con  un  numero  di  lavoratori dipendenti
inferiore alle venti unita' che hanno presentato la dichiarazione  di
sostituto   d'imposta,  modello  770,  su  supporto  magnetico  hanno
diritto, oltre al compenso unificato di L. 20.000,  ad  un  ulteriore
compenso  di  L.  5.000  per  ogni  dipendente  a  cui hanno prestato
assistenza fiscale;  resta  infatti  ferma  anche  dopo  la  modifica
apportata  al  comma  16  dell'art.  78  della  legge n. 413/1991, la
maggiorazione di L. 5.000 per i soli sostituti d'imposta che ai sensi
del comma 15, dello stesso articolo, non sono obbligati a  presentare
la dichiarazione dei redditi modello 770 su supporto magnetico.
  Per  il  lavoratore  dipendente  o  pensionato l'assistenza fiscale
prevista dall'art. 78 della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  e'
gratuita,  sia  che la stessa sia prestata direttamente dal datore di
lavoro sia che venga prestata in regime di convenzione.
2.1. Certificazione dei redditi e delle ritenute effettuate a  titolo
di acconto.
  I  certificati  dei sostituti d'imposta relativi ai redditi erogati
nell'anno 1993 ed assoggettati a ritenuta d'acconto  ai  fini  IRPEF,
compresi  i certificati relativi ai redditi di lavoro dipendente o di
pensione (modelli 101, 201 e  102),  devono  essere  rilasciati  agli
interessati entro il mese di febbraio 1994.
  Ai sensi dell'art. 7-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  600/1973,  introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 4
febbraio 1994, n. 90, la sottoscrizione dei predetti certificati puo'
essere effettuata anche mediante sistemi di  elaborazione  automatica
se   la   dichiarazione  di  sostituto  d'imposta,  modello  770,  e'
presentata su supporto magnetico.
  I sostituti d'imposta che, nell'anno 1994, per motivi organizzativi
non sono stati in grado di rilasciare, entro il mese di  febbraio,  i
certificati  modelli  101  e  201,  relativi  ai  redditi  di  lavoro
dipendente, hanno la facolta' di rilasciarli entro il 20 del mese  di
aprile;  in  tal  caso pero' devono aver provveduto a consegnare agli
interessati, entro il 28 febbraio 1994, una comunicazione  anticipata
contenente   gli   elementi   necessari   alla   compilazione   delle
dichiarazioni dei redditi modello 730. Tale comunicazione anticipata,
da rilasciare a  tutti  i  lavoratori  dipendenti  e  pensionati,  va
redatta secondo le indicazioni riportate nei decreti ministeriali del
7  dicembre  1993  di  approvazione  dei suddetti modelli, pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1993, n. 292.
  Come  previsto   per   le   certificazioni,   anche   le   predette
comunicazioni  anticipate  possono essere sottoscritte con sistemi di
elaborazione automatica da  parte  dei  soggetti  che  presentano  la
dichiarazione  di  sostituto  d'imposta,  modello  770,  su  supporto
magnetico.
2.2. Ricezione delle apposite dichiarazioni dei redditi (mod. 730).
 I  lavoratori  dipendenti  possono  adempiere   agli   obblighi   di
dichiarazione  presentando,  entro  il  mese di marzo dell'anno 1994,
l'apposita dichiarazione redatta  su  stampato  conforme  al  modello
730/94  approvato  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze del 13
dicembre 1993, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale del 15 dicembre 1993, n. 293.
  I  modelli  730/94  e  le  buste contenenti i modelli 730-1 possono
essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali, gli  uffici
delle  ex  intendenze  di  finanza  e gli uffici postali con sede nei
comuni capoluogo di regione.
  L'Amministrazione finanziaria ha provveduto ad inviare direttamente
in tempo utile per  la  sua  presentazione,  compatibilmente  con  le
esigenze  di  elaborazione  della  anagrafe  tributaria,  ad un certo
numero di lavoratori dipendenti e di pensionati,  il  modello  730/94
parzialmente   precompilato  con  i  dati  desunti  dalla  precedente
dichiarazione.
  La dichiarazione dei redditi mod. 730/94 e la busta, contenente  la
scheda, mod. 730-1, per la scelta della destinazione dell'8 per mille
dell'IRPEF,  devono  essere  consegnate al soggetto a cui si richiede
l'assistenza.
