IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 86 (di seguito "legge") recante disposizioni per l'istituzione e la disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi; Visto l'art. 1, comma 4, della legge che, rinviando all'art. 9, comma 12, della legge 2 gennaio 1991, n.1 (di seguito "L. 1/91") il quale dispone l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281, disciplina le comunicazioni delle partecipazioni al capitale della societa' di gestione; Visto l'art. 161, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito "Testo Unico") che abroga, tra l'altro, gli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 20 del testo unico recante la disciplina in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni; Visto il proprio provvedimento del 22 luglio 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1993, n. 193), concernente le comunicazioni dei partecipanti al capitale di societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "L. 77/83"); Visto il proprio provvedimento del 14 marzo 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1994, n. 56), concernente, tra l'altro, le comunicazioni dei partecipanti al capitale di societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui alla legge 14 agosto 1993, n. 344; Visto l'art. 3, comma 2, della legge in base al quale la Banca d'Italia determina le modalita' di investimento del patrimonio della societa' di gestione; Visto l'art. 3, comma 4, della legge in base al quale la Banca d'Italia approva il regolamento del fondo immobiliare chiuso e le sue modificazioni, valutandone anche la completezza e compatibilita' con i criteri generali determinati ai sensi dell'art. 4 della legge; Visto l'art. 13, comma 1, della legge che rinvia all'art. 3, comma 3, della legge n. 77/1983, il quale dispone che i certificati rappresentativi delle quote di partecipazione al fondo devono essere predisposti secondo il modello approvato e le indicazioni date con provvedimento della Banca d'Italia; Visti gli articoli 12, comma 5 e 14, comma 4, della legge che prevedono l'applicazione dell'art. 2-bis della legge n. 77/1983, concernente la banca depositaria, secondo le modalita' e nei limiti definiti dalla Banca d'Italia; Visto l'art. 4, comma 1, della legge secondo cui la Banca d'Italia definisce i limiti entro i quali i fondi possono investire in azioni o quote di capitale emesse da societa' o enti tra i quali intercorre un rapporto di controllo o di collegamento; i limiti degli investimenti in valori mobiliari di pronta liquidabilita'; le modalita' e i criteri in base ai quali la societa' di gestione puo' riportare l'investimento entro i predetti limiti, nonche' entro i limiti di cui all'art. 14 della legge anche mediante dismissione dei titoli in eccedenza; Visto l'art. 4, comma 2, della legge a norma del quale le societa' di gestione di fondi immobiliari chiusi riservati a investitori istituzionali sottopongono ad approvazione della Banca d'Italia l'applicazione di eventuali limiti operativi diversi da quelli fissati in via generale dalla Banca d'Italia medesima; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 30 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1994) concernente, tra l'altro, i criteri di individuazione dei soggetti qualificabili come investitori istituzionali e l'individuazione delle categorie di valori mobiliari di rapida e sicura liquidabilita'; Visto l'art. 4, comma 3, della legge a norma del quale la Banca d'Italia puo' determinare in via generale l'ammontare minimo del patrimonio di ciascun fondo e l'ammontare minimo del capitale sociale versato della societa' di gestione in misura superiore a quanto previsto dalla legge; Visto l'art. 4, comma 4, della legge in base al quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, determina lo schema-tipo del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite delle societa' di gestione, lo schema-tipo del rendiconto e dei prospetti dei fondi e i criteri di valutazione delle attivita' che li compongono, nonche' i metodi di calcolo del valore unitario delle quote; Sentita la Consob, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 4, della legge; E M A N A l'unito regolamento per la prima applicazione di quanto disposto dalla legge in materia di: modalita' di comunicazione dei partecipanti al capitale della societa' di gestione; capitale minimo della societa' di gestione e modalita' di investimento del patrimonio della medesima; ammontare minimo del fondo immobiliare chiuso e criteri generali per la redazione del regolamento di gestione; modello dei certificati rappresentativi delle quote di partecipazione al fondo immobiliare chiuso; banca depositaria; limiti all'attivita' di investimento del fondo immobiliare chiuso; criteri di valutazione del fondo immobiliare chiuso; calcolo del valore unitario delle quote; schema-tipo del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite delle societa' di gestione; schema-tipo del rendiconto e dei prospetti del fondo immobiliare chiuso. Roma, 20 maggio 1994 Il Governatore: FAZIO