Alle direzioni regionali delle entrate Alle direzioni delle entrate per le province autonome di Bolzano e Trento Ai centri di servizio Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Ai Ministeri Alla Ragioneria generale dello Stato Alle direzioni provinciali del Tesoro Al Comando generale della Guardia di finanza All'Istituto nazionale della previdenza sociale Ai centri autorizzati di assistenza fiscale e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alle ragionerie centrali dei Ministeri Alle ragionerie provinciali dello Stato Al Servizio centrale degli ispettori tributari Al consorzio nazionale concessionari PARTE PRIMA ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA 1. SOGGETTI CHE PRESTANO L'ASSISTENZA FISCALE. L'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dispone che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando apposita dichiarazione dei redditi (mod. 730) ai soggetti che hanno erogato i redditi stessi. I soggetti obbligati a prestare l'assistenza fiscale sono, pertanto, sia i sostituti d'imposta di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia le amministrazioni di cui all'art. 29 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 e cioe': a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del T.U.I.R.; b) le persone fisiche che esercitano imprese agricole; c) le persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi dell'art. 49 del T.U.I.R.; d) le societa' di persone e le associazioni senza personalita' giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'art. 5 del T.U.I.R.; e) gli enti e le societa' indicati nell'art. 87 del T.U.I.R.; f) le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo; g) le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale. Tuttavia i sostituti d'imposta che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori fino alle 100 unita', hanno la facolta' di non prestare l'assistenza fiscale. Ai fini della determinazione del numero di dipendenti bisogna fare riferimento al numero totale di lavoratori, compresi i lavoratori stagionali e quelli part-time, esistenti alla data del 31 dicembre 1993. I sostituti d'imposta obbligati a prestare assistenza e quelli che la prestano facoltativamente, sono tenuti a fornire l'assistenza ai lavoratori dipendenti che, presentando il modello 730-6, hanno espresso l'intendimento di fruire dell'assistenza fiscale del proprio datore di lavoro o ente pensionistico. Il decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, ha previsto, per il Ministero della pubblica istruzione, la facolta' di non svolgere l'assistenza fiscale per il 1994; in considerazione della molteplicita' dei centri di imputazione della spesa per le retribuzioni dei dipendenti della pubblica istruzione, la previsione di esonero si intende riferita agli organi propri di detto Ministero (provveditorati agli studi) e alle scuole statali di ogni ordine e grado. Resta pero' fermo, come per tutti gli altri casi di esonero, l'obbligo di effettuare le operazioni di conguaglio relativamente all'assistenza fiscale che i dipendenti del Ministero della pubblica istruzione abbiano richiesto ad un C.A.A.F. L'assistenza fiscale e' prestata nei confronti dei: lavoratori dipendenti e pensionati possessori dei redditi di cui all'art. 46 del T.U.I.R. e possessori dei redditi a questi equiparati; lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca possessori dei redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettera a), del T.U.I.R.; sacerdoti possessori dei redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettera d), del T.U.I.R. Non possono fruire dell'assistenza i possessori di redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, cio' in quanto detti redditi sono esclusi dalla base imponibile dell'IRPEF ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), del T.U.I.R. Nei riguardi dei percettori di trattamenti pensionistici l'assistenza fiscale e' prestata dai soggetti che erogano tali trattamenti, ivi compresi quelli diversi dagli enti pensionistici. Nei confronti dei percettori dei redditi di cui all'art. 47, lettera d), del T.U.I.R. l'assistenza fiscale e' prestata dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero, il quale effettua le ritenute su detti redditi ai sensi dell'art. 25 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Possono richiedere l'assistenza fiscale al proprio datore di lavoro anche i soggetti che hanno instaurato il rapporto di lavoro con il sostituto d'imposta nel corso dell'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi ovvero nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno successivo. Per quanto concerne i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato per periodo inferiore all'anno l'assistenza puo' essere prestata soltanto se il rapporto di lavoro riguarda almeno il periodo compreso tra il mese di marzo e quello di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione dei redditi. In via generale non possono ottenere l'assistenza fiscale i lavoratori dipendenti i quali non hanno, nell'arco di tempo che va dal mese di marzo a quello di luglio, uno stesso sostituto d'imposta che sia in grado di gestire le varie fasi dell'assistenza e che possa eseguire alle scadenze previste i conseguenti conguagli d'imposta, operando sulla retribuzione corrisposta nel mese dl giugno ed all'occorrenza su quella corrisposta nel mese di luglio. 