  Qualora il contribuente abbia in  corso  piu'  rapporti  di  lavoro
dipendente  e/o di pensione deve richiedere l'assistenza al sostituto
d'imposta o all'ente pensionistico che eroga  la  retribuzione  o  la
pensione di importo maggiore.
  Il  sostituto  che riceve la dichiarazione, anche se non richiesto,
deve rilasciare apposita ricevuta contenente  gli  elementi  indicati
nel  modello  730-2, approvato con decreto del Ministro delle finanze
del 13 dicembre 1993.
  In base all'art. 62, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.
331,  convertito con legge 29 ottobre 1993, n. 427, la raccolta delle
dichiarazioni  modello  730  puo'  essere  effettuata  dal   C.A.A.F.
convenzionato  o  da  quello costituito dal sostituto d'imposta anche
per il tramite del sostituto  stesso.  In  questo  caso  la  ricevuta
modello   730-2   e'   sottoscritta  dal  sostituto  d'imposta  quale
incaricato della raccolta.
  Prima di  rilasciare  la  ricevuta,  modello  730-2,  il  sostituto
d'imposta  verifichera'  che  la  dichiarazione  sia sottoscritta dal
contribuente e  che  sia  sempre  accompagnata  dalla  busta  atta  a
contenere   unicamente   il   modello  730-1.  Detta  busta,  che  in
conformita' al citato decreto di approvazione del modello  730,  deve
essere  nel  formato  di  centimetri  11 x 23, va consegnata chiusa e
siglata sui lembi di chiusura.
  Le dichiarazioni non sottoscritte e non accompagnate  dalle  buste,
contenenti il modello 730-1, non possono essere accettate.
2.3. Prospetto di liquidazione della dichiarazione.
  Il   sostituto   d'imposta  che  presta  l'assistenza,  dopo  avere
integrato i redditi esposti dall'assistito con  i  dati  relativi  ai
redditi  da  lui  stesso  erogati  ed  aver eseguito le operazioni di
controllo formale e di liquidazione dei  modelli  730  apportando  le
eventuali  conseguenti  correzioni,  deve consegnare all'interessato,
entro il termine del 15  maggio,  in  unico  esemplare,  copia  della
dichiarazione   emendata,   corredata   del   relativo  prospetto  di
liquidazione modello 730-3.
  Si  richiama  l'attenzione  dei  sostituti  sulla   necessita'   di
osservare  scrupolosamente  il predetto termine del 15 maggio al fine
di  consentire  all'assistito  il  riscontro  dei   dati   reddituali
contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione, nonche' di
valutare   la  propria  posizione  tributaria  anche  ai  fini  della
presentazione  di  una  eventuale  dichiarazione   integrativa   come
previsto  dall'art.  2,  comma  8,  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 395/1992.
  Nella  redazione   del   prospetto   di   liquidazione,   ai   fini
dell'indicazione  degli  acconti  il  sostituto d'imposta deve tenere
conto  di  eventuali  minori  importi  che  il  contribuente  intende
versare.  Pertanto  se  l'assistito ritiene di dover corrispondere un
minore  importo  per  l'acconto  dell'IRPEF  e/o  del  contributo  al
Servizio  sanitario  nazionale  deve  comunicare,  sotto  la  propria
responsabilita', al datore di  lavoro  o  all'ente  pensionistico,  i
rispettivi  minori acconti utilizzando l'apposito spazio previsto nel
modello 730. Se, invece,  non  intende  effettuare  alcun  versamento
l'assistito  dovra'  barrare  le  apposite  caselle  del  rigo F4 del
modello 730.
  La ripartizione fra primo e secondo acconto  sara'  effettuata  dal
datore  di  lavoro  (o  dal  C.A.A.F.)  ed  indicata sul prospetto di
liquidazione modello 730-3.
  Il lavoratore dipendente puo'  comunque  richiedere,  entro  il  30
settembre   1994,  con  apposita  comunicazione  diretta  al  proprio
sostituto d'imposta, la riduzione della rata di acconto da versare  a
novembre,  perche'  il  sostituto  stesso  ne tenga conto ai fini del
conseguente conguaglio da effettuare sulla  retribuzione  corrisposta
nel mese di novembre.
  Anche  nei  casi  di assistenza fiscale prestata dal C.A.A.F. detta
comunicazione va presentata al datore di lavoro.
