IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio   delle  assicurazioni  private  contro  i  danni,  e  le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni,   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  n.  576/1982  e  norme  sul  controllo  delle
partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o  enti
assicurativi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1984,  di
ricognizione  delle   autorizzazioni   all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa  rilasciate  alla  SIAC assicurazioni
S.p.a., con sede in Milano;
  Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1991 con il quale e' stata
autorizzata    all'esercizio    dell'attivita'     assicurativa     e
riassicurativa   la   rappresentanza   generale  per  l'Italia  della
Municipal General Insurance Ltd, in Milano;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la revisione della disciplina in materia  di  pubblico  impiego,  a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Viste  le  domande in data 27 gennaio 1994 con le quali le nominate
Municipal  General  Insurance  Ltd  -  Rappresentanza  generale   per
l'Italia  e  SIAC  assicurazioni S.p.a., hanno chiesto l'approvazione
delle deliberazioni e delle condizioni concernenti  il  trasferimento
del   portafoglio   assicurativo   della   medesima   rappresentanza,
costituito
  dalla  sola  quota  di   partecipazione   al   Consorzio   italiano
assicuratori grandine, alla predetta SIAC assicurazioni S.p.a.;
  Viste  le  deliberazioni  e  le convenzioni, allegate alle predette
istanze, relative al citato trasferimento di portafoglio;
  Vista la lettera in data 3 febbraio 1994, n. 405124, con  la  quale
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse
collettivo   -   ISVAP,  ha  espresso  parere  favorevole  in  ordine
all'accoglimento delle istanze di cui sopra;
  Considerato  che,  come comunicato dall'ISVAP con lettera in data 2
aprile 1993, n. 305347,  ricorrono  altresi'  le  condizioni  di  cui
all'art.   18   della   citata  legge  n.  295/1978,  non  avendo  la
sopranominata  rappresentanza  generale  assunto  alcun  premio,   ad
eccezione  della  quota del Consorzio italiano assicuratori grandine,
per dichiarare nei confronti della stessa rappresentanza generale per
l'Italia  della  Municipal  General  Insurance  Ltd,   la   decadenza
dell'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa anche nei rami danni diversi da quello grandine;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvate  le  deliberazioni  e  le  condizioni  relative  al
trasferimento  dell'intero portafoglio assicurativo, costituito dalla
quota di partecipazione al Consorzio italiano assicuratori  grandine,
della  rappresentanza  generale  per l'Italia della Municipal General
Insurance Ltd, in Milano, alla SIAC assicurazioni S.p.a., con
sede in Milano.