IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  recante
"razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984,
n. 1219;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17  gennaio  1990,
n. 44;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 maggio 1993, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri
ha delegato il Ministro per la funzione  pubblica  ad  esercitare  le
funzioni in materia di pubblico impiego;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 13
maggio 1988, registrato alla Corte  dei  conti  il  10  agosto  1988,
registro  n.  8  Presidenza,  foglio  n. 361, con il quale sono state
determinate, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312,
le dotazioni organiche delle  qualifiche  funzionali  e  dei  profili
professionali   del   personale  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  in  complessive  1831  unita',  cosi'
ripartite nelle singole qualifiche funzionali: ottava n. 204; settima
n.  451;  sesta  n.  559; quinta n. 79; quarta n. 332; terza n. 176 e
seconda n. 30;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987,  n.
266, ed in particolare l'art. 21;
  Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 1989, registrato alla
Corte  dei  conti il 29 marzo 1989, registro n. 5, foglio n. 114, con
il quale, ai sensi dell'art. 21 comma 1,  del  predetto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  8  maggio  1987,  n.    266,  e' stata
determinata la dotazione organica  del  personale  appartenente  alla
nona qualifica funzionale in complessive centodue unita';
  Vista   la   legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  recante  norme  per
l'attuazione  del  piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
razionale  dell'energia,  di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili, ed in particolare l'art. 22 della stessa,  con  il
quale sono state incrementate le dotazioni organiche delle qualifiche
funzionali  del personale del Ministero dell'industria, del commercio
e   dell'artigianato   di   complessive   novanta    unita',    cosi'
rispettivamente  ripartite: dieci unita' in ciascuna delle qualifiche
seconda, terza, quarta, quinta ed ottava, e venti unita' in  ciascuna
delle qualifiche funzionali sesta e settima;
  Vista  la  legge 5 ottobre 1991, n. 317, concernente interventi per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, ed in  particolare
l'art.  39,  con  il  quale  sono  state  incrementate  le  dotazioni
organiche  del  personale  del  predetto  Ministero  di   complessive
ventisette  unita'  rispettivamente  assegnate:  all'ottava qualifica
funzionale (+ 5 unita'),  alla  settima  qualifica  funzionale  (+  5
unita'),  alla  sesta  qualifica funzionale (+ 7 unita'), alla quinta
qualifica funzionale (+ 6 unita'), alla quarta  qualifica  funzionale
(+ 3 unita'), ed alla terza qualifica funzionale (+ 1 unita');
  Vista  la legge 17 febbraio 1992, n. 166, concernente l'istituzione
ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti  assicurativi,  ed
in  particolare  l'art.  17,  con il quale sono state incrementate le
dotazioni  organiche  del  personale  del   predetto   Ministero   di
complessive  nove  unita',  di cui una assegnata all'ottava qualifica
funzionale, tre alla settima qualifica  funzionale,  due  alla  sesta
qualifica  funzionale,  una  alla  quinta qualifica funzionale, e due
alla quarta qualifica funzionale;
  Preso atto  che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  25  marzo  1992  l'operatore  amministrativo Sdogati Maria,
appartenendo alla quinta qualifica funzionale,  e'  stata  trasferita
dai ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato ai ruoli della Corte dei conti, ai
sensi del secondo e  quarto  comma  dell'art.  199  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e che pertanto si
rende necessario portare in detrazione dalle dotazioni organiche  del
citato  Ministero  un  posto  di quinta qualifica funzionale, profilo
professionale di "operatore amministrativo";
  Viste le note n. 489523 del 24 giugno  1992  e  n.  482809  del  20
aprile 1993 con le quali il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  ha proposto, adeguatamente motivandola, una diversa
ripartizione, come specificata con la tabella A allegata alla nota n.
489523  del  24  giugno   1992,   della   consistenza   dei   profili
professionali  nell'ambito delle dotazioni organiche delle rispettive
qualifiche funzionali gia' determinate con il decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1988 ed incrementate per effetto
delle  disposizioni di cui alle citate leggi 9 gennaio 1991, n. 10, 5
ottobre 1991, n. 317 e 17 febbraio 1992, n. 166;
  Tenuto conto che la richiesta avanzata dal predetto  Ministero  con
le sopracitate note non comporta ulteriori oneri finanziari in quanto
le   proposte   variazioni  vengono  effettuate,  ferma  restando  la
consistenza della dotazione organica  cumulativa  del  personale  del
Ministero    dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato
determinata, a seguito degli incrementi apportati per  effetto  delle
disposizioni  legislative  innanzi  richiamate,  in  2058 unita', nei
limiti  della  consistenza  numerica  di  ciascuna  delle  qualifiche
funzionali interessate;
  Preso  atto  che  su  detta  proposta  e' interventua intesa tra il
Dipartimento della funzione pubblica ed il  Ministero  del  tesoro  -
Ragioneria  generale dello Stato - I.G.O.P., rispettivamente con nota
n. 13574/93/AS 988/MG/ms del 26  maggio  1993  e  con  telegramma  n.
148875  del  3  novembre  1993 e che, per l'assenza di modifiche alla
consistenza  numerica  di  ciascuna  qualifica,  si  rende  possibile
procedere  all'attuazione di tale richiesta di rideterminazione delle
dotazioni  organiche  del   personale,   previa   informazione   alle
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale, fatta comunque salva la necessita'  che  l'amministrazione
adotti  tempestivamente, preliminarmente alla rideterminazione di cui
all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,
i provvedimenti di cui all'art. 31 del decreto medesimo;
                              Decreta:
  Le  dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali e dei profili
professionali  del  personale  del  Ministero   dell'industria,   del
commercio  e  dell'artigianato  sono  determinate  secondo l'allegata
tabella A che sostituisce quella annessa al  decreto  del  Presidente
del  Consiglio dei Ministri 13 maggio 1988, registrato alla Corte dei
conti il 10 agosto 1988, registro n.  8  Presidenza,  foglio  n.  361
citato  in  premessa, e che costituisce parte integrante del presente
decreto. E' fatta salva la necessita' che  il  Ministero  interessato
adotti,  preliminarmente alla rideterminazione delle piante organiche
di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
n.  29,  i  provvedimenti  di cui all'art. 31 del decreto legislativo
medesimo.
   Roma, 30 novembre 1993
                                            p. Il Presidente: CASSESE
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 172
 
          AVVERTENZA:
             Il presente decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri   sostituisce   integralmente   il   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  13  maggio  1988,
          registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1988, registro
          n.  8 Presidenza, foglio n. 361, pubblicato nel supplemento
          ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale  -
          n. 33 dell'8 febbraio 1991.