  Il  prospetto  di  liquidazione,  nel  quale  sono   analiticamente
indicate   le   operazioni  di  determinazione  dell'imposta  dovuta,
dell'eventuale contributo  al  Servizio  sanitario  nazionale  e  dei
relativi  acconti  che  dovranno  essere  oggetto di conguaglio, deve
essere sottoscritto dal sostituto. La  sottoscrizione  puo'  avvenire
anche  mediante  sistemi  di  elaborazione  automatica  da  parte dei
soggetti che presentano  le  dichiarazioni  di  sostituto  d'imposta,
modello 770, su supporto magnetico.
2.4.   Effettuazione   del  conguaglio  relativo  all'imposta  ed  al
contributo al Servizio sanitario nazionale risultanti  dal  prospetto
di liquidazione.
  L'art.  3,  comma  5, del decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 1992, n. 395, modificato dall'art. 5, comma 2,  lettere  da
e)  a  j)  del  decreto-legge  4  febbraio  1994,  n. 90, dispone che
l'importo dell'imposta e del contributo risultante dal  prospetto  di
liquidazione, modello 730-3, eventualmente aumentato delle prime rate
di  acconto  e  nei casi di assistenza prestata da un C.A.A.F. quello
risultante dal modello 730-4,  e'  trattenuto  dalla  retribuzione  o
dalla rata di pensione erogata nel mese di giugno.
  L'importo dell'imposta e del relativo acconto e' versato unitamente
alle  ritenute  d'acconto  relative  allo  stesso  mese. Pertanto, il
sostituto  d'imposta,  nello  stesso  termine  di  versamento   delle
ritenute, dovra' versare l'IRPEF trattenuta al dipendente utilizzando
l'apposito   codice   tributo   stabilito   per   i   versamenti   al
concessionario della riscossione. Per  i  versamenti  effettuati  dai
soggetti  indicati  nell'art.  29  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973  alle  sezioni  di  tesoreria  provinciale
dello  Stato,  invece  del  codice  tributo,  dovra'  essere indicato
l'apposito capitolo.
  L'importo  del  contributo  al  Servizio  sanitario nazionale e del
relativo  acconto  dovra'  essere   trattenuto   dalla   retribuzione
corrisposta   nel   mese   di   giugno   e   versato   alla   regione
territorialmente competente nei termini e con le  modalita'  previste
per  tutte le contribuzioni per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale relative alle retribuzioni erogate utilizzando  il  modello
DM/10/S.
  Nel  caso in cui la retribuzione o rata di pensione corrisposta nel
mese di giugno risulti insufficiente per il pagamento dell'IRPEF, del
contributo al Servizio sanitario nazionale e dei relativi acconti, la
parte residua e' trattenuta dalla retribuzione erogata nel successivo
mese di luglio.
  Ove si verifichi incapienza anche  nella  retribuzione  corrisposta
nel  mese di luglio, si procedera' al recupero delle somme occorrenti
per i pagamenti mediante trattenuta da effettuarsi sulle retribuzioni
dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta. Per il  differito
pagamento,  si applica, sulle somme trattenute nel mese di luglio per
incapienza della retribuzione corrisposta nel mese di  giugno  e  per
ulteriore  incapienza  nei  mesi  successivi,  l'interesse in ragione
dell'1 per cento mensile, trattenuto anch'esso sulla  retribuzione  e
versato in aggiunta alle somme cui afferisce.
  Tale  interesse non deve essere oggetto di autonoma indicazione nei
modelli  di  versamento,  ma  va  riportato  unitamente  all'imposta;
pertanto,  lo  spazio  dei  modelli  riservato  all'indicazione degli
interessi va utilizzato dal sostituto d'imposta solo nell'ipotesi  di
ritardato versamento dell'imposta stessa.
  Dalla  retribuzione  o  rata  di  pensione  del mese di novembre e'
trattenuto l'importo dell'unica  o  della  seconda  rata  di  acconto
relativo all'IRPEF e/o al contributo al Servizio sanitario nazionale.
Nell'ipotesi   in   cui   tale  retribuzione  risulti  insufficiente,
l'importo residuo sara'  trattenuto  sulla  retribuzione  o  rata  di
pensione   del   mese   di  dicembre,  applicando  su  detto  importo
l'interesse dell'1 per cento.
