IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge n. 576/1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa rilasciate alla SIAC assicurazioni S.p.a., con sede in Milano; Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1991 con il quale e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa la rappresentanza generale per l'Italia della Municipal General Insurance Ltd, in Milano; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Viste le domande in data 27 gennaio 1994 con le quali le nominate Municipal General Insurance Ltd - Rappresentanza generale per l'Italia e SIAC assicurazioni S.p.a., hanno chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del portafoglio assicurativo della medesima rappresentanza, costituito dalla sola quota di partecipazione al Consorzio italiano assicuratori grandine, alla predetta SIAC assicurazioni S.p.a.; Viste le deliberazioni e le convenzioni, allegate alle predette istanze, relative al citato trasferimento di portafoglio; Vista la lettera in data 3 febbraio 1994, n. 405124, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento delle istanze di cui sopra; Considerato che, come comunicato dall'ISVAP con lettera in data 2 aprile 1993, n. 305347, ricorrono altresi' le condizioni di cui all'art. 18 della citata legge n. 295/1978, non avendo la sopranominata rappresentanza generale assunto alcun premio, ad eccezione della quota del Consorzio italiano assicuratori grandine, per dichiarare nei confronti della stessa rappresentanza generale per l'Italia della Municipal General Insurance Ltd, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa anche nei rami danni diversi da quello grandine; Decreta: Art. 1. Sono approvate le deliberazioni e le condizioni relative al trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo, costituito dalla quota di partecipazione al Consorzio italiano assicuratori grandine, della rappresentanza generale per l'Italia della Municipal General Insurance Ltd, in Milano, alla SIAC assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.