IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
  Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 86 (di seguito "legge")  recante
disposizioni  per  l'istituzione  e la disciplina dei fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi;
  Visto l'art. 1, comma 4, della legge  che,  rinviando  all'art.  9,
comma  12,  della legge 2 gennaio 1991, n.1 (di seguito "L. 1/91") il
quale dispone l'applicazione delle disposizioni di cui agli  articoli
9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281, disciplina le comunicazioni
delle partecipazioni al capitale della societa' di gestione;
  Visto  l'art.  161, comma 1, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, emanato con il decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385 (di seguito "Testo Unico") che abroga, tra l'altro,  gli
articoli  9  e  10  della  legge  4  giugno 1985, n. 281 e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto l'art. 20 del testo unico recante la disciplina in materia di
obblighi di comunicazione delle partecipazioni;
  Visto il proprio provvedimento del 22 luglio 1993 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del  18  agosto  1993,  n.  193),  concernente  le
comunicazioni dei partecipanti al capitale di societa' di gestione di
fondi  comuni  di  investimento mobiliare aperti di cui alla legge 23
marzo 1983, n. 77  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  (di
seguito "L. 77/83");
  Visto  il proprio provvedimento del 14 marzo 1994 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del  6  aprile  1994,  n.  56),  concernente,  tra
l'altro, le comunicazioni dei partecipanti al capitale di societa' di
gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui alla
legge 14 agosto 1993, n. 344;
  Visto  l'art.  3,  comma  2,  della legge in base al quale la Banca
d'Italia determina le modalita' di investimento del patrimonio  della
societa' di gestione;
  Visto  l'art.  3,  comma  4,  della legge in base al quale la Banca
d'Italia approva il regolamento del fondo immobiliare chiuso e le sue
modificazioni, valutandone anche la completezza e compatibilita'  con
i criteri generali determinati ai sensi dell'art. 4 della legge;
  Visto  l'art. 13, comma 1, della legge che rinvia all'art. 3, comma
3, della legge  n.  77/1983,  il  quale  dispone  che  i  certificati
rappresentativi  delle quote di partecipazione al fondo devono essere
predisposti secondo il modello approvato e le  indicazioni  date  con
provvedimento della Banca d'Italia;
  Visti  gli  articoli  12,  comma  5  e 14, comma 4, della legge che
prevedono l'applicazione dell'art.  2-bis  della  legge  n.  77/1983,
concernente  la  banca depositaria, secondo le modalita' e nei limiti
definiti dalla Banca d'Italia;
  Visto l'art. 4, comma 1, della legge secondo cui la Banca  d'Italia
definisce  i limiti entro i quali i fondi possono investire in azioni
o quote di capitale emesse da societa' o enti tra i quali  intercorre
un   rapporto   di  controllo  o  di  collegamento;  i  limiti  degli
investimenti  in  valori  mobiliari  di  pronta  liquidabilita';   le
modalita'  e  i criteri in base ai quali la societa' di gestione puo'
riportare l'investimento entro i predetti  limiti,  nonche'  entro  i
limiti  di cui all'art. 14 della legge anche mediante dismissione dei
titoli in eccedenza;
  Visto  l'art. 4, comma 2, della legge a norma del quale le societa'
di gestione di  fondi  immobiliari  chiusi  riservati  a  investitori
istituzionali  sottopongono  ad  approvazione  della  Banca  d'Italia
l'applicazione  di  eventuali  limiti  operativi  diversi  da  quelli
fissati in via generale dalla Banca d'Italia medesima;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  del  30 aprile 1994
(pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7  maggio  1994)
concernente,  tra  l'altro,  i criteri di individuazione dei soggetti
qualificabili come investitori istituzionali e l'individuazione delle
categorie di valori mobiliari di rapida e sicura liquidabilita';
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge a norma  del  quale  la  Banca
d'Italia  puo'  determinare  in  via  generale l'ammontare minimo del
patrimonio di ciascun fondo e l'ammontare minimo del capitale sociale
versato della societa' di  gestione  in  misura  superiore  a  quanto
previsto dalla legge;
  Visto  l'art.  4,  comma  4,  della legge in base al quale la Banca
d'Italia, sentita la Consob, determina lo schema-tipo del bilancio  e
del conto dei profitti e delle perdite delle societa' di gestione, lo
schema-tipo  del  rendiconto e dei prospetti dei fondi e i criteri di
valutazione delle attivita' che li compongono, nonche'  i  metodi  di
calcolo del valore unitario delle quote;
  Sentita  la  Consob,  secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 4,
della legge;
                              E M A N A
l'unito regolamento per la  prima  applicazione  di  quanto  disposto
dalla   legge   in   materia   di:  modalita'  di  comunicazione  dei
partecipanti al capitale della societa' di gestione; capitale  minimo
della societa' di gestione e modalita' di investimento del patrimonio
della  medesima;  ammontare  minimo  del  fondo  immobiliare chiuso e
criteri generali  per  la  redazione  del  regolamento  di  gestione;
modello dei certificati rappresentativi delle quote di partecipazione
al  fondo immobiliare chiuso; banca depositaria; limiti all'attivita'
di investimento del fondo immobiliare chiuso; criteri di  valutazione
del  fondo  immobiliare  chiuso;  calcolo  del  valore unitario delle
quote; schema-tipo del bilancio e del  conto  dei  profitti  e  delle
perdite  delle societa' di gestione; schema-tipo del rendiconto e dei
prospetti del fondo immobiliare chiuso.
   Roma, 20 maggio 1994
                                                Il Governatore: FAZIO