  Se al termine del periodo d'imposta  il  sostituto  non  ha  potuto
trattenere  l'intero importo dell'imposta, del contributo al Servizio
sanitario nazionale  e  degli  acconti,  dovuto  dal  dipendente  per
insufficienza delle retribuzioni o delle rate di pensione erogate nei
vari periodi di paga, la parte residua e il relativo interesse dell'1
per   cento   mensile   dovranno   essere   versati  direttamente  al
concessionario della riscossione, a cura del lavoratore dipendente  o
pensionato  nel  mese  di  gennaio,  con  le modalita' previste per i
versamenti delle imposte  e  del  contributo  al  Servizio  sanitario
nazionale  risultanti  dalle  dichiarazioni dei redditi delle persone
fisiche Mod. 740 ex art. 3, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 395/1992, e successive modificazioni.
  A tal fine il sostituto d'imposta comunica al lavoratore dipendente
gli  importi,  che  devono  essere  ancora  versati  direttamente  da
quest'ultimo, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3.
  Nel  caso  in  cui  dal prospetto di liquidazione risultino somme a
credito  dell'assistito  per  IRPEF,  il  relativo   rimborso   sara'
effettuato  unicamente  mediante  una  corrispondente riduzione delle
ritenute  d'acconto  relative  ai  redditi   di   lavoro   dipendente
corrisposti  al  dichiarante  nel  mese di giugno. Ove tale ammontare
risulti insufficiente,  il  rimborso  avverra'  utilizzando  l'intero
importo  delle  ritenute  operate  dallo stesso sostituto sui redditi
corrisposti a tutti i dipendenti nello stesso mese di giugno.
  Qualora   risulti   insufficiente   anche   il  predetto  ammontare
complessivo delle ritenute, il sostituto rimborsera' agli interessati
l'importo residuo utilizzando le analoghe ritenute d'acconto  operate
nei   mesi   successivi  dello  stesso  periodo  d'imposta,  fino  ad
esaurimento dei rimborsi medesimi.
  In presenza di una pluralita' di aventi diritto, i rimborsi avranno
cadenza mensile sulla base di una  percentuale  uguale  per  tutti  i
dipendenti  assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale
delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di  tutti  i
dipendenti (compresi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di
conguaglio)  e  l'ammontare  complessivo  del  credito da rimborsare;
l'importo globale delle ritenute  da  operare  nel  singolo  mese  e'
calcolato  al  netto  dei  compensi  di  cui agli articoli 6 e 18 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1992.
  Le somme per contributo al Servizio  sanitario  nazionale  che  dal
prospetto  di  liquidazione,  Mod.  730-3,  risultano a credito, sono
rimborsate utilizzando gli importi dei contributi riscossi a  seguito
della  liquidazione  dei  modelli  730  nell'ambito  di  spettanza di
ciascuna regione.
  Se l'ammontare complessivo  dei  predetti  contributi  non  dovesse
risultare sufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti
a  credito,  il  datore  di  lavoro  rimborsera'  gli importi residui
utilizzando i contributi al Servizio sanititario  nazionale  relativi
alle retribuzioni dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta,
di spettanza della regione interessata.
  Se  al  termine  del  periodo  d'imposta il sostituto non ha ancora
avuto  la  possibilita'   di   rimborsare   per   intero   l'importo,
dell'imposta  e/o del contributo al Servizio sanitario nazionale, per
la mancata disponibilita' di ritenute e di contributi  relativi  alle
retribuzioni  da  destinare  ai  rispettivi rimborsi, si asterra' dal
continuare  ad  effettuare  i  conseguenti  rimborsi  e  comunichera'
all'interessato  gli importi residui al quale lo stesso ha diritto ex
art. 3, comma 5, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
395/1992, e successive modificazioni.
  Tali   importi   potranno  essere  fatti  valere  dal  contribuente
computandoli,  partitamente,  in  diminuzione  dell'imposta   e   del
contributo nella successiva dichiarazione.
  A  tal  fine  il  sostituto  comunica  al lavoratore dipendente gli
importi, che potranno essere riportati in diminuzione, utilizzando le
stesse voci contenute nel modello 730-3.
  Il debito o il credito d'importo inferiore a L.  20.000  risultante
dalla   liquidazione   ed  esposto  nel  modello  730-3  e'  comunque
trattenuto dalle retribuzioni o rimborsato.