2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSISTENZA FISCALE. I soggetti individuati nel paragrafo precedente sono tenuti a prestare l'assistenza fiscale nei riguardi degli interessati che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 gennaio 1994, ovvero, se tale giorno non era lavorativo per l'azienda o l'ente al quale e' stata richiesta l'assistenza, entro il primo giorno lavorativo successivo. La richiesta di assistenza va effettuata mediante una apposita comunicazione dalla quale devono risultare i dati contenuti nel modello 730-6 approvato con il decreto del Ministro delle finanze del 13 dicembre 1993. La comunicazione puo' contenere anche altri dati necessari ai fini della programmazione dell'assistenza. Sono esonerati dall'onere della comunicazione i soggetti per i quali il rapporto con il sostituto d'imposta s'instaura successivamente alla data del 15 gennaio. Il sostituto d'imposta deve rilasciare ricevuta delle comunicazioni modello 730-6 a lui pervenute. Il sostituto e' esonerato dall'obbligo di assistenza qualora le predette comunicazioni gli siano state consegnate ovvero gli siano comunque pervenute successivamente alla data del 15 gennaio, ovvero, se tale giorno non era lavorativo per l'azienda o l'ente al quale e' stata richiesta l'assistenza, oltre il primo giorno lavorativo successivo. E' previsto che entro la stessa data, coloro che intendono avvalersi dell'assistenza di un Centro autorizzato di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati ne diano comunicazione al sostituto di imposta; se il lavoratore dipendente non ha prodotto, entro i termini stabiliti, la predetta comunicazione, il sostituto e' comunque tenuto all'effettuazione del conguaglio sulla scorta dei dati comunicati dal C.A.A.F. al quale il dipendente si e' rivolto. La comunicazione di volersi avvalere di un C.A.A.F. per l'assistenza fiscale non e' necessaria nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti che erogano pensioni. Il sostituto d'imposta, nell'esecuzione delle varie operazioni di assistenza, puo' anche avvalersi dell'opera di professionisti o di imprese esterne alla propria organizzazione. In tali ipotesi resta comunque ferma la responsabilita' del sostituto d'imposta conseguente all'assistenza prestata. Il sostituto d'imposta e' esonerato dall'obbligo di assistenza fiscale, qualora abbia costituito un C.A.A.F. di cui all'art. 78, comma 20, della legge n. 413/1991. In questo caso e' il C.A.A.F. che assume la responsabilita' dell'assistenza fiscale prestata. Ai sensi di quanto disposto dal comma 13-bis dell'art. 78 della citata legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni, l'assistenza fiscale, alla quale il sostituto d'imposta e' obbligato, puo' essere prestata anche mediante apposita convenzione da stipulare fra il medesimo sostituto e uno o piu' centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese costituiti da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e da quelle alle quali e' riconosciuta la rilevanza nazionale con apposito decreto del Ministro delle finanze in relazione al numero degli iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attivita'. Dette convenzioni possono inoltre essere stipulate con i Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, promossi dalle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori ovvero dalle associazioni di soli pensionati, come chiarito con circolare n. 5, prot. IV-7-029/94, del 25 gennaio 1994, del Dipartimento delle entrate, nonche' con quelli costituiti da uno o piu' sostituti d'imposta. E' esclusa, invece, per i sostituti d'imposta, la possibilita' di stipulare convenzioni con i C.A.A.F. costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati anche quali promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804, secondo le modifiche apportate dall'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 138, al comma 13-bis dell'art. 78 della legge n. 413/1991. Entro il 31 marzo 1994 i soggetti che hanno richiesto, con il modello 730-6, l'assistenza fiscale al proprio datore di lavoro devono presentare le dichiarazioni modello 730/94. Stante la necessita' di assicurare uniformita' di trattamento nei rapporti di assistenza fra datori di lavoro e lavoratori che l'hanno richiesta, la consegna del modello 730 deve avvenire entro il 31 marzo anche nelle ipotesi di stipula delle apposite convenzioni, intese a far svolgere dal C.A.A.F. tutte le operazioni dl controllo formale delle dichiarazioni e di liquidazione della relativa imposta, del contributo al Servizio sanitario nazionale e degli eventuali acconti. Detto termine deve essere osservato anche quando il C.A.A.F. convenzionato provvede alla raccolta delle dichiarazioni non direttamente ma per il tramite del datore di lavoro. Non si ritiene invece che il termine del 31 marzo vada osservato in caso di avvenuta costituzione di un C.A.A.F. da parte del datore di lavoro, in quanto in tale ipotesi la norma consente originariamente a costui di sottrarsi agli obblighi di assistenza, salvo il caso di raccolta delle dichiarazioni effettuata dal datore di lavoro per conto del C.A.A.F.: anche in questa ipotesi, infatti, rimane fermo il termine del 31 marzo. Se, invece, il lavoratore dipendente richiede l'assistenza fiscale ad un C.A.A.F./dipendenti e pensionati da lui autonomamente prescelto, l'art. 14, comma 4, del regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 1992, n. 395, sostituito dall'art. 5, comma 2, lettera m), del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90, stabilisce