IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 10, comma primo, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441, che ha istituito l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi ed, in particolare, il secondo comma che dispone per le imprese esercenti l'attivita' di trasporto dei rifiuti la prestazione di garanzie finanziarie a favore dello Stato secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; Visto il decreto 21 giugno 1991, n. 324, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,dei trasporti, della sanita' e dell'interno, con il quale e' stato adottato il regolamento delle modalita' organizzative e di funzionamento del citato Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonche' dei requisiti, dei termini, delle modalita' e dei diritti d'iscrizione, cosi' come integrato e modificato con decreto 26 luglio 1993, n. 392; Rilevato che ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, le garanzie finanziarie a favore dello Stato o altri enti pubblici possono essere prestate con "reale e valida cauzione", con "fidejussione bancaria", ovvero con "polizza fidejussoria assicurativa"; Considerata la necessita' di garantire una copertura finanziaria ai rischi connessi al trasporto dei rifiuti finalizzata ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino ambientale delle installazioni e delle aree contaminate, nonche' al risarcimento dei danni derivanti all'ambiente; Ravvisata l'opportunita' di differenziare l'importo delle garanzie finanziarie in funzione delle diverse tipologie di rifiuti con riferimento alle categorie e classi di attivita' di trasporto individuate all'art. 2 e all'art. 14 del citato decreto 21 giugno 1991, n. 324; Ritenuto opportuno limitare alla fidejussione bancaria e alla polizza fidejussoria assicurativa gli strumenti necessari alla prestazione della garanzia; Decreta: Art. 1. Garanzia fidejussoria 1. Le imprese esercenti l'attivita' di trasporto dei rifiuti devono presentare la garanzia finanziaria entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. 2. La garanzia finanziaria deve essere prestata tramite fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa in conformita' allo schema di cui all'allegato 1 al presente decreto. 3. L'efficacia dell'iscrizione all'albo decorre dalla data di presentazione della garanzia finanziaria.