2.5.  Modalita'  di  rettifica  di  eventuali  errori  commessi   dal
sostituto d'imposta nel prospetto di liquidazione.
  Qualora   successivamente  all'effettuazione  delle  operazioni  di
conguaglio sulla retribuzione o rata di pensione erogata nel mese  di
giugno  vengano riscontrati errori nei dati indicati nel prospetto di
liquidazione  modello  730-3,  gli  stessi  devono  essere   corretti
rideterminando  gli  importi  a  debito  o  a credito per il soggetto
interessato.  A  seguito  delle   predette   rideterminazioni   sara'
elaborato  un  nuovo  modello  730-3,  sul quale sara' riportata, nel
riquadro "messaggi",  la  seguente  dicitura:  "il  presente  modello
sostituisce  quello  precedentemente elaborato". Qualora la rettifica
effettuata riguardi anche  il  modello  730  base,  dovra'  parimenti
essere  rettificata la copia del modello di dichiarazione, che andra'
consegnata all'assistito insieme al nuovo prospetto  di  liquidazione
prima dell'effettuazione del conguaglio a rettifica.
  Il  sostituto  effettuera' il conguaglio a rettifica nel successivo
mese di luglio.
  In tale ipotesi si applica, a carico del  sostituto  d'imposta,  la
soprattassa   del  3  per  cento  sulle  maggiori  somme  dovute  dal
contribuente; non e' dovuto l'interesse dell'1 per cento.
  La soprattassa per le maggiori somme dovute va versata, utilizzando
l'apposito codice tributo, nei termini  previsti  per  il  versamento
delle somme alle quali si riferisce.
2.6. Casi particolari.
  Nei  casi  in  cui,  prima  dell'effettuazione  delle operazioni di
conguaglio, intervenga la cessazione del rapporto di  lavoro  con  il
sostituto  d'imposta  che  ha  ricevuto  il  modello  730,  lo stesso
comunica  al  dichiarante  gli  importi  dovuti  (saldo  ed  acconti)
risultanti  dalle  operazioni  di  liquidazione,  che dovranno essere
direttamente versati  dall'interessato  secondo  le  modalita'  ed  i
termini  ordinariamente  previsti  per  i  versamenti  relativi  alla
dichiarazione  dei  redditi  modello  740;  ove  tali  termini  siano
scaduti,  il versamento dovra' essere effettuato unicamente presso il
concessionario per la riscossione  utilizzando  gli  appositi  codici
tributo.
  Se, invece, nei cennati casi di interruzione del rapporto di lavoro
dovessero  risultare somme a credito, il lavoratore dipendente potra'
computarle in diminuzione dell'acconto e/o dell'imposta dovuta per la
successiva dichiarazione.
  In  entrambi  i  casi  il  sostituto  d'imposta  dovra'  rilasciare
apposita  comunicazione  contenente  gli  importi che dovranno essere
versati o  che  risultano  a  credito,  utilizzando  le  stesse  voci
contenute nel modello 730-3.
  Le   stesse  modalita'  vanno  osservate  per  quanto  riguarda  il
versamento (o il rimborso) del contributo per il  Servizio  sanitario
nazionale.
  In  tutte le ipotesi sopra citate la dichiarazione risulta comunque
validamente presentata a tutti gli effetti.
  Qualora  si  verifichi  passaggio  di  dipendenti,  nel  corso  del
medesimo  periodo d'imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza
interruzione del rapporto di lavoro, il  nuovo  datore  di  lavoro  -
obbligato a svolgere la funzione di sostituto d'imposta tenendo conto
dell'operato  del  precedente  datore  di  lavoro  -  e'  tenuto alla
prosecuzione delle operazioni di assistenza fiscale.
  Nel caso, invece, di  passaggio  di  lavoratori  dipendenti  da  un
datore  di  lavoro  ad  un  altro  di cui al comma 7 dell'art. 23 del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  600  del  1973,  come
sostituito  dall'art.  1,  comma  5, lettera m), del decreto-legge n.
90/1994, il nuovo datore di lavoro tiene conto di quanto operato  dal
precedente   ai   soli   fini   della  effettuazione  delle  ritenute
dell'IRPEF, del relativo conguaglio di fine anno e della  conseguente
certificazione  e  non  assume  in relazione a quanto sopra precisato
alcun obbligo di  prosecuzione  dell'assistenza  iniziata  dall'altro
soggetto.