che il modello 730 deve essere presentato entro il 30 aprile 1994, sempreche' sia ancora in corso il rapporto di lavoro dipendente con il sostituto d'imposta che dovra' provvedere alle operazioni di conguaglio. Qualora il sostituto d'imposta abbia stipulato convenzioni con uno o piu' C.A.A.F., e' opportuno che ne dia comunicazione ai lavoratori dipendenti che hanno chiesto l'assistenza fiscale in quanto questi ultimi devono indicare nel quadro C del modello 730 anche i dati relativi ai redditi erogati dal sostituto stesso. Ovviamente tale incombenza sussiste per l'assistito anche nell'ipotesi che il C.A.A.F. convenzionato effettui la raccolta delle dichiarazioni per il tramite del sostituto. Per tutte le operazioni relative all'assistenza fiscale oggetto delle predette convenzioni, la responsabilita' e' assunta interamente dal Centro autorizzato di assistenza fiscale convenzionato il quale, ai sensi dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni, deve eseguire le operazioni previste dal comma 21 del medesimo art. 78, e dall'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1992, e successive modificazioni. Ai sostituti d'imposta che hanno stipulato convenzioni non spetta il compenso di cui al comma 16 del precitato art. 78. Detto compenso spetta al C.A.A.F. convenzionato ai sensi del successivo comma 22, anche se le operazioni di raccolta e restituzione delle dichiarazioni sono effettuate per il tramite del sostituto d'imposta convenzionato. Resta comunque fermo per tutti i sostituti d'imposta, compresi quelli che si avvalgono della facolta' di non prestare assistenza fiscale per avere alle proprie dipendenze un numero di lavoratori sino a 100, l'obbligo di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, modello 730, presentate autonomamente dai lavoratori dipendenti e pensionati al Centro autorizzato di assistenza fiscale da loro prescelto, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno presentato a suo tempo il modello 730-6. Lo stesso obbligo di effettuazione dei conguagli sussiste anche per i sostituti d'imposta che hanno costituito un C.A.A.F. o che hanno stipulato le apposite convenzioni previste dall'art. 78, comma 13- bis, della legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni. Tutte le operazioni dell'assistenza fiscale devono essere svolte secondo le modalita' previste dal titolo I del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni. Per l'assistenza fiscale prestata ai propri dipendenti spetta ai sostituti d'imposta il compenso di cui al comma 16 dell'art. 78 della legge n. 413/1991, unificato nella misura unitaria di L. 20.000 per ogni dichiarazione presentata. Il compenso e' erogato secondo le modalita' previste dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395. Il suddetto compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90. Nel caso in cui il sostituto non abbia ancora percepito il compenso per l'assistenza fiscale prestata nel 1993, potra' percepirlo in occasione dei versamenti delle ritenute da effettuare nei mesi di aprile, maggio e giugno 1994. I sostituti d'imposta con un numero di lavoratori dipendenti inferiore alle venti unita' che hanno presentato la dichiarazione di sostituto d'imposta, modello 770, su supporto magnetico hanno diritto, oltre al compenso unificato di L. 20.000, ad un ulteriore compenso di L. 5.000 per ogni dipendente a cui hanno prestato assistenza fiscale; resta infatti ferma anche dopo la modifica apportata al comma 16 dell'art. 78 della legge n. 413/1991, la maggiorazione di L. 5.000 per i soli sostituti d'imposta che ai sensi del comma 15, dello stesso articolo, non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi modello 770 su supporto magnetico. Per il lavoratore dipendente o pensionato l'assistenza fiscale prevista dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' gratuita, sia che la stessa sia prestata direttamente dal datore di lavoro sia che venga prestata in regime di convenzione. 2.1. Certificazione dei redditi e delle ritenute effettuate a titolo di acconto. I certificati dei sostituti d'imposta relativi ai redditi erogati nell'anno 1993 ed assoggettati a ritenuta d'acconto ai fini IRPEF, compresi i certificati relativi ai redditi di lavoro dipendente o di pensione (modelli 101, 201 e 102), devono essere rilasciati agli interessati entro il mese di febbraio 1994. Ai sensi dell'art. 7-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90, la sottoscrizione dei predetti certificati puo' essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica se la dichiarazione di sostituto d'imposta, modello 770, e' presentata su supporto magnetico. I sostituti d'imposta che, nell'anno 1994, per motivi organizzativi non sono stati in grado di rilasciare, entro il mese di febbraio, i certificati modelli 101 e 201, relativi ai redditi di lavoro dipendente, hanno la facolta' di rilasciarli entro il 20 del mese di aprile; in tal caso pero' devono aver provveduto a consegnare agli interessati, entro il 28 febbraio 1994, una comunicazione anticipata contenente gli elementi necessari alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi modello 730. Tale comunicazione anticipata, da rilasciare a tutti i lavoratori dipendenti e pensionati, va redatta secondo le indicazioni riportate nei decreti ministeriali del 7 dicembre 1993 di approvazione dei suddetti modelli, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1993, n. 292. Come previsto per le certificazioni, anche le predette comunicazioni anticipate possono essere sottoscritte con sistemi di elaborazione automatica da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione di sostituto d'imposta, modello 770, su supporto magnetico. 