IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante "razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni in materia di pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1988, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 361, con il quale sono state determinate, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in complessive 1831 unita', cosi' ripartite nelle singole qualifiche funzionali: ottava n. 204; settima n. 451; sesta n. 559; quinta n. 79; quarta n. 332; terza n. 176 e seconda n. 30; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, ed in particolare l'art. 21; Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1989, registro n. 5, foglio n. 114, con il quale, ai sensi dell'art. 21 comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e' stata determinata la dotazione organica del personale appartenente alla nona qualifica funzionale in complessive centodue unita'; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili, ed in particolare l'art. 22 della stessa, con il quale sono state incrementate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di complessive novanta unita', cosi' rispettivamente ripartite: dieci unita' in ciascuna delle qualifiche seconda, terza, quarta, quinta ed ottava, e venti unita' in ciascuna delle qualifiche funzionali sesta e settima; Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, concernente interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, ed in particolare l'art. 39, con il quale sono state incrementate le dotazioni organiche del personale del predetto Ministero di complessive ventisette unita' rispettivamente assegnate: all'ottava qualifica funzionale (+ 5 unita'), alla settima qualifica funzionale (+ 5 unita'), alla sesta qualifica funzionale (+ 7 unita'), alla quinta qualifica funzionale (+ 6 unita'), alla quarta qualifica funzionale (+ 3 unita'), ed alla terza qualifica funzionale (+ 1 unita'); Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, concernente l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi, ed in particolare l'art. 17, con il quale sono state incrementate le dotazioni organiche del personale del predetto Ministero di complessive nove unita', di cui una assegnata all'ottava qualifica funzionale, tre alla settima qualifica funzionale, due alla sesta qualifica funzionale, una alla quinta qualifica funzionale, e due alla quarta qualifica funzionale; Preso atto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 1992 l'operatore amministrativo Sdogati Maria, appartenendo alla quinta qualifica funzionale, e' stata trasferita dai ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai ruoli della Corte dei conti, ai sensi del secondo e quarto comma dell'art. 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e che pertanto si rende necessario portare in detrazione dalle dotazioni organiche del citato Ministero un posto di quinta qualifica funzionale, profilo professionale di "operatore amministrativo"; Viste le note n. 489523 del 24 giugno 1992 e n. 482809 del 20 aprile 1993 con le quali il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto, adeguatamente motivandola, una diversa ripartizione, come specificata con la tabella A allegata alla nota n. 489523 del 24 giugno 1992, della consistenza dei profili professionali nell'ambito delle dotazioni organiche delle rispettive qualifiche funzionali gia' determinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1988 ed incrementate per effetto delle disposizioni di cui alle citate leggi 9 gennaio 1991, n. 10, 5 ottobre 1991, n. 317 e 17 febbraio 1992, n. 166; Tenuto conto che la richiesta avanzata dal predetto Ministero con le sopracitate note non comporta ulteriori oneri finanziari in quanto le proposte variazioni vengono effettuate, ferma restando la consistenza della dotazione organica cumulativa del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato determinata, a seguito degli incrementi apportati per effetto delle disposizioni legislative innanzi richiamate, in 2058 unita', nei limiti della consistenza numerica di ciascuna delle qualifiche funzionali interessate; Preso atto che su detta proposta e' interventua intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P., rispettivamente con nota n. 13574/93/AS 988/MG/ms del 26 maggio 1993 e con telegramma n. 148875 del 3 novembre 1993 e che, per l'assenza di modifiche alla consistenza numerica di ciascuna qualifica, si rende possibile procedere all'attuazione di tale richiesta di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, fatta comunque salva la necessita' che l'amministrazione adotti tempestivamente, preliminarmente alla rideterminazione di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i provvedimenti di cui all'art. 31 del decreto medesimo; Decreta: Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate secondo l'allegata tabella A che sostituisce quella annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1988, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 361 citato in premessa, e che costituisce parte integrante del presente decreto. E' fatta salva la necessita' che il Ministero interessato adotti, preliminarmente alla rideterminazione delle piante organiche di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i provvedimenti di cui all'art. 31 del decreto legislativo medesimo. Roma, 30 novembre 1993 p. Il Presidente: CASSESE Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1994 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 172
AVVERTENZA: Il presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostituisce integralmente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1988, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 361, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 1991.