                             PARTE SECONDA
                ADEMPIMENTI DEI CENTRI AUTORIZZATI DI
                  ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI
                DIPENDENTI E PENSIONATI (C.A.A.F./DIP.).
1. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSISTENZA FISCALE.
  I   Centri   autorizzati   di  assistenza  fiscale  per  lavoratori
dipendenti e pensionati  hanno  l'obbligo  di  prestare  l'assistenza
fiscale  prevista dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991, a tutti i
lavoratori dipendenti e pensionati che si trovano nella condizione di
presentare il modello 730 ed individuati nella parte prima  al  punto
1.
  I  lavoratori dipendenti e pensionati possono presentare il modello
730 ai C.A.A.F. anche se non hanno comunicato, entro  il  15  gennaio
1994,  al  datore  di  lavoro di volersi avvalere dell'assistenza del
C.A.A.F./dip (modello 730-6).
  Il lavoratore dipendente o pensionato puo' rivolgersi ad una  delle
varie strutture decentrate presenti sul territorio, la cui ubicazione
sara'  pubblicizzata  da  parte  dei  C.A.A.F.  interessati  mediante
opportune  iniziative  intese  a  facilitare  l'individuazione  delle
proprie strutture.
  Al  fine  altresi'  di favorire la correntezza e la trasparenza dei
rapporti con gli utenti i C.A.A.F. medesimi provvederanno ad  esporre
nei  locali  adibiti  all'assistenza  fotocopia  del provvedimento di
autorizzazione   ministeriale   all'esercizio    dell'attivita'    di
assistenza fiscale.
  Per  l'assistenza fiscale prestata spetta ai C.A.A.F. il compenso a
carico del bilancio dello Stato di cui all'art. 78, comma  22,  della
legge 30 dicembre 1991, n. 413. Pertanto per i rapporti intercorrenti
fra  il  C.A.A.F.  ed  i  soggetti  che  presentano  il  modello  730
integralmente compilato nulla e' dovuto a carico di questi ultimi.
  Nei confronti dei C.A.A.F. di cui alle lettere a) e b) del comma  1
dell'art.  78 della legge n. 413/1991, quando svolgono le funzioni di
assistenza a seguito della stipula con i  sostituti  d'imposta  delle
convenzioni  di  cui  al  comma  13-bis  del  citato art. 78, trovano
applicazione le disposizioni dei commi  da  21  a  24,  dello  stesso
articolo.
  L'assistenza  fiscale  deve  essere  svolta  secondo  le  modalita'
previste dal regolamento approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica  4  settembre  1992, n. 395, e successive modificazioni ed
integrazioni.
  Vengono qui di seguito forniti chiarimenti in ordine a  particolari
questioni  riguardanti gli adempimenti da effettuare nelle varie fasi
della procedura di  assistenza  prestata  dai  C.A.A.F.,  diversi  da
quelli  che  hanno  gia'  formato  oggetto di esame nella parte I con
riguardo all'assistenza  prestata  dai  sostituti  d'imposta  cui  si
rinvia.
1.1. Ricezione delle apposite dichiarazioni dei redditi (mod. 730).
  I   lavoratori   dipendenti  possono  adempiere  agli  obblighi  di
dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 1993,  presentando  al
C.A.A.F./dip., entro il mese di aprile 1994, l'apposita dichiarazione
redatta su stampato conforme al modello 730, approvato con il decreto
del Ministro delle finanze del 13 dicembre 1993.
  Il  C.A.A.F.  deve  accertare  che  siano  esattamente indicati gli
estremi del sostituto d'imposta che dovra' eseguire i  conguagli  per
l'imposta,  per il contributo al Servizio sanitario nazionale e per i
relativi acconti sulla retribuzione o sulla rata di pensione  erogata
nel mese di giugno.
  Si precisa che nei casi di assistenza prestata mediante convenzione
con  un  C.A.A.F.,  contrariamente  alle  indicazioni riportate nella
testata del quadro C del modello 730, il lavoratore  dipendente  deve
avere  indicato  tutti  gli  elementi richiesti nello stesso quadro C
relativi al reddito erogato dal sostituto d'imposta che ha  stipulato
detta convenzione.
  Ovviamente  tale  incombenza  sussiste  per l'assistito anche nelle
ipotesi che il C.A.A.F.  convenzionato  effettui  la  raccolta  delle
dichiarazioni per il tramite del sostituto.