2.2. Ricezione delle apposite dichiarazioni dei redditi (mod. 730). I lavoratori dipendenti possono adempiere agli obblighi di dichiarazione presentando, entro il mese di marzo dell'anno 1994, l'apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello 730/94 approvato con decreto del Ministro delle finanze del 13 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1993, n. 293. I modelli 730/94 e le buste contenenti i modelli 730-1 possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali, gli uffici delle ex intendenze di finanza e gli uffici postali con sede nei comuni capoluogo di regione. L'Amministrazione finanziaria ha provveduto ad inviare direttamente in tempo utile per la sua presentazione, compatibilmente con le esigenze di elaborazione della anagrafe tributaria, ad un certo numero di lavoratori dipendenti e di pensionati, il modello 730/94 parzialmente precompilato con i dati desunti dalla precedente dichiarazione. La dichiarazione dei redditi mod. 730/94 e la busta, contenente la scheda, mod. 730-1, per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, devono essere consegnate al soggetto a cui si richiede l'assistenza. Qualora il contribuente abbia in corso piu' rapporti di lavoro dipendente e/o di pensione deve richiedere l'assistenza al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico che eroga la retribuzione o la pensione di importo maggiore. Il sostituto che riceve la dichiarazione, anche se non richiesto, deve rilasciare apposita ricevuta contenente gli elementi indicati nel modello 730-2, approvato con decreto del Ministro delle finanze del 13 dicembre 1993. In base all'art. 62, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con legge 29 ottobre 1993, n. 427, la raccolta delle dichiarazioni modello 730 puo' essere effettuata dal C.A.A.F. convenzionato o da quello costituito dal sostituto d'imposta anche per il tramite del sostituto stesso. In questo caso la ricevuta modello 730-2 e' sottoscritta dal sostituto d'imposta quale incaricato della raccolta. Prima di rilasciare la ricevuta, modello 730-2, il sostituto d'imposta verifichera' che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente e che sia sempre accompagnata dalla busta atta a contenere unicamente il modello 730-1. Detta busta, che in conformita' al citato decreto di approvazione del modello 730, deve essere nel formato di centimetri 11 x 23, va consegnata chiusa e siglata sui lembi di chiusura. Le dichiarazioni non sottoscritte e non accompagnate dalle buste, contenenti il modello 730-1, non possono essere accettate. 2.3. Prospetto di liquidazione della dichiarazione. Il sostituto d'imposta che presta l'assistenza, dopo avere integrato i redditi esposti dall'assistito con i dati relativi ai redditi da lui stesso erogati ed aver eseguito le operazioni di controllo formale e di liquidazione dei modelli 730 apportando le eventuali conseguenti correzioni, deve consegnare all'interessato, entro il termine del 15 maggio, in unico esemplare, copia della dichiarazione emendata, corredata del relativo prospetto di liquidazione modello 730-3. Si richiama l'attenzione dei sostituti sulla necessita' di osservare scrupolosamente il predetto termine del 15 maggio al fine di consentire all'assistito il riscontro dei dati reddituali contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione, nonche' di valutare la propria posizione tributaria anche ai fini della presentazione di una eventuale dichiarazione integrativa come previsto dall'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1992. Nella redazione del prospetto di liquidazione, ai fini dell'indicazione degli acconti il sostituto d'imposta deve tenere conto di eventuali minori importi che il contribuente intende versare. Pertanto se l'assistito ritiene di dover corrispondere un minore importo per l'acconto dell'IRPEF e/o del contributo al Servizio sanitario nazionale deve comunicare, sotto la propria responsabilita', al datore di lavoro o all'ente pensionistico, i rispettivi minori acconti utilizzando l'apposito spazio previsto nel modello 730. Se, invece, non intende effettuare alcun versamento l'assistito dovra' barrare le apposite caselle del rigo F4 del modello 730. La ripartizione fra primo e secondo acconto sara' effettuata dal datore di lavoro (o dal C.A.A.F.) ed indicata sul prospetto di liquidazione modello 730-3. Il lavoratore dipendente puo' comunque richiedere, entro il 30 settembre 1994, con apposita comunicazione diretta al proprio sostituto d'imposta, la riduzione della rata di acconto da versare a novembre, perche' il sostituto stesso ne tenga conto ai fini del conseguente conguaglio da effettuare sulla retribuzione corrisposta nel mese di novembre. Anche nei casi di assistenza fiscale prestata dal C.A.A.F. detta comunicazione va presentata al datore di lavoro. Il prospetto di liquidazione, nel quale sono analiticamente indicate le operazioni di determinazione dell'imposta dovuta, dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale e dei relativi acconti che dovranno essere oggetto di conguaglio, deve essere sottoscritto dal sostituto. La sottoscrizione puo' avvenire anche mediante sistemi di elaborazione automatica da parte dei soggetti che presentano le dichiarazioni di sostituto d'imposta, modello 770, su supporto magnetico. 