IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista  la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto l'art. 10, comma primo, del decreto-legge 31 agosto 1987,  n.
361,  convertito  con legge 29 ottobre 1987, n. 441, che ha istituito
l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di  smaltimento  dei
rifiuti  nelle  varie  fasi  ed, in particolare, il secondo comma che
dispone per le imprese esercenti l'attivita' di trasporto dei rifiuti
la prestazione di garanzie finanziarie a favore dello  Stato  secondo
le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915;
  Visto il decreto 21 giugno 1991, n. 324, del Ministro dell'ambiente
di   concerto   con   i  Ministri  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,dei trasporti, della sanita' e dell'interno, con  il
quale  e' stato adottato il regolamento delle modalita' organizzative
e di funzionamento del citato Albo nazionale delle imprese  esercenti
servizi  di  smaltimento  dei  rifiuti  nelle varie fasi, nonche' dei
requisiti, dei termini, delle modalita' e dei  diritti  d'iscrizione,
cosi' come integrato e modificato con decreto 26 luglio 1993, n. 392;
  Rilevato  che  ai  sensi  della  legge  10  giugno 1982, n. 348, le
garanzie finanziarie a favore  dello  Stato  o  altri  enti  pubblici
possono   essere   prestate   con  "reale  e  valida  cauzione",  con
"fidejussione   bancaria",   ovvero   con    "polizza    fidejussoria
assicurativa";
  Considerata la necessita' di garantire una copertura finanziaria ai
rischi  connessi  al  trasporto  dei rifiuti finalizzata ad eventuali
operazioni  di  smaltimento  dei  rifiuti,  bonifica   e   ripristino
ambientale  delle  installazioni e delle aree contaminate, nonche' al
risarcimento dei danni derivanti all'ambiente;
  Ravvisata l'opportunita' di differenziare l'importo delle  garanzie
finanziarie  in  funzione  delle  diverse  tipologie  di  rifiuti con
riferimento  alle  categorie  e  classi  di  attivita'  di  trasporto
individuate  all'art.  2  e  all'art. 14 del citato decreto 21 giugno
1991, n. 324;
  Ritenuto opportuno  limitare  alla  fidejussione  bancaria  e  alla
polizza   fidejussoria  assicurativa  gli  strumenti  necessari  alla
prestazione della garanzia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Garanzia fidejussoria
  1. Le imprese esercenti l'attivita' di trasporto dei rifiuti devono
presentare la garanzia  finanziaria  entro  il  termine  di  sessanta
giorni  dalla data di comunicazione dell'avvenuta iscrizione all'albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.
  2.  La  garanzia   finanziaria   deve   essere   prestata   tramite
fidejussione   bancaria   o   polizza  fidejussoria  assicurativa  in
conformita' allo schema di cui all'allegato 1 al presente decreto.
  3. L'efficacia  dell'iscrizione  all'albo  decorre  dalla  data  di
presentazione della garanzia finanziaria.