  La  dichiarazione dei redditi modello 730 e la corrispondente busta
chiusa, siglata sui lembi di chiusura, contenente  il  modello  730-1
devono  essere consegnate direttamente al C.A.A.F. il quale, anche se
non richiesto, deve rilasciare ricevuta  redatta  in  conformita'  al
modello 730-2 approvato con decreto del Ministro delle finanze del 13
dicembre 1993.
  Prima  di  rilasciare detta ricevuta, il C.A.A.F. dovra' verificare
che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente e, nei casi di
dichiarazione congiunta, anche dal coniuge  dichiarante,  e  che  sia
sempre  accompagnata  dalla  busta, di formato di centimetri 11 x 23,
atta a contenere unicamente il modello 730-1.
  Le dichiarazioni non sottoscritte e non accompagnate  dalle  buste,
contenenti il modello 730-1, non possono essere accettate.
1.2.   Prospetto  di  liquidazione  della  dichiarazione  e  relativa
comunicazione al sostituto d'imposta.
  Il C.A.A.F., entro il 15 maggio, deve  consegnare  al  contribuente
assistito   copia   della  dichiarazione  dei  redditi  modello  730,
predisposta  tenendo   anche   conto   delle   eventuali   rettifiche
conseguenti alle operazioni di controllo formale, nonche' il relativo
prospetto  di  liquidazione  dell'imposta, del contributo al Servizio
sanitario nazionale  e  degli  eventuali  relativi  acconti,  modello
730-3.
  La  sottoscrizione  del  prospetto  di liquidazione, modello 730-3,
puo'  essere  effettuata  anche  mediante  sistemi  di   elaborazione
automatica.
  Il  C.A.A.F.  deve  far  pervenire, utilizzando il modello 730-4, i
risultati  contabili  relativi  alle  dichiarazioni  presentate   dai
pensionati  entro  e  non  oltre  il  5  maggio agli enti che erogano
pensioni,  e  quelli  relativi  alle  dichiarazioni  presentate   dai
lavoratori  dipendenti  entro  e  non oltre il 15 maggio ai sostituti
d'imposta.
  Il sostituto d'imposta, all'atto della  ricezione,  sottoscrive  la
ricevuta, modello 730-5, della comunicazione del risultato contabile.
  A  titolo esemplificativo, si fa presente che, nei casi di consegna
a un sostituto di un  esiguo  numero  di  modelli  730-4,  ovvero  di
consegna  a  sostituti  aventi  sede  in localita' distanti da quella
operativa del C.A.A.F., con conseguenti  difficolta'  nell'esecuzione
degli  adempimenti  previsti,  possono  essere  utilizzati sistemi di
trasmissione quali il servizio postale o la trasmissione via fax (cui
dovra' seguire la  consegna  del  documento  originale),  sempreche',
beninteso, sia garantita, nei termini sopraindicati, la ricezione dei
modelli da parte dei sostituti interessati.
  Qualora  le  comunicazioni siano pervenute oltre i suddetti termini
ai sostituti d'imposta o agli enti pensionistici e  in  relazione  al
ritardo  questi  non  siano  stati  in  grado  di  operare i relativi
conguagli sulle retribuzioni o rate di pensione corrisposte nel  mese
di giugno, i conguagli stessi vanno effettuati nel successivo mese di
luglio.  In  tal  caso  il  sostituto d'imposta, in sede di redazione
della dichiarazione di sostituto d'imposta modello 770, nel riportare
nel quadro 770/A i dati relativi alle operazioni di conguaglio dovra'
indicare nel punto 67 il codice  "C".  Per  i  conguagli  tardivi  da
effettuarsi nel mese di luglio non si applica a carico del lavoratore
dipendente  o pensionato l'interesse dell'1 per cento. Se i conguagli
si dovessero protrarre nei mesi successivi per incapienza e', invece,
dovuto l'interesse dell'l per cento mensile.  Nei  predetti  casi  di
conguagli  tardivi  non  e'  dovuta  la  soprattassa  del 3 per cento
prevista per i conguagli a rettifica. Trova invece  applicazione,  ai
sensi di quanto disposto dal comma 23 dell'art. 78 della legge n. 413
del 1991, come da ultimo sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera c),
del  decreto-legge n. 90/1994, la specifica sanzione, prevista per il
tardivo versamento delle imposte scaturenti dalle  dichiarazioni  dei
redditi,  a carico del lavoratore dipendente o pensionato con diritto
di rivalsa nei confronti del C.A.A.F.