2.4. Effettuazione del conguaglio relativo all'imposta ed al contributo al Servizio sanitario nazionale risultanti dal prospetto di liquidazione. L'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, modificato dall'art. 5, comma 2, lettere da e) a j) del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90, dispone che l'importo dell'imposta e del contributo risultante dal prospetto di liquidazione, modello 730-3, eventualmente aumentato delle prime rate di acconto e nei casi di assistenza prestata da un C.A.A.F. quello risultante dal modello 730-4, e' trattenuto dalla retribuzione o dalla rata di pensione erogata nel mese di giugno. L'importo dell'imposta e del relativo acconto e' versato unitamente alle ritenute d'acconto relative allo stesso mese. Pertanto, il sostituto d'imposta, nello stesso termine di versamento delle ritenute, dovra' versare l'IRPEF trattenuta al dipendente utilizzando l'apposito codice tributo stabilito per i versamenti al concessionario della riscossione. Per i versamenti effettuati dai soggetti indicati nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, invece del codice tributo, dovra' essere indicato l'apposito capitolo. L'importo del contributo al Servizio sanitario nazionale e del relativo acconto dovra' essere trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di giugno e versato alla regione territorialmente competente nei termini e con le modalita' previste per tutte le contribuzioni per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale relative alle retribuzioni erogate utilizzando il modello DM/10/S. Nel caso in cui la retribuzione o rata di pensione corrisposta nel mese di giugno risulti insufficiente per il pagamento dell'IRPEF, del contributo al Servizio sanitario nazionale e dei relativi acconti, la parte residua e' trattenuta dalla retribuzione erogata nel successivo mese di luglio. Ove si verifichi incapienza anche nella retribuzione corrisposta nel mese di luglio, si procedera' al recupero delle somme occorrenti per i pagamenti mediante trattenuta da effettuarsi sulle retribuzioni dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta. Per il differito pagamento, si applica, sulle somme trattenute nel mese di luglio per incapienza della retribuzione corrisposta nel mese di giugno e per ulteriore incapienza nei mesi successivi, l'interesse in ragione dell'1 per cento mensile, trattenuto anch'esso sulla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce. Tale interesse non deve essere oggetto di autonoma indicazione nei modelli di versamento, ma va riportato unitamente all'imposta; pertanto, lo spazio dei modelli riservato all'indicazione degli interessi va utilizzato dal sostituto d'imposta solo nell'ipotesi di ritardato versamento dell'imposta stessa. Dalla retribuzione o rata di pensione del mese di novembre e' trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto relativo all'IRPEF e/o al contributo al Servizio sanitario nazionale. Nell'ipotesi in cui tale retribuzione risulti insufficiente, l'importo residuo sara' trattenuto sulla retribuzione o rata di pensione del mese di dicembre, applicando su detto importo l'interesse dell'1 per cento. Se al termine del periodo d'imposta il sostituto non ha potuto trattenere l'intero importo dell'imposta, del contributo al Servizio sanitario nazionale e degli acconti, dovuto dal dipendente per insufficienza delle retribuzioni o delle rate di pensione erogate nei vari periodi di paga, la parte residua e il relativo interesse dell'1 per cento mensile dovranno essere versati direttamente al concessionario della riscossione, a cura del lavoratore dipendente o pensionato nel mese di gennaio, con le modalita' previste per i versamenti delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche Mod. 740 ex art. 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1992, e successive modificazioni. A tal fine il sostituto d'imposta comunica al lavoratore dipendente gli importi, che devono essere ancora versati direttamente da quest'ultimo, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. Nel caso in cui dal prospetto di liquidazione risultino somme a credito dell'assistito per IRPEF, il relativo rimborso sara' effettuato unicamente mediante una corrispondente riduzione delle ritenute d'acconto relative ai redditi di lavoro dipendente corrisposti al dichiarante nel mese di giugno. Ove tale ammontare risulti insufficiente, il rimborso avverra' utilizzando l'intero importo delle ritenute operate dallo stesso sostituto sui redditi corrisposti a tutti i dipendenti nello stesso mese di giugno. Qualora risulti insufficiente anche il predetto ammontare complessivo delle ritenute, il sostituto rimborsera' agli interessati l'importo residuo utilizzando le analoghe ritenute d'acconto operate nei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta, fino ad esaurimento dei rimborsi medesimi. In presenza di una pluralita' di aventi diritto, i rimborsi avranno cadenza mensile sulla base di una percentuale uguale per tutti i dipendenti assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i dipendenti (compresi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio) e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare; l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese e' calcolato al netto dei compensi di cui agli articoli 6 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1992. Le