IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative
all'Anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;
  Vista  la  legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni
per ampliare le basi imponibili,  per  razionalizzare,  facilitare  e
potenziare l'attivita' di accertamento;
  Visto in particolare l'art. 20, comma 2, lettera e), della suddetta
legge  n.  413/1991  concernente l'obbligo di comunicazione, da parte
delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, degli  estremi
dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto;
  Considerato  che  l'art.  20  suddetto  prevede la emanazione di un
decreto del Ministro delle finanze al fine di stabilire il contenuto,
i termini e le modalita' delle comunicazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici   devono
comunicare   all'Anagrafe  tributaria,  su  supporto  magnetico,  gli
estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di  trasporto
conclusi mediane scrittura privata e non registrati.
  2.   Le   comunicazioni   con   nota  di  accompagnamento  conforme
all'allegato A, devono essere  trasmesse  all'Anagrafe  tributaria  -
Centro informativo delle entrate, codice P05, via Mario Carucci, 99 -
00143  Roma,  entro  il  31  marzo  di ciascun anno, relativamente ai
contratti stipulati nell'anno precedente.
  3. I dati da registrare nei supporti e le caratteristiche  tecniche
dei  supporti  stessi,  sono  stabiliti  nell'allegato  B al presente
decreto.
  4.  Ove  non  risulti  possibile  la  fornitura  mediante  supporti
magnetici, i dati richiesti potranno essere trasmessi utilizzando per
ciascun  contratto  il  modello  conforme  all'allegato C al presente
decreto.
  5. La  prima  fornitura,  relativa  all'anno  1993,  dovra'  essere
effettuata entro il 31 ottobre 1994.