  L'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
395/1992,  stabilisce  che  la  consegna  delle comunicazioni avviene
mediante supporti magnetici nei riguardi dell'INPS, del Ministero del
tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato.
  Queste ultime amministrazioni possono, tuttavia, richiedere, almeno
trenta giorni prima della scadenza  del  termine  entro  il  quale  i
C.A.A.F.  devono  consegnare  le  comunicazioni,  che  queste  ultime
vengano   inviate   mediante   supporto    cartaceo,    qualora    le
amministrazioni stesse non siano in condizione di utilizzare supporti
magnetici.
  I  sostituti  di  imposta,  diversi  da  quelli sopra menzionati, a
seguito di specifici accordi con  i  C.A.A.F.,  possono  ottenere  da
questi  ultimi  la  consegna  delle  comunicazioni  mediante supporti
magnetici.
  I supporti magnetici devono essere predisposti in conformita' delle
specifiche  tecniche  contenute  nell'apposito  allegato  al  decreto
ministeriale di approvazione del modello 730 del 13 dicembre 1993.
1.3. Modalita' di rettifica di eventuali errori commessi dal C.A.A.F.
nel prospetto di liquidazione.
  Qualora  vengano riscontrati errori nei dati indicati nel prospetto
di liquidazione modello  730-3  gli  stessi  devono  essere  corretti
rideterminando  gli  importi  a  debito  o a credito per l'assistito.
Conseguentemente sara' elaborato un nuovo  modello  730-3  sul  quale
sara'  annotata,  nel  riquadro  "messaggi", la dicitura "il presente
modello  sostituisce  quello  precedentemente  elaborato".   Ove   la
rettifica  effettuata  riguardi  il  modello  730 base, dovra' essere
rettificata anche la copia del modello di  dichiarazione  che  andra'
consegnata all'assistito.
  Il  predetto  modello rettificato dovra' essere consegnato entro il
15  giugno,  al   lavoratore   dipendente   o   pensionato,   insieme
all'eventuale copia della dichiarazione rettificata.
  Dovra'  essere  altresi' compilato un nuovo modello 730-4 sul quale
verra' apposta la dicitura "rettifica", che dovra' pervenire entro il
31 maggio agli enti pensionistici ed entro il 15  giugno  agli  altri
sostituti   d'imposta.   Anche   sulla  ricevuta  modello  730-5  che
rilascera' il sostituto d'imposta dovra' essere indicato "rettifica".
  In  tale  caso  il  sostituto  d'imposta   nell'effettuazione   del
conguaglio  a  rettifica  tratterra',  a  carico del contribuente, la
soprattassa del 3 per cento sugli eventuali maggiori importi  dovuti.
Tale importo sara' versato con le modalita' previste per le somme cui
afferisce; non si applica l'interesse dell'1 per cento.
  Resta  fermo, comunque, l'esercizio del diritto di rivalsa da parte
del contribuente nei confronti del C.A.A.F.
  Se la comunicazione del  modello  730-4  avviene  tramite  supporti
magnetici  il C.A.A.F., nel supporto contenente le rettifiche, dovra'
prevedere un campo di un  carattere  alfanumerico  impostato  ad  "1"
nella  posizione  316 del record di testa (record 0), descritto nelle
specifiche allegate al decreto ministeriale del 13 dicembre  1993  di
approvazione  dei  modelli  730  base,  730-1,  730-2,  730-3 e 730-4
(allegato A).
  Il suddetto campo dovra' quindi assumere il valore spazio nel  caso
di  prima  comunicazione  e il valore 1 nel caso di comunicazione per
rettifica.
                              *   *   *
  Le direzioni regionali delle entrate e le direzioni  delle  entrate
per  le  province  autonome  di Bolzano e Trento accuseranno ricevuta
della presente circolare alla Direzione centrale per l'accertamento e
per la programmazione; gli uffici distrettuali delle imposte  dirette
e  i  centri  di  servizio  alle  rispettive  direzioni  regionali  e
direzioni delle entrate per le province autonome di Bolzano e Trento.
                                           Il direttore generale
                                       del Dipartimento delle entrate
                                                  ROXAS