somme per contributo al Servizio sanitario nazionale che dal prospetto di liquidazione, Mod. 730-3, risultano a credito, sono rimborsate utilizzando gli importi dei contributi riscossi a seguito della liquidazione dei modelli 730 nell'ambito di spettanza di ciascuna regione. Se l'ammontare complessivo dei predetti contributi non dovesse risultare sufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il datore di lavoro rimborsera' gli importi residui utilizzando i contributi al Servizio sanititario nazionale relativi alle retribuzioni dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta, di spettanza della regione interessata. Se al termine del periodo d'imposta il sostituto non ha ancora avuto la possibilita' di rimborsare per intero l'importo, dell'imposta e/o del contributo al Servizio sanitario nazionale, per la mancata disponibilita' di ritenute e di contributi relativi alle retribuzioni da destinare ai rispettivi rimborsi, si asterra' dal continuare ad effettuare i conseguenti rimborsi e comunichera' all'interessato gli importi residui al quale lo stesso ha diritto ex art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1992, e successive modificazioni. Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente computandoli, partitamente, in diminuzione dell'imposta e del contributo nella successiva dichiarazione. A tal fine il sostituto comunica al lavoratore dipendente gli importi, che potranno essere riportati in diminuzione, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. Il debito o il credito d'importo inferiore a L. 20.000 risultante dalla liquidazione ed esposto nel modello 730-3 e' comunque trattenuto dalle retribuzioni o rimborsato. 2.5. Modalita' di rettifica di eventuali errori commessi dal sostituto d'imposta nel prospetto di liquidazione. Qualora successivamente all'effettuazione delle operazioni di conguaglio sulla retribuzione o rata di pensione erogata nel mese di giugno vengano riscontrati errori nei dati indicati nel prospetto di liquidazione modello 730-3, gli stessi devono essere corretti rideterminando gli importi a debito o a credito per il soggetto interessato. A seguito delle predette rideterminazioni sara' elaborato un nuovo modello 730-3, sul quale sara' riportata, nel riquadro "messaggi", la seguente dicitura: "il presente modello sostituisce quello precedentemente elaborato". Qualora la rettifica effettuata riguardi anche il modello 730 base, dovra' parimenti essere rettificata la copia del modello di dichiarazione, che andra' consegnata all'assistito insieme al nuovo prospetto di liquidazione prima dell'effettuazione del conguaglio a rettifica. Il sostituto effettuera' il conguaglio a rettifica nel successivo mese di luglio. In tale ipotesi si applica, a carico del sostituto d'imposta, la soprattassa del 3 per cento sulle maggiori somme dovute dal contribuente; non e' dovuto l'interesse dell'1 per cento. La soprattassa per le maggiori somme dovute va versata, utilizzando l'apposito codice tributo, nei termini previsti per il versamento delle somme alle quali si riferisce. 2.6. Casi particolari. Nei casi in cui, prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, intervenga la cessazione del rapporto di lavoro con il sostituto d'imposta che ha ricevuto il modello 730, lo stesso comunica al dichiarante gli importi dovuti (saldo ed acconti) risultanti dalle operazioni di liquidazione, che dovranno essere direttamente versati dall'interessato secondo le modalita' ed i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi modello 740; ove tali termini siano scaduti, il versamento dovra' essere effettuato unicamente presso il concessionario per la riscossione utilizzando gli appositi codici tributo. Se, invece, nei cennati casi di interruzione del rapporto di lavoro dovessero risultare somme a credito, il lavoratore dipendente potra' computarle in diminuzione dell'acconto e/o dell'imposta dovuta per la successiva dichiarazione. In entrambi i casi il sostituto d'imposta dovra' rilasciare apposita comunicazione contenente gli importi che dovranno essere versati o che risultano a credito, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. Le stesse modalita' vanno osservate per quanto riguarda il versamento (o il rimborso) del contributo per il Servizio sanitario nazionale. In tutte le ipotesi sopra citate la dichiarazione risulta comunque validamente presentata a tutti gli effetti. Qualora si verifichi passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d'imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro - obbligato a svolgere la funzione di sostituto d'imposta tenendo conto dell'operato del precedente datore di lavoro - e' tenuto alla prosecuzione delle operazioni di assistenza fiscale. Nel caso, invece, di passaggio di lavoratori dipendenti da un datore di lavoro ad un altro di cui al comma 7 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come sostituito dall'art. 1, comma 5, lettera m), del decreto-legge n. 90/1994, il nuovo datore di lavoro tiene conto di quanto operato dal precedente ai soli fini della effettuazione delle ritenute dell'IRPEF, del relativo conguaglio di fine anno e della conseguente certificazione e non assume in relazione a quanto sopra precisato alcun obbligo di prosecuzione dell'assistenza iniziata dall'altro soggetto. PARTE SECONDA ADEMPIMENTI DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI (C.A.A.F./DIP.). 1. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSISTENZA FISCALE. I Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati hanno l'obbligo di prestare l'assistenza fiscale prevista dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991, a tutti i lavoratori dipendenti e pensionati che si trovano nella condizione di presentare il modello 730 ed individuati nella parte prima al punto 1. I lavoratori dipendenti e pensionati possono presentare il modello 730 ai C.A.A.F. anche se non hanno comunicato, entro il 15 gennaio 1994, al datore di lavoro di volersi avvalere dell'assistenza del C.A.A.F./dip (modello 730-6). Il lavoratore dipendente o pensionato puo' rivolgersi ad una delle varie strutture decentrate presenti sul territorio, la cui ubicazione sara' pubblicizzata da parte dei C.A.A.F. interessati mediante opportune iniziative intese a facilitare l'individuazione delle proprie strutture. Al fine altresi' di favorire la correntezza e la trasparenza dei rapporti con gli utenti i C.A.A.F. medesimi provvederanno ad esporre nei locali adibiti all'assistenza fotocopia del provvedimento di autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale. Per l'assistenza fiscale prestata spetta ai C.A.A.F. il compenso a carico del bilancio dello Stato di cui all'art. 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Pertanto per i rapporti intercorrenti fra il C.A.A.F. ed i soggetti che presentano il modello 730 integralmente compilato nulla e' dovuto a carico di questi ultimi. Nei confronti dei C.A.A.F. di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 78 della legge n. 413/1991, quando svolgono le funzioni di assistenza a seguito della stipula con i sostituti d'imposta delle convenzioni di cui al comma 13-bis del citato art. 78, trovano applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24, dello stesso articolo. L'assistenza fiscale deve essere svolta secondo le modalita' previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, e successive modificazioni ed integrazioni. Vengono qui di seguito forniti chiarimenti in ordine a particolari questioni riguardanti gli adempimenti da effettuare nelle varie fasi della procedura di assistenza prestata dai C.A.A.F., diversi da quelli che hanno gia' formato oggetto di esame nella parte I con riguardo all'assistenza prestata dai sostituti d'imposta cui si rinvia. 1.1. Ricezione delle apposite dichiarazioni dei redditi (mod. 730). I lavoratori dipendenti possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 1993, presentando al C.A.A.F./dip., entro il mese di aprile 1994, l'apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello 730, approvato con il decreto del Ministro delle finanze del 13 dicembre 1993. Il C.A.A.F. deve accertare che siano esattamente indicati gli estremi del sostituto d'imposta che dovra' eseguire i conguagli per l'imposta, per il contributo al Servizio sanitario nazionale e per i relativi acconti sulla retribuzione o sulla rata di pensione erogata nel mese di giugno. Si precisa che nei casi di assistenza prestata mediante convenzione con un C.A.A.F., contrariamente alle indicazioni riportate nella testata del quadro C del modello 730, il lavoratore dipendente deve avere indicato tutti gli elementi richiesti nello stesso quadro C relativi al reddito erogato dal sostituto d'imposta che ha stipulato detta convenzione. Ovviamente tale incombenza sussiste per l'assistito anche nelle ipotesi che il C.A.A.F. convenzionato effettui la raccolta delle dichiarazioni per il tramite del sostituto. La dichiarazione dei redditi modello 730 e la corrispondente busta chiusa, siglata sui lembi di chiusura, contenente il modello 730-1 devono essere consegnate direttamente al C.A.A.F. il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta redatta in conformita' al modello 730-2 approvato con decreto del Ministro delle finanze del 13 dicembre 1993. Prima di rilasciare detta ricevuta, il C.A.A.F. dovra' verificare che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente e, nei casi di dichiarazione congiunta, anche dal coniuge dichiarante, e che sia sempre accompagnata dalla busta, di formato di centimetri 11 x 23, atta a contenere unicamente il modello 730-1. Le dichiarazioni non sottoscritte e non accompagnate dalle buste, contenenti il modello 730-1, non possono essere accettate. 1.2. Prospetto di liquidazione della dichiarazione e relativa comunicazione al sostituto d'imposta. Il C.A.A.F., entro il 15 maggio, deve consegnare al contribuente assistito copia della dichiarazione dei redditi modello 730, predisposta tenendo anche conto delle eventuali rettifiche conseguenti alle operazioni di controllo formale, nonche' il relativo prospetto di liquidazione dell'imposta, del contributo al Servizio sanitario nazionale e degli eventuali relativi acconti, modello 730-3. La sottoscrizione del prospetto di liquidazione, modello 730-3, puo' essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica. Il C.A.A.F. deve far pervenire, utilizzando il modello 730-4, i risultati contabili relativi alle dichiarazioni presentate dai pensionati entro e non oltre il 5 maggio agli enti che erogano pensioni, e quelli relativi alle dichiarazioni presentate dai lavoratori dipendenti entro e non oltre il 15 maggio ai sostituti d'imposta. Il sostituto d'imposta, all'atto della ricezione, sottoscrive la ricevuta, modello 730-5, della comunicazione del risultato contabile. A titolo esemplificativo, si fa presente che, nei casi di consegna a un sostituto di un esiguo numero di modelli 730-4, ovvero di consegna a sostituti aventi sede in localita' distanti da quella operativa del C.A.A.F., con conseguenti difficolta' nell'esecuzione degli adempimenti previsti, possono essere utilizzati sistemi di trasmissione quali il servizio postale o la trasmissione via fax (cui dovra' seguire la consegna del documento originale), sempreche', beninteso, sia garantita, nei termini sopraindicati, la ricezione dei modelli da parte dei sostituti interessati. Qualora le comunicazioni siano pervenute oltre i suddetti termini ai sostituti d'imposta o agli enti pensionistici e in relazione al ritardo questi non siano stati in grado di operare i relativi conguagli sulle retribuzioni o rate di pensione corrisposte nel mese di giugno, i conguagli stessi vanno effettuati nel successivo mese di luglio. In tal caso il sostituto d'imposta, in sede di redazione della dichiarazione di sostituto d'imposta modello 770, nel riportare nel quadro 770/A i dati relativi alle operazioni di conguaglio dovra' indicare nel punto 67 il codice "C". Per i conguagli tardivi da effettuarsi nel mese di luglio non si applica a carico del lavoratore dipendente o pensionato l'interesse dell'1 per cento. Se i conguagli si dovessero protrarre nei mesi successivi per incapienza e', invece, dovuto l'interesse dell'l per cento mensile. Nei predetti casi di conguagli tardivi non e' dovuta la soprattassa del 3 per cento prevista per i conguagli a rettifica. Trova invece applicazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 23 dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991, come da ultimo sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 90/1994, la specifica sanzione, prevista per il tardivo versamento delle imposte scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi, a carico del lavoratore dipendente o pensionato con diritto di rivalsa nei confronti del C.A.A.F. L'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1992, stabilisce che la consegna delle comunicazioni avviene mediante supporti magnetici nei riguardi dell'INPS, del Ministero del tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato. Queste ultime amministrazioni possono, tuttavia, richiedere, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine entro il quale i C.A.A.F. devono consegnare le comunicazioni, che queste ultime vengano inviate mediante supporto cartaceo, qualora le amministrazioni stesse non siano in condizione di utilizzare supporti magnetici. I sostituti di imposta, diversi da quelli sopra menzionati, a seguito di specifici accordi con i C.A.A.F., possono ottenere da questi ultimi la consegna delle comunicazioni mediante supporti magnetici. I supporti magnetici devono essere predisposti in conformita' delle specifiche tecniche contenute nell'apposito allegato al decreto ministeriale di approvazione del modello 730 del 13 dicembre 1993. 1.3. Modalita' di rettifica di eventuali errori commessi dal C.A.A.F. nel prospetto di liquidazione. Qualora vengano riscontrati errori nei dati indicati nel prospetto di liquidazione modello 730-3 gli stessi devono essere corretti rideterminando gli importi a debito o a credito per l'assistito. Conseguentemente sara' elaborato un nuovo modello 730-3 sul quale sara' annotata, nel riquadro "messaggi", la dicitura "il presente modello sostituisce quello precedentemente elaborato". Ove la rettifica effettuata riguardi il modello 730 base, dovra' essere rettificata anche la copia del modello di dichiarazione che andra' consegnata all'assistito. Il predetto modello rettificato dovra' essere consegnato entro il 15 giugno, al lavoratore dipendente o pensionato, insieme all'eventuale copia della dichiarazione rettificata. Dovra' essere altresi' compilato un nuovo modello 730-4 sul quale verra' apposta la dicitura "rettifica", che dovra' pervenire entro il 31 maggio agli enti pensionistici ed entro il 15 giugno agli altri sostituti d'imposta. Anche sulla ricevuta modello 730-5 che rilascera' il sostituto d'imposta dovra' essere indicato "rettifica". In tale caso il sostituto d'imposta nell'effettuazione del conguaglio a rettifica tratterra', a carico del contribuente, la soprattassa del 3 per cento sugli eventuali maggiori importi dovuti. Tale importo sara' versato con le modalita' previste per le somme cui afferisce; non si applica l'interesse dell'1 per cento. Resta fermo, comunque, l'esercizio del diritto di rivalsa da parte del contribuente nei confronti del C.A.A.F. Se la comunicazione del modello 730-4 avviene tramite supporti magnetici il C.A.A.F., nel supporto contenente le rettifiche, dovra' prevedere un campo di un carattere alfanumerico impostato ad "1" nella posizione 316 del record di testa (record 0), descritto nelle specifiche allegate al decreto ministeriale del 13 dicembre 1993 di approvazione dei modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3 e 730-4 (allegato A). Il suddetto campo dovra' quindi assumere il valore spazio nel caso di prima comunicazione e il valore 1 nel caso di comunicazione per rettifica. * * * Le direzioni regionali delle entrate e le direzioni delle entrate per le province autonome di Bolzano e Trento accuseranno ricevuta della presente circolare alla Direzione centrale per l'accertamento e per la programmazione; gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio alle rispettive direzioni regionali e direzioni delle entrate per le province autonome di Bolzano e Trento. Il direttore generale del Dipartimento delle